§ 52.1.2 – D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339.
Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:12/10/1944
Numero:339


Sommario
Artt. 1 
Art. 2. 
Art. 3.      La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 52.1.2 – D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

(G.U. 2 dicembre 1944, n. 89).

 

     Artt. 1 [1]

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche e di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto è stabilito dal successivo art. 3 [2].

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

 

          Art. 4. [4]

     L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Gli originari articoli 1 e 2 sono stati sostituiti con l’attuale art. 1 per effetto dell’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491.

[2] Il termine del 31 dicembre 1950 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1952 dalla L. 29 maggio 1951, n. 444, al 30 giugno 1953 dalla L. 29 novembre 1952, n. 1995 ed infine al 31 dicembre 1954 dalla L. 5 giugno 1954, n. 382.

[3] Gli originari articoli 1 e 2 sono stati sostituiti con l’attuale art. 1 per effetto dell’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491.

[4] Per una limitazione nell’applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491, la L. 29 maggio 1951, n. 444, la L. 29 novembre 1952, n. 1995 e infine la L. 5 giugno 1954, n. 382.