§ 4.3.16 – L. 13 novembre 1960, n. 1407.
Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:13/11/1960
Numero:1407


Sommario
Art. 1.      E' olio d'oliva commestibile l'olio d'oliva che contiene non più del 4 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di [...]
Art. 2. 
Art. 3.      E' denominato "olio d'oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii d'oliva vergini con olio d'oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso d'acidità espressa come [...]
Art. 4.      Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni d'"olio d'oliva rettificato" e d'"olio di sansa d'oliva rettificato" s'intendono
Art. 5.      E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che [...]
Art. 6.      Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino
Art. 7.      Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli olii d'oliva rettificati, dell'olio di sansa d'oliva grezzo e rettificato, delle miscele d'olio d'oliva vergine con olii [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000
Art. 11.      Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli olii di oliva commestibili importati dall'estero
Art. 13.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè [...]


§ 4.3.16 – L. 13 novembre 1960, n. 1407. [1]

Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.

(G.U. 2 dicembre 1960, n. 295).

 

     Art. 1.

     E' olio d'oliva commestibile l'olio d'oliva che contiene non più del 4 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

     L'olio d'oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

     1) "olio extra vergine d'oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell'1 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine d'oliva" potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

     2) "olio sopraffino vergine d'oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più dell'1,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

     3) "olio fino vergine d'oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 3 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico;

     4) "olio vergine d'oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico.

     Per la denominazione di cui al n. 3) è ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico.

 

          Art. 2. [2]

     La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

     La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

     Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

     Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

     I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

     Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati.

 

          Art. 3.

     E' denominato "olio d'oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii d'oliva vergini con olio d'oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico.

     E' denominato "olio di sansa e d'oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela d'olio di sansa rettificato con olii d'oliva vergini, purchè non contenga più del 3 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni d'"olio d'oliva rettificato" e d'"olio di sansa d'oliva rettificato" s'intendono:

     a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso d'acidità espressa come acido oleico;

     b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa d'oliva;

     c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa d'oliva con solventi.

 

          Art. 5.

     E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi d'analisi per la lotta contro le frodi.

     E' altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

 

          Art. 6.

     Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.

     Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli olii d'oliva rettificati, dell'olio di sansa d'oliva grezzo e rettificato, delle miscele d'olio d'oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio d'oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa.

 

          Art. 8. [3]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

     2. Se il fatto è di lieve entità, la sanzione è diminuita fino alla metà.

     3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500.

 

          Art. 9. [4]

     1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

 

          Art. 10.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

 

          Art. 11.

     Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli olii di oliva commestibili importati dall'estero.

 

          Art. 13.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

     E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

     Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.


[1] Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato previste dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1961, n. 578.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.