§ 98.1.26550 - Legge 17 aprile 1989, n. 141.
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1989
Numero:141


Sommario
Art. 1.      1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'ultimo comma dell'art. 10 nonchè gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono abrogati
Art. 6.      1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26550 - Legge 17 aprile 1989, n. 141.

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

     "Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso e con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. La denominazione “birra'' o “birra normale'' è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.

     2. La denominazione “birra speciale'' è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.

     3. La denominazione “birra doppio malto'' è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.

     4. La denominazione “birra analcolica'' è riservata al prodotto con grado saccometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

 

          Art. 5.

     1. L'ultimo comma dell'art. 10 nonchè gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono abrogati.

 

          Art. 6.

     1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

     "I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario".

 

          Art. 7.

     1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato.

     2. Al medesimo art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo".

 

          Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.