§ 4.3.1b - Legge 5 luglio 1961, n. 578.
Modifica all'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:05/07/1961
Numero:578


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente


§ 4.3.1b - Legge 5 luglio 1961, n. 578. [1]

Modifica all'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.

(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

     "La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

     "La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

     "Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

     "Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

     "I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

     "Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.