§ 4.3.6 – D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131.
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:14/01/1954
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Per i grassi alimentari solidi diversi dal burro e dal grasso suino, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, si intendono tutti i grassi di origine vegetale ed animale diversi [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      I locali destinati alla produzione, alla manipolazione ed al confezionamento dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini debbono rispondere alle vigenti norme [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Nei locali di deposito all'ingrosso possono essere detenuti tanto la margarina ed i grassi idrogenati alimentari quanto il burro e gli altri grassi naturali, purchè gli uni e gli altri prodotti [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Le imprese produttrici di margarina e di grassi idrogenati alimentari che intendono fabbricare tali sostanze per l'esportazione, con caratteristiche difformi da quelle fissate dalla legge, in [...]


§ 4.3.6 – D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131. [1]

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

(G.U. 4 maggio 1954, n. 101).

 

     Art. 1.

     Per i grassi alimentari solidi diversi dal burro e dal grasso suino, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, si intendono tutti i grassi di origine vegetale ed animale diversi dal burro e dal grasso suino, sia al naturale sia che abbiano subito manipolazioni atte a modificare in tutto o in parte i caratteri fisici, fisico-chimici e chimici del grasso primitivo.

     Debbono altresì ritenersi grassi alimentari solidi diversi dal burro e dal grasso suino, il burro ed i grassi suini che abbiano subito manipolazioni tali da modificare le loro caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e chimiche, nonchè tutti gli oli di origine vegetale ed animale che abbiano subito le stesse manipolazioni.

     I grassi alimentari solidi, di cui all'art. 1 della legge, possono essere costituiti da un solo grasso o da miscele di più grassi.

     La denominazione "margarina" di cui all'art. 6, comma primo, della legge, deve essere usata anche per indicare i grassi alimentari solidi che risultino dalla emulsione con acqua di un solo grasso alimentare di origine animale o vegetale diverso dal burro e dal grasso suino.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     I locali destinati alla produzione, alla manipolazione ed al confezionamento dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini debbono rispondere alle vigenti norme igienico-sanitarie, in special modo per quanto riguarda l'ampiezza, l'aerazione, l'illuminazione, la protezione dagli insetti, dalla polvere e dagli animali.

     I locali predetti debbono essere muniti di un numero sufficiente, in rapporto a quello degli operai, di spogliatoi, lavabi e latrine in perfette condizioni igieniche. Il pavimento e le pareti fino ad altezza non inferiore a m. 1,06 dei singoli reparti debbono essere costruiti in modo da permettere il lavaggio ed il rapido deflusso delle acque usate a tale scopo a mezzo di appropriati chiusini. L'attrezzatura dello stabilimento deve essere sistemata in modo da consentire una perfetta pulizia.

     Sia l'impianto idrico che le fognature debbono rispondere alle norme igienico-sanitarie vigenti al riguardo.

     I locali di deposito sia delle imprese produttrici sia delle imprese che esercitano il commercio all'ingrosso debbono essere rispondenti alle normali regole di igiene.

     Al personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     Nei locali di deposito all'ingrosso possono essere detenuti tanto la margarina ed i grassi idrogenati alimentari quanto il burro e gli altri grassi naturali, purchè gli uni e gli altri prodotti siano già confezionati a norma di legge per il consumo diretto.

     Il divieto di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge deve intendersi anche per prodotti confezionati a norma di legge nel loro involucro originale.

 

          Art. 8. [7]

     Alla margarina ed ai grassi idrogenati alimentari può essere aggiunto, quale sostanza conservativa, il cloruro di sodio.

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10.

     Le imprese produttrici di margarina e di grassi idrogenati alimentari che intendono fabbricare tali sostanze per l'esportazione, con caratteristiche difformi da quelle fissate dalla legge, in base al disposto della legge stessa, debbono presentare domanda all'Ufficio provinciale industria e commercio competente per territorio.

     La domanda deve indicare:

     a) i quantitativi di margarina e dei grassi idrogenati alimentari che si intende produrre;

     b) i requisiti richiesti;

     c) lo stabilimento in cui si intende effettuare la lavorazione ed il periodo entro cui si prevede compierla.

     Alla domanda deve essere unita la richiesta di importazione, con la indicazione dei requisiti del prodotto.

     Le imprese predette debbono tenere un registro di carico e scarico dei quantitativi di margarina e dei grassi idrogenati alimentari, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla legge da esse prodotti in base alla autorizzazione ottenuta. Tale registro, a pagine numerate, deve essere vistato, prima dell'uso, dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio che ha rilasciato l'autorizzazione.

     Entro trenta giorni dalla data della esportazione le imprese produttrici debbono presentare all'Ufficio predetto il certificato doganale comprovante l'avvenuta esportazione.


[1] Abrogato dall'art. 71 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L. 16 giugno 1960, n. 623.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

[7] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 22 gennaio 1958, n. 277.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1977, n. 321.