§ 57.7.712 - D.M. 13 ottobre 2022, n. 194.
Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/10/2022
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni
Art. 2.  Requisiti di ammissione
Art. 3.  Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
Art. 4.  Bando di concorso
Art. 5.  Procedura concorsuale
Art. 6.  Prova preselettiva
Art. 7.  Prova scritta
Art. 8.  Prova orale
Art. 9.  Valutazione delle prove e dei titoli
Art. 10.  Predisposizione delle prove
Art. 11.  Commissione esaminatrice
Art. 12.  Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico
Art. 13.  Graduatorie di merito
Art. 14.  Periodo di formazione e prova
Art. 15.  Valutazione del periodo di formazione e prova
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Art. 18.  Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano
Art. 19.  Disciplina regolamentare del reclutamento


§ 57.7.712 - D.M. 13 ottobre 2022, n. 194.

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(G.U. 22 dicembre 2022, n. 298)

 

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

     e con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 29, comma 1, concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo», nonchè l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;

     Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonchè della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

     Ritenuto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonchè alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

     Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilità di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie «ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate»;

     Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai fini del computo dei cinque anni di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle scuole statali;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 73 del 3 febbraio 2022;

     Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 16717 del 9 agosto 2022;

     Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 1018 del 12 agosto 2022;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 01287/2022 (affare n. 01074/2022) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 72885 del 2 settembre 2022, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta:

     il seguente regolamento

 

Art. 1. Oggetto e definizioni

     1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nel triennio di riferimento.

     3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) Ministero: Ministero dell'istruzione;

     b) Ministro: Ministro dell'istruzione;

     c) USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;

     d) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

     e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

     f) Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     g) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     h) bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;

     i) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     j) CEFR: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.

 

     Art. 2. Requisiti di ammissione

     1. È ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

     a) laurea magistrale;

     b) laurea specialistica;

     c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

     d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

     2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

     3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

     4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

     5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

     6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

     Art. 3. Organizzazione del concorso e determinazione del contingente

     1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.

     2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 6.

     3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 14 e 15.

     4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7.

     5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso.

     6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

     7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

 

     Art. 4. Bando di concorso

     1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:

     a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;

     b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;

     c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

     d) l'ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo;

     e) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;

     f) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8, assicurando la pubblicità della prova orale;

     g) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

     h) i documenti richiesti per l'assunzione;

     i) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 

     Art. 5. Procedura concorsuale

     1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 7, nella prova orale di cui all'articolo 8 e nella successiva valutazione dei titoli.

     2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.

     3. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 6. Prova preselettiva

     1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva.

     2. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda.

     3. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l'omogeneità e l'equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova.

     4. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     5. La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

     6. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso di cui all'articolo 4. Nel bando di concorso è altresì stabilita la durata della prova.

     7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.

     8. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro.

     9. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

     10. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.

     11. Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonchè i soggetti di cui al comma 4, che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

     12. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, nè possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

     13. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

     14. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.

 

     Art. 7. Prova scritta

     1. La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti di cui al comma 2, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3.

     2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:

     a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

     b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

     c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

     d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all'interno di una adeguata progettazione pedagogica;

     e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

     f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

     g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonchè di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;

     h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

     i) Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.

     3. I due quesiti in lingua inglese consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. Detti quesiti vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR.

     4. La prova scritta si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l'espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

     5. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso.

     6. La correzione della prova d'esame è effettuata dalla commissione anche con l'ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

     7. Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purchè non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

     8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 9 comma 2.

 

     Art. 8. Prova orale

     1. La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, consiste in:

     a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

     b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

     c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

     2. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 9, comma 3.

 

     Art. 9. Valutazione delle prove e dei titoli

     1. Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

     2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

     3. Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

     4. La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

     5. Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

     6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

     Art. 10. Predisposizione delle prove

     1. L'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6 e la prova scritta di cui all'articolo 7 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro con proprio decreto per ogni tornata concorsuale. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, sono scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Al Comitato sono aggregati componenti esperti nella lingua inglese, designati tra docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Questi ultimi partecipano all'attività del Comitato senza che la stessa comporti oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico:

     a) predispone i quesiti, in numero pari a tre volte il numero dei candidati, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta;

     b) redige i quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 7, comma 1, e quelli a risposta multipla di cui all'articolo 6, comma 6, ovvero valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione può essere demandata dal Ministero a soggetti esterni;

     c) redige i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 3;

     d) definisce i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove.

     3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 8, comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice, che sceglie altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.

     4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

 

     Art. 11. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR.

     2. La commissione è composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

     3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

     4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

     5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2015.

     6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purchè in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

     7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purchè in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

     8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

     9. I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.

     10. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

 

     Art. 12. Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico

     1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonchè alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico:

     a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

     b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

     c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

     d) essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;

     e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

     f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

     g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici;

     h) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

 

     Art. 13. Graduatorie di merito

     1. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

     2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonchè sul sito internet del Ministero.

     3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

     4. Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     5. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.

     6. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.

     7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     8. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 14. Periodo di formazione e prova

     1. I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

     2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

     3. Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.

     4. Il periodo di formazione e prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

     5. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso l'istituzione scolastica di assegnazione.

     6. Le attività di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione può essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e può essere integrato da moduli di formazione on-line.

     7. Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attività, della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative.

     8. Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni tutor segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il tutor visita le istituzioni scolastiche di titolarità dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al tutor è altresì riconosciuta una specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

     9. Con successivo decreto del Ministro sono definiti:

     a) le modalità organizzative, l'articolazione e i contenuti didattici generali delle attività di formazione di cui al comma 6;

     b) le attività di accompagnamento di cui al comma 7;

     c) le modalità e i criteri per la designazione dei tutor;

     d) le modalità di documentazione del periodo di formazione e prova da parte del dirigente scolastico neoassunto;

     e) ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei tutor;

     f) eventuali forme di collaborazione con università e altri soggetti istituzionali nelle attività formative.

 

     Art. 15. Valutazione del periodo di formazione e prova

     1. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, con riguardo all'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento particolare ai seguenti ambiti:

     a) possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;

     b) possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, la conduzione e la gestione dei gruppi e dei conflitti;

     c) possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali;

     d) possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonchè della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.

     2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacità di svolgere le attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e di ottemperare alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonchè la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.

     3. Ai fini della verifica di cui al comma l, lettera b), sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

     4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento.

     5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacità di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacità di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.

     6. I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità. Possono, in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.

     7. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonchè delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

     8. Il dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base della documentazione di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento è parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.

     9. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

     10. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.

     11. I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del bando e della numerosità dei posti.

 

     Art. 17. Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

     1. Il concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento della dirigenza scolastica.

     2. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il concorso prevede lo svolgimento di parte delle prove scritte e orali in lingua slovena.

     3. Il bando del concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, i contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, nonchè la sede di svolgimento delle prove. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.

     4. Nella commissione esaminatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

     5. Il numero dei posti da destinare al concorso di cui al comma 1 è determinato con il bando di cui all'articolo 4.

 

     Art. 18. Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

     1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 19. Disciplina regolamentare del reclutamento

     1. Il presente decreto recante la disciplina regolamentare del reclutamento dei dirigenti scolastici sostituisce il precedente decreto 3 agosto 2017, n. 138.

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2944

 

     TABELLA A