§ 46.8.32b - Legge 30 marzo 1965, n. 331.
Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/03/1965
Numero:331


Sommario
Art. 1.      Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 [...]
Art. 2.      Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenute [...]
Art. 3.      All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965


§ 46.8.32b - Legge 30 marzo 1965, n. 331. [1]

Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate.

(G.U. 24 aprile 1965, n. 103).

 

 

     Art. 1.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 51.

 

          Art. 2.

     Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei sottufficiali raggiunti nell'anno stesso dal limite di età vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa.

     All'Assorbimento delle eccedenze si fa luogo nel termine massimo di dieci anni.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.