| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 52. Guerra | 
| Capitolo: | 52.1 danni di guerra | 
| Data: | 05/06/1954 | 
| Numero: | 382 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e [...] | 
§ 52.1.42 – L. 5 giugno 1954, n. 382. [1]
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
(G.U. 8 luglio 1954, n. 153).
     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel 
[1] Abrogata dall'art. 24 del