§ 46.8.201 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1565.
Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/12/1951
Numero:1565


Sommario
Art. 1.      La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della [...]
Art. 2.      In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 può essere aumentata fino a L. 240.000


§ 46.8.201 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1565. [1]

Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.

(G.U. 17 gennaio 1952, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dal testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.

 

          Art. 2.

     In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 può essere aumentata fino a L. 240.000.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.