§ 51.4.2c - Legge 23 marzo 1956, n. 167.
Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:23/03/1956
Numero:167


Sommario
Art. 1.      L'art. 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente
Art. 2.      Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      L'art. 212 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente
Art. 4.      Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'art. 221 del Codice penale militare di pace sono soppressi
Art. 6.      All'art. 85 del Codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      Fra l'art. 89 e l'art. 90 del Codice penale militare di pace è inserito il seguente
Art. 8.      L'art. 264 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente
Art. 9.      Dopo l'art. 292 del Codice penale è inserito il seguente
Art. 10.      Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di [...]
Art. 11.      I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.2c - Legge 23 marzo 1956, n. 167.

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.

(G.U. 3 aprile 1956, n. 79).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. (Militari in congedo non considerati in servizio alle armi). Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

     1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89 bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89 bis.

     Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;

     2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;

     3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 77. (Alto tradimento). Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290 bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

     E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata".

     "Art. 79. (Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica). Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni".

     "Art. 81. (Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato). Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

     La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione".

 

          Art. 3.

     L'art. 212 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

     "Art. 212. (Istigazione a commettere reati militari). Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

     La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

     Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione".

 

          Art. 4.

     Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 200. (Disposizioni penali applicabili). In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti".

     "Art. 214. (Militari in congedo). Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo".

     "Art. 238. (Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato). E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purchè il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi".

     "Art. 240. (Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare). Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice".

     "Art. 241. (Militari in congedo assoluto). Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato".

 

          Art. 5.

     Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'art. 221 del Codice penale militare di pace sono soppressi.

 

          Art. 6.

     All'art. 85 del Codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

     "Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate".

 

          Art. 7.

     Fra l'art. 89 e l'art. 90 del Codice penale militare di pace è inserito il seguente:

     "Art. 89 bis (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

     1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

     2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

     3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

     4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

 

          Art. 8.

     L'art. 264 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

     "Art. 264. (Connessione di procedimenti). Tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

     Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

     Il ricorso ha effetto sospensivo".

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 292 del Codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 292 bis. (Circostanza aggravante). La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

     Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".

 

          Art. 10.

     Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; l'art. 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 11.

     I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme del Codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

     Le parti possono presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.