§ 4.8.78 - L.R. 30 gennaio 2026, n. 3.
Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:30/01/2026
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026
Art. 2.  Esenzione pedaggi autostradali
Art. 3.  Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale
Art. 4.  Variazioni al bilancio della Regione
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.8.78 - L.R. 30 gennaio 2026, n. 3.

Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026.

(G.U.R. 2 febbraio 2026, n. 6)

 

Art. 1. Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026

     1. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 le autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, previste per le finalità dell’articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 e per le finalità dell’articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, sono incrementate per gli importi seguenti:

 

 

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al fine di far fronte ai danni causati nel settore dell’agricoltura, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2026 la spesa di 5.000 migliaia di euro destinata a spese correnti, da iscrivere in un apposito “Fondo per gli interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del dipartimento regionale dell’agricoltura” (Missione 16, Programma 1).

     3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi conseguenti ai danni causati da eventi eccezionali per i quali viene dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 13/2020, individuati dai commissari delegati per l’emergenza nominati ai sensi del medesimo articolo 3 della legge regionale n. 13/2020, il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti dei capitoli istituiti per le suddette finalità, per adeguarli al piano dei conti integrato e garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli, ferma restando la spesa complessivamente prevista per ciascuno dei medesimi capitoli.

     4. Le risorse del Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 13/2020 (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318) possono essere destinate, nella misura che sarà stabilita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3 e comunque per un importo non inferiore a 5.000 migliaia di euro, anche al finanziamento di interventi, da attuare per il tramite di IRFIS-FinSicilia S.p.A., finalizzati a sostenere le attività di gestione di stabilimenti balneari e le altre attività ricadenti sui litorali che hanno subito perdite significative e sospensioni di attività economiche a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, al fine di ripristinare la normale operatività ed evitare ripercussioni di ordine ambientale e sanitario.

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è costituito un apposito plafond nell’ambito del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, la cui disciplina attuativa, che prevederà la pubblicazione di apposito avviso pubblico, è stabilita con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.

     6. Il dipartimento regionale della protezione civile, su richiesta del dipartimento regionale delle attività produttive, è autorizzato a trasferire le risorse stanziate, comprensive degli oneri di gestione, a IRFIS-FinSicilia S.p.A che provvede ad effettuare i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari.

     7. In considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

     8. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno subito gravi danni a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 sono esentati dal pagamento dei canoni concessori relativi all’annualità 2026 per le concessioni demaniali marittime di competenza regionale aventi finalità:

a) turistico-ricreativa;

b) sportiva;

c) nautica da diporto;

d) cantieristica navale;

e) ricadenti nelle aree portuali di competenza regionale interessate dagli eventi calamitosi.

     9. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 8 sono quantificate per l’esercizio finanziario 2026 in 10.036 migliaia di euro (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

 

     Art. 2. Esenzione pedaggi autostradali

     1. Per il periodo dall’1 febbraio al 31 maggio 2026 è disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio sull'autostrada A18 nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera. Al fine di limitare gli effetti finanziari dei mancati incassi derivanti dalla predetta esenzione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di 800 migliaia di euro in favore del Consorzio Autostrade Siciliane (Missione 10, Programma 5).

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

     1. All’articolo 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “è articolata in tre sottocommissioni distinte per materia” sono sostituite dalle parole “è articolata in quattro sottocommissioni distinte per materia”.

b) al comma 2 le parole “le tre sottocommissioni” sono sostituite dalle parole “le quattro sottocommissioni”.

     2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale n. 9/2021, come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni al bilancio della Regione

     1. Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle “A” e “B” discendenti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 40.836.000,00 per l’esercizio finanziario 2026, si provvede mediante riduzione, per il medesimo importo e per il medesimo esercizio finanziario, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella “A” - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.