| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 52. Guerra | 
| Capitolo: | 52.1 danni di guerra | 
| Data: | 13/05/1947 | 
| Numero: | 491 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, è sostituito il seguente | 
| Art. 2. La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950 | 
§ 52.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491. [1]
Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
(G.U. 24 giugno 1947, n. 141).
     Agli articoli 1 e 2 del 
(Omissis).
     La disposizione contenuta nell'art. 4 del 
[1] Ratificato dall'art. unico della