§ 4.3.14 – L. 16 giugno 1960, n. 623.
Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:16/06/1960
Numero:623


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo
Art. 3.      Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'art. 2, è punito [...]
Art. 4.      E' fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'art. 1. E' fatto altresì divieto ai negozianti al [...]
Art. 5.      Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno [...]
Art. 8.      Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila
Art. 9.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131
Art. 10. 
Art. 11.      Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno [...]
Art. 12.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente art. 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la [...]


§ 4.3.14 – L. 16 giugno 1960, n. 623. [1]

Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

(G.U. 7 luglio 1960, n. 165).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo.

     (Omissis) [3].

     Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa può essere addizionata con sostanze aromatizzanti.

     I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

     Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo.

     I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

 

          Art. 3.

     Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'art. 2, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 4.

     E' fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'art. 1. E' fatto altresì divieto ai negozianti al dettaglio di detenere o vendere la margarina destinata all'industria alimentare.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 5.

     Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo art. 6.

     I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

     Chiunque contraffà i contrassegni di Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi.

 

          Art. 8.

     Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

     Con la stessa pena è punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente.

     Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 6 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

 

          Art. 9.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11.

     Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno 1959, n. 450.

 

          Art. 12.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente art. 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1975, n. 417.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1977, n. 321.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 del D.L. 9 novembre 1966, n. 912.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1977, n. 321.