§ V.5.186 - L.R. 7 novembre 2022, n. 26.
Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:07/11/2022
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Autorità competenti
Art. 5.  Procedimenti amministrativi
Art. 6.  Disposizioni particolari
Art. 7.  Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
Art. 8.  Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale
Art. 9.  Poteri sostitutivi
Art. 10.  Norme generali di organizzazione
Art. 11.  Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali
Art. 12.  Oneri istruttori
Art. 13.  Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14.  Norme di rinvio
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Abrogazioni
Art. 17.  Disposizioni finanziarie


§ V.5.186 - L.R. 7 novembre 2022, n. 26.

Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

(B.U. 8 novembre 2022, n. 122)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge definisce l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e relative disposizioni attuative, nonché il conferimento di tali funzioni alla Città Metropolitana, a l l e Province e a i Comuni, il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità previste nell’articolo 29, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d .lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative nonché le definizioni di cui al d.p.r. 357/1997.

2. Ai fini della presente legge si intende, inoltre, per:

a) valutazione preliminare: il procedimento per individuare l’eventuale procedura da avviare per le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti ricompresi negli allegati A e B;

b) fase di consultazione preventiva: la fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale;

c) fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): la fase finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;

d) procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale: tutti i procedimenti amministrativi di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 5 della presente legge;

e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento finale di uno dei procedimenti amministrativi indicati nella parte II del d .lgs. 152/2006 e nell’articolo 5 della presente legge;

f) installazioni a titolarità pubblica: le installazioni di trattamento rifiuti oggetto di concessione da parte dell’Ente di governo d’ambito o soggette a regolazione da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ovvero di proprietà dell’Ente di governo d’ambito o dei Comuni, ovvero di proprietà di una società a partecipazione pubblica che ne cura anche la gestione

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica:

a) ai progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale secondo le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, indicati:

1) nell’allegato A;

2) nell’allegato B, qualora l’autorità competente stabilisca di assoggettare al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA;

3) nell’allegato B, quando i progetti sono di nuova realizzazione e ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero all’interno di siti della Rete Natura 2000;

b) ai progetti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA, indicati nell’allegato B;

c) ai progetti sottoposti a V I A di cui all’allegato A per i quali il proponente richiede l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;

d) ai progetti ricompresi negli allegati A e B per i quali il proponente richiede all’autorità competente la valutazione preliminare, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;

e) ai progetti ricompresi negli allegati A e B realizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione;

f) ai progetti ricompresi negli allegati A e B per i quali sia stata richiesta dal proponente la fase di consultazione preventiva; g) alle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale indicate nell’allegato C;

h) ai procedimenti di valutazione di incidenza ambientale per gli interventi non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, nonché ai piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che possono avere incidenze significative sul sito stesso;

i) agli interventi di immersione deliberata in mare, di immersione in ambiente conterminato, di ripascimento, di attività di posa in mare di cavi e condotte indicati nell’allegato D;

j) alle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio regionale e nelle acque marino-costiere.

 

     Art. 4. Autorità competenti

1. La Regione è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui:

a) agli elenchi A.1 e B.1;

b) agli elenchi A.2 e B.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana;

c) all’elenco C.1;

d) all’elenco C.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana;

e) all’elenco D.1;

f) all’autorizzazione alle attività di dragaggio oltre le tremiglia nautiche o oltre la batimetria dei duecento metri.

2. La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui:

a) agli elenchi A.2 e B.2;

b) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione ricade all’interno di aree naturali protette e/o di siti della Rete Natura 2000;

c) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni;

d) all’elenco C.2;

e) all’elenco D.2;

f) all’autorizzazione alle attività di dragaggio fino alle tre miglia nautiche o fino alla batimetria dei duecento metri.

3. Il Comune è competente peri procedimenti relativi ai progetti di cui agli elenchi A.3 e B.3 che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale.

4. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l’autorità competente non sia univocamente determinabile, si applicano le disposizioni che seguono:

a) peri progetti riconducibili alla competenza di Regione e Provincia o Città Metropolitana di Bari, ovvero di Regione e Comune, l’autorità competente è la Regione Puglia;

b) per i progetti riconducibili alla competenza di Provincia o Città Metropolitana di Bari e Comune, l’autorità competente è la Provincia o Città Metropolitana.

5. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all’articolo 5, commi da 1 a 8 perle installazioni di titolarità pubblica indicate nell’elenco C.1 dell’allegato C, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.

6. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione preliminare di cui all’articolo 5, comma 4, nell’ambito dei riesami e/o aggiornamento per modifica di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.

7. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all’articolo 5 commi da 1 a 8 per le installazioni indicate nell’elenco C.2, punti 5.2 e 5.4 dell’allegato C, indipendentemente dalla titolarità, non operando, in caso di contrasto, le deleghe previste nella presente legge.

8. La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale secondo le modalità del PAUR che ineriscono a progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, sia stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o dei suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche. Le eventuali successive istanze di modifica del provvedimento regionale di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale emesso per il progetto oggetto di finanziamento, sono di competenza regionale sino a completa realizzazione del progetto.

9. I procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza ambientale ed i procedimenti autorizzativi di cui alla presente legge riguardanti progetti candidati a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono di competenza regionale, non operando le deleghe previste nella presente legge.

10. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente legge e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), l’autorità competente è determinata in conformità alle previsioni di quest’ultimo, non operando le deleghe previste nella presente legge.

11. I procedimenti di valutazione preliminare, di consultazione preventiva, nonché quelli relativi alla fase preliminare al PAUR sono di competenza dell’autorità individuata ai sensi dei commi da 1 a 8.

12. I procedimenti relativi a progetti ricadenti negli allegati A e B, già realizzati o in corso di realizzazione senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA ovvero i procedimenti che conseguano all’annullamento in sede giurisdizionale o in sede di autotutela decisoria del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, sono di competenza dell’autorità individuata ai sensi dei commi precedenti.

13. La Regione è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale:

a) relativi a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;

b) relativi a interventi, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province o Città Metropolitana, che seppure non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito.

14. La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale relativi a interventi, ivi compresi quelli la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni, che seppure non direttamente connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito Rete Natura 2000, possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito.

15. Il Comune è competente per i procedimenti di valutazione di incidenza previsti dal regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria – pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS). Al Comune spetta altresì la competenza per i procedimenti di valutazione di incidenza degli interventi minori indicati dall’articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 57 della l. 221/2015.

16. Per le procedure di valutazione di incidenza ambientale, non già ricomprese in procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o in procedimenti di VIA, che ineriscono a progetti per la cui realizzazione è necessario approvare una variante urbanistica, non operano le deleghe previste nella presente legge, trovando applicazione le norme di cui alla l.r. 44/2012.

17. Le procedure di valutazione di incidenza ambientale ricomprese in procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o in procedimenti di VIA ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall’autorità competente VIA che estende le proprie valutazioni alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.

18. Nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modifiche della disciplina nazionale in materia di VIA,VINCA e AIA, le disposizioni regionali che definiscono progetti e attività degli allegati A, B e C e l’autorità competente non risultino coerenti con le novelle introdotte dal legislatore nazionale, si applicano le disposizioni nazionali come novellate fino all’adeguamento della disciplina regionale alle modifiche sopravvenute e fatta salva la ripartizione tra le autorità competenti come definite nei commi precedenti. In particolare:

a) i nuovi progetti inseriti negli elenchi degli Allegati III e IV alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006 sono direttamente ascritti alle competenze della Regione Puglia;

b) i progetti già ricompresi negli elenchi degli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 la cui descrizione risulti modificata, rimangono nelle competenze dell’autorità individuata ai sensi dei commi precedenti, purché le modificazioni non comportino che il progetto, per variazioni di soglie o tipologia, sia riconducibile ad altro elenco degli allegati alla presente legge;

c) i progetti non più ricompresi negli elenchi degli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 non sono soggetti all’applicazione della presente legge.

19. Nel caso in cui le attività indicate nell’allegato D siano ricomprese in interventi assoggettati a VIA, il procedimento di autorizzazione ambientale è condotto dalla autorità competente all’istruttoria del procedimento di valutazione di impatto ambientale in conformità all’articolo 109, comma 5-bis, del d.lgs. 152/2006, che rilascia il conseguente provvedimento.

20. Nel caso in cui le attività di dragaggio siano ricomprese in interventi assoggettati a VIA, il relativo procedimento di autorizzazione ambientale è condotto dall’autorità competente all’istruttoria del procedimento di VIA, che rilascia il conseguente provvedimento.

21. L’autorità competente allo svolgimento del procedimento di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente adozione del PAUR è la medesima cui compete l’adozione del provvedimento di VIA, secondo le attribuzioni indicate nel presente articolo.

 

     Art. 5. Procedimenti amministrativi

1. Al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

2. Al procedimento di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio del PAUR si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

3. Ai procedimenti relativi a progetti realizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ovvero a quelli conseguenti all’annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela decisoria dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA, relativi a un progetto, già realizzato o in corso di realizzazione, ricadente negli allegati A e B, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

4. Al procedimento di valutazione preliminare si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

5. Al procedimento relativo alla fase preliminare al PAUR si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 26-bis del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

6. Al procedimento relativo alla fase consultazione preventiva si applicano le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

7. Al procedimento di valutazione di incidenza ambientale si applicano le disposizioni contenute nell’’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e relative disposizioni attuative.

8. Ai procedimenti di rilascio dell’AIA e a quelli di modifica, rinnovo e riesame dell’AIA si applicano le disposizioni contenute nel titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

9. Al procedimento di autorizzazione per l’immersione deliberata in mare, l’immersione in ambiente conterminato, ripascimento, attività di posa in mare di cavi e condotte si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative.

 

     Art. 6. Disposizioni particolari

1. Per i progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

2. Le istanze per l’avvio di tutti i procedimenti di cui alla presente legge, corredate della documentazione prescritta per legge, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica a pena di improcedibilità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione e i sistemi messi a disposizione dall’autorità competente. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi portali web modelli e istruzioni occorrenti per la presentazione delle istanze.

 

     Art. 7. Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, localizzati sul territorio di più Regioni, il soggetto proponente invia alle Regioni interessate una comunicazione contenente l’indicazione:

a) dell’oggetto/titolo del progetto proposto;

b) della tipologia progettuale come da allegati al d .lgs. 152/2006, con specifico riferimento puntuale agli elenchi ivi riportati;

c) dell’autorità che il proponente individua quale competente a svolgere la procedura richiesta.

2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale si esprime sull’individuazione dell’autorità competente effettuata dal proponente. Decorso tale termine senza che sia stata formalmente comunicata dalla struttura regionale una diversa decisione, si considera assentita l’individuazione dell’autorità competente comunicata dal proponente.

3. Ove l’autorità individuata sia la Regione Puglia, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale adotta il provvedimento finale espresso, sentita l’altra Regione.

4. Nei casi in cui l’autorità individuata dal proponente non sia la Regione Puglia, la struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale esprime le proprie osservazioni e adotta il relativo provvedimento in conformità alle scansioni procedimentali, sentite le Province/Città Metropolitana ed i Comuni interessati, nonché gli Enti e le Agenzie regionali con competenza in materia ambientale e di salute pubblica. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, di competenza di altri Enti ed Amministrazioni, rimangono di esclusiva competenza di questi ultimi.

5. Nei casi di cui al comma 1, quando si manifesti un contrasto tra le valutazioni e le decisioni espresse delle autorità regionali interessate, si applica l’articolo 31 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 8. Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale

1. Nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale è espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente peri procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta. A tal fine la struttura regionale che svolge le funzioni di autorità competente chiede alle amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di esprimersi entro trenta giorni, fatto salvo l’eventuale diverso termine assegnato.

 

     Art. 9. Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia da parte degli enti delegati nell’esecuzione degli obblighi derivanti dalle deleghe conferite con la presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, a seguito di istanza del soggetto proponente, assegna all’ente delegato inadempiente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale provvede in via sostitutiva. Gli oneri derivanti dalla suddetta nomina sono posti a carico dell’Ente delegato rimasto inerte.

 

     Art. 10. Norme generali di organizzazione

1. Per l’attuazione delle disposizioni della presente legge, le autorità competenti che necessitano di adeguato supporto tecnico-scientifico, hanno facoltà di istituire e nominare, secondo i propri ordinamenti, una o più Commissioni tecniche composte da figure professionali in possesso di adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali.

2. Nell’esercizio delle prerogative delle Regioni contemplate dal d.lgs. 152/2006, con regolamenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, la Regione può disciplinare i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge:

a) definendo procedure semplificate di conduzione dei procedimenti, anche non disciplinati dalle disposizioni nazionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e razionalizzando i termini procedimentali;

b) definendo procedure semplificate di coordinamento per il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, di competenza di diverse autorità coinvolte.

3. La Giunta regionale:

a) con regolamento istituisce la Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali tenuto conto delle previsioni dell’articolo 11, definendone la composizione, le modalità di designazione dei componenti, il funzionamento, l’organizzazione e i compensi;

b) con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, definisce le modalità di comunicazione all’autorità competente AIA per i procedimenti inerenti alle modifiche progettate delle installazioni, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 nonché le procedure per l’espletamento del relativo procedimento;

c) con propria deliberazione disciplina le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche;

d) con propria deliberazione definisce i contenuti minimi informativi, il formato e la modalità di presentazione telematica dell’istanza di avvio dei procedimenti di cui all’articolo 5;

e) con propria deliberazione aggiorna l’importo e le modalità di calcolo degli oneri per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di cui all’articolo 5 riportati nell’allegato E;

f) con appositi regolamenti istituisce le eventuali ulteriori Commissioni tecniche regionali, definendone la composizione, le modalità di designazione dei componenti, il funzionamento, l’organizzazione e i compensi.

 

     Art. 11. Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali

1. La Commissione tecnica regionale perle valutazioni ambientali prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera a), è l’organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all’autorità regionale competente peri procedimenti di valutazione ed autorizzazione di cui all’articolo 5. La Commissione tecnica perle valutazioni ambientali svolge, inoltre, funzioni di assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento.

2. I costi di funzionamento della Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali di cui al comma 1 , comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all’ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per i procedimenti di cui all’articolo 5, versati dai proponenti nel bilancio regionale ed introitati nel capitolo di entrata E3062130, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze dell’Ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta regionale. Lo stesso regolamento disciplina, inoltre, i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali.

3. La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali opera presso la struttura regionale che svolge le funzioni di autorità competente nei procedimenti di valutazione e autorizzazione di cui all’articolo 5.

4. L’organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali sono disciplinate dal regolamento regionale 27 luglio 2022, n. 7 (Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali).

 

     Art. 12. Oneri istruttori

1. Qualunque soggetto, pubblico o privato, che presenta istanza per l’espletamento dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale è tenuto al versamento degli oneri istruttori.

2. Nei casi di procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali aventi quale autorità competenti enti o amministrazioni differenti, l’istante è tenuto a corrispondere gli oneri a ciascuna amministrazione per la procedura di rispettiva competenza.

3. Dagli oneri istruttori introitati per i procedimenti di valutazione ambientale avviati in seguito a provvedimento espresso di assoggettamento a VIA o Valutazione ambientale strategica (VAS) è scomputato l’importo degli oneri già versati per la procedura di verifica di assoggettabilità espletata.

4. I proventi degli oneri istruttori introitati ai sensi del presente articolo sono destinati a finanziare:

a) le attività delle Commissioni tecniche di cui all’articolo 10;

b) le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale circa l’ottemperanza alle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti previsti nella presente legge; c) le attività di formazione e aggiornamento del personale in materia ambientale;

d) il potenziamento delle dotazioni strumentali e informatiche delle strutture amministrative;

e) il costo del personale per l’esercizio della funzione.

5. L’importo e le modalità di calcolo degli oneri di cui al presente articolo sono riportati nell’allegato E.

 

     Art. 13. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall’articolo 29 del d.lgs. 152/2006 sono destinati a finalità di tutela ambientale, al miglioramento delle attività di vigilanza ambientale, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 d.lgs. 152/2006 ai fini della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale, nonché alla predisposizione di misure perla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

 

     Art. 14. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle norme vigenti dell’ordinamento giuridico italiano.

 

     Art. 15. Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

2. I regolamenti e le specifiche disposizioni aventi contenuto regolatorio approvate con atti della Giunta regionale, e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, sono applicabili sino all’adozione e alla pubblicazione sul b.u.r.p. dei regolamenti e delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 10.

 

     Art. 16. Abrogazioni

1. Fatte salve le previsioni dell’articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) e sono abrogate le disposizioni o indicazioni contenute in leggi, regolamenti, deliberazioni, circolari, atti dirigenziali o altri documenti regionali, comunque denominati, in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Al fine di ristorare la Città Metropolitana di Bari e le Province per l’esercizio delle deleghe di competenza in materia di PAUR a far data dal 2017, anno di introduzione del PAUR con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articolo 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114),sino al 21 settembre 2021, data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2021, n. 33, è stanziato l’importo di euro 2 milioni, in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2022 sulla missione 9, programma 2, titolo 1, previa applicazione, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021, a valere sulle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata n. E2032400.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.