§ 42.2.274 - D.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23.
Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:24/01/2024
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù
Art. 2.  Abrogazioni


§ 42.2.274 - D.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23.

Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

(G.U. 13 marzo 2024, n. 61)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù; ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo, al comma 2, che l'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021;

     Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;

     Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo «Corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»);

     Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», e in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 596;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156, recante «Regolamento concernente emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 288, dell'11 dicembre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»;

     Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre 2023, n. prot. 8390/2023;

     Considerato che nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per i Giovani è stata indicata quale Agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il capitolo Youth e Sport e del Corpo europeo di Solidarietà (di seguito ESC);

     Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia politiche giovanili;

     Considerato che il richiamato articolo 55, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, sia emanato il nuovo Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventù;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1491, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1584, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

     Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù

     1. È approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

     2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+ per il periodo 2021-2027», istituito con regolamento (UE) n. 2021/817, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e «European Solidarity Corps», di cui al regolamento (UE) n. 2021/888, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, nonchè dei futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili, sono fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte.

     3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 688 

 

     Allegato

 

     STATUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Natura giuridica e sede legale

     1. L'Agenzia italiana per la gioventù, di seguito Agenzia, è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

     2. L'Agenzia ha sede legale a Roma. Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

 

     Art. 2. Finalità istituzionali

     1. L'Agenzia, con particolare riferimento ai settori della gioventù e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l'acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi; incoraggia i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale in materia di politiche per la gioventù, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 3. Attività

     1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Agenzia:

     a) è ente attuatore di programmi europei e delle relative strategie affidati all'Agenzia dall'amministrazione competente tra cui, in particolare, i programmi di cui alla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006; al regolamento (UE) 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; al regolamento n. 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018; al regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021; al regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, nonchè ulteriori e successivi programmi europei in materia;

     b) favorisce la conoscenza e la comprensione reciproca dei giovani di diverse nazioni attraverso la formazione e la promozione degli scambi e del dialogo interculturale;

     c) contribuisce al miglioramento della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e della capacità delle organizzazioni della società civile nei settori, in particolare, della gioventù e dello sport, attraverso la cooperazione a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

     d) svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     e) svolge attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche, in particolare sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani;

     f) svolge funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi;

     g) è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

     2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia collabora con altre agenzie o autorità nazionali, europee e internazionali delegate per i settori dell'istruzione e della formazione nonchè con ogni altro ente pubblico o privato utile allo scopo.

     3. L'Agenzia può svolgere tutte le attività strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui:

     a) stipulare convenzioni o contratti, quali la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

     b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

     c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di attività, studi e consulenze;

     d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia, che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

     e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire la collaborazione tra l'Agenzia, gli operatori dei settori di attività dell'ente e il pubblico;

     f) erogare premi e borse di studio;

     g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'attività dell'Agenzia, sentite, laddove competenti, le istituzioni universitarie e le istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica AFAM;

     h) svolgere attività commerciale solo occasionale e comunque strumentale a quella istituzionale.

 

     Art. 4. Indirizzo e vigilanza

     1. L'Agenzia è sottoposta, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia, all'indirizzo e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili che, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede a:

     a) approvare i programmi delle attività, nonchè i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio;

     b) adottare direttive al fine di indicare all'Agenzia gli obiettivi da raggiungere ed eventuali specifiche attività da intraprendere;

     c) acquisire dati e informazioni e verificare il perseguimento dei fini istituzionali;

     d) approvare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;

     e) valutare le eventuali responsabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, adottando le conseguenti determinazioni.

     2. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettera a), i programmi delle attività, i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio, corredati della relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

     3. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente alla struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

 

Capo II

Organi di governo e di controllo

 

     Art. 5. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. I compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati nel rispetto di limiti, criteri e procedure definiti dalla normativa vigente per gli enti di elevato profilo strategico, tra i quali rientra l'Agenzia per la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala delle priorità politico-strategiche definite dal Governo e dalle Autorità vigilanti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

 

     Art. 6. Presidente del Consiglio di amministrazione

     1. Il Presidente, scelto tra soggetti aventi comprovata e pluriennale esperienza in materia di politiche giovanili, è il rappresentante legale e istituzionale dell'Agenzia e ne è responsabile.

     In particolare, il Presidente:

     a) rappresenta l'Agenzia, anche in giudizio, e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali, europee e internazionali;

     b) determina le linee operative per la realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito dei Programmi europei e negli atti di indirizzo di cui all'articolo 4;

     c) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e assicura l'unitaria azione dell'Agenzia;

     d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori;

     e) ha potere generale di proposta verso il Consiglio di amministrazione;

     f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia;

     g) sottopone per la deliberazione al Consiglio di amministrazione i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio predisposti dal dirigente competente, nonchè gli atti ad essi allegati ai sensi della normativa vigente;

     h) adotta tutti i provvedimenti che sono demandati alla sua competenza dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione;

     i) riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e agli indirizzi impartiti;

     l) in caso di urgenza, provvede, secondo le modalità prestabilite dal Consiglio di amministrazione, alle deliberazioni di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

     3. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vice-Presidente deputato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza, il Presidente è sostituito dal consigliere di amministrazione con maggiore anzianità nella carica.

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Agenzia; ha competenza in materia di programmazione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

     2. In particolare, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione:

     a) promuove le attività dell'Agenzia e, nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorità strategiche definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili delibera le strategie di sviluppo, gli obiettivi e le priorità delle attività dell'Agenzia e ne verifica l'attuazione;

     b) delibera sulle modifiche dello Statuto e sui regolamenti dell'Agenzia;

     c) approva i documenti di programmazione;

     d) delibera il documento programmatico annuale e in particolare i bilanci di previsione e le relative variazioni, il bilancio di esercizio e le relazioni di accompagnamento;

     e) delibera l'assegnazione delle funzioni ai dirigenti e, in particolare, la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento;

     f) delibera l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia e individua risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree;

     g) delibera in ordine alla partecipazione a enti, società, consorzi;

     h) delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;

     i) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonchè il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;

     l) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il dirigente-coordinatore, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     m) verifica, con il supporto dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

     n) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi;

     o) valuta le eventuali responsabilità dei dirigenti, adottando le conseguenti determinazioni;

     p) delibera la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione, sentito il dirigente competente, nonchè il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente Statuto;

     q) delibera l'autorizzazione al dirigente-coordinatore a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato;

     r) adotta, nei limiti indicati nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento;

     s) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ad altri organi;

     t) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

     3. Inoltre, il Consiglio di amministrazione:

     a) sovrintende all'andamento dell'Agenzia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati;

     b) il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     c) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente.

     4. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e altri due componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con mandato quinquennale rinnovabile per una sola volta. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità di cui al periodo precedente. I consiglieri nominati ai sensi del periodo precedente decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del Consiglio di amministrazione.

     5. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del documento programmatico annuale del bilancio di previsione e le relative variazioni, e del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta la sua convocazione sia disposta dal Presidente.

     6. Ciascun consigliere può motivatamente chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione e, con un preavviso di almeno cinque giorni, l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. In caso di richiesta, il Consiglio viene convocato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

     7. La convocazione è fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail con avviso di ricevimento, e indica l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Pur in mancanza di convocazione, il Consiglio si considera costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti e gli aventi diritto ad intervenire e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

     8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede dell'Agenzia sia altrove e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè prendere visione dei documenti rilevanti. In tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario.

     9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

     10. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa. Vigila, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del regolamento interno di amministrazione e contabilità, sull'osservanza della legge, del presente Statuto, verifica l'integrità del patrimonio dell'ente, la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, e collabora, nei limiti delle proprie competenze, con il Consiglio di amministrazione.

     2. Il Collegio dei revisori, in particolare, esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i documenti programmatici, sui bilanci di previsione sulle variazioni ai medesimi, sui bilanci di esercizio, sulle operazioni finanziarie, sulle partecipazioni in enti, consorzi e società, sull'inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonchè sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

     3. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

     4. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Un componente del Collegio è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. Il presidente del Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

     6. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

     7. Il Collegio dei revisori si riunisce, anche in modalità telematica, almeno ogni tre mesi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè prendere visione dei documenti rilevanti.

     8. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

 

     Art. 9. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Il Consiglio di amministrazione nomina, determinandone il compenso nel rispetto di criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

     2. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito in forma monocratica.

     3. L'Organismo indipendente di valutazione esercita in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione.

     4. La durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

 

Capo III

Organizzazione e gestione

 

     Art. 10. Organizzazione dell'Agenzia

     1. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura.

     2. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale, incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo.

     3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 11 del presente Statuto, previa determinazione dei criteri di scelta, il Consiglio di amministrazione individua ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, un dirigente, cui affidare il coordinamento dell'attività degli uffici e l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici, secondo quanto indicato dall'articolo 55, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

     4. Con regolamenti interni, adottati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, l'Agenzia adegua la propria organizzazione nel rispetto del presente Statuto.

     5. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 11. Personale

     1. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è definita dalla legge.

     2. Per specifiche esigenze cui non possa farsi fronte con la dotazione organica è fatta salva la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è predisposta ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

     Art. 12. Relazioni sindacali

     1. L'Agenzia opera nel rispetto delle forme, procedure e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

     2. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

 

     Art. 13. Regolamento interno di amministrazione e contabilità

     1. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità, che definisce i principi e le modalità della gestione contabile, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 14. Rapporti con altre amministrazioni

     1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni.

 

     Art. 15. Entrate

     1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonchè dalle risorse attribuite nell'ambito dei Programmi europei gestiti dalla Agenzia stessa e da ogni altra risorsa alla stessa attribuita da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività alla stessa affidate o da enti pubblici e privati, anche a titolo di liberalità, in conformità alle prescrizioni di legge.

 

     Art. 16. Patrocinio

     1. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.