§ 46.10.42 - Legge 26 aprile 1982, n. 215.
Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:26/04/1982
Numero:215


Sommario
Art. 1.      La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla [...]
Art. 2.      Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede
Art. 3.      Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'art. 1, l'assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto [...]
Art. 4.      Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato nei livelli di cui all'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, [...]
Art. 5.      L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 4.319.220.000 in ragione di anno


§ 46.10.42 - Legge 26 aprile 1982, n. 215.

Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria.

(G.U. 6 maggio 1982, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

     1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;

     2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

     Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.

     L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;

     3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.

     I posti che non risultino coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'art. 1, l'assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 4.

     Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato nei livelli di cui all'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

     a) quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;

     b) quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;

     c) sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente.

     Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 4.319.220.000 in ragione di anno.

     Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982 valutata, rispettivamente, in L. 1.439.740.000 e L. 4.319.220.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.