§ 4.6.51 - D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:30/06/1998
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Denominazione di vendita.
Art. 3.  Divieti.
Art. 4.  Mutuo riconoscimento.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 4.6.51 - D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.

Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.

(G.U. 10 agosto 1998, n. 185).

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. La denominazione ''birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

     2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

     3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

     4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".

 

          Art. 2. Denominazione di vendita.

     1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. La denominazione ''birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

     2. La denominazione ''birra leggera” o ''birra light'' è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

     3. La denominazione ''birra” è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato ''birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

     4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.".

 

          Art. 3. Divieti.

     1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

     2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

     3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".

 

          Art. 4. Mutuo riconoscimento.

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.

 

          Art. 5. Norma transitoria.

     1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché conformi alle precedenti disposizioni normative.