§ 69.3.a - Legge 11 novembre 1947, n. 1317.
Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:11/11/1947
Numero:1317


Sommario
Art. 1.      Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente
Art. 2.      Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290 bis
Art. 3.      L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato
Art. 5.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 69.3.a - Legge 11 novembre 1947, n. 1317.

Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.

(G.U. 3 dicembre 1947, n. 278).

 

 

     Art. 1.

     Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente:

 

          Art. 2.

     Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290 bis:

     "Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). – Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

     Art. 277. (Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

     Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). – Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

     Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica). – Chiunque, pubblicamente fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

     Art. 283. (Attentato contro la costituzione dello Stato). – Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

     Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). – E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

     1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

     2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

     Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). – Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.

     Art. 290 bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci). – Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

     Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri). – Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

     Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento). – Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

     Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti, preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

     Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

     I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia".

 

          Art. 3.

     L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 127. (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). – Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia".

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.