§ 46.3.59 - Legge 18 ottobre 1962, n. 1499.
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:18/10/1962
Numero:1499


Sommario
Art. 1.      Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse [...]
Art. 2.      La tabella A relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 [...]
Art. 3.      I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti rispettivamente [...]
Art. 4.      I limiti di età per la cessazione del servizio permanente dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue
Art. 5.      I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti [...]
Art. 6.      Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari [...]
Art. 7.      All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero [...]
Art. 8.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962


§ 46.3.59 - Legge 18 ottobre 1962, n. 1499. [1]

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, del vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

     Per l'ufficiale "a disposizione" promosso al grado superiore, ai sensi dell'art. 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione.

 

          Art. 2.

     La tabella A relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, modificata per l'Arma dei carabinieri dalla legge 23 marzo 1958, n. 292, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo speciale per mansione di ufficio è stabilito in anni 61.

 

          Art. 3.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

 

          Art. 4.

     I limiti di età per la cessazione del servizio permanente dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

 

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale

59

maresciallo maggiore

56

maresciallo capo e maresciallo di alloggio

55

brigadiere

54

 

          Art. 5.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

 

          Art. 6.

     Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di età vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.

     All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo di 10 anni.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 113 (lire 180 milioni), n 117 (lire 150 milioni), n. 140 (lire 134 milioni), n. 153 (lire 166 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni) e n. 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

 

     Tabella n. 1 - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito.

 

Grado

Arma dei carabinieri

Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Servizi tecnici: Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario

Generale d'armata

--

65

--

--

Generale di corpo d'armata

--

63

--

--

Generale di divisione e tenente generale

64

60

--

65

Generale di brigata e maggiore generale

62

58

--

63

Colonnello

60

57

60

61

Tenente colonnello

58

56

59

59

Maggiore

57

54

58

58

Capitano

54

50

54

54

Subalterni

50

48

52

50

Nota. - Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di tre anni per il grado di colonnello e di due per gli altri gradi.

Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applica il limite di età di anni 54.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 56 e anni 61.

 

     Tabella n. 2 - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della marina

 

Grado

Stato maggiore

Armi navali

Genio navale

Corpo sanitario

Commissariato capitaneria di porto

C.E.

 

Ruolo nor-male

Ruolo spe-ciale

Ruolo nor-male

Ruolo spe-ciale

Ruolo nor-male

Ruolo spe-ciale

Medi-ci

Far-macisti

Ruolo nor-male

Ruolo spe-ciale

M.M.

Ammiraglio di armata

65

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ammiraglio di squadra e generale ispettore

63

--

65

--

65

--

--

--

--

--

--

Ammiraglio di divisione e tenente generale

60

--

63

--

63

--

65

--

65

--

--

Contrammi-raglio e maggiore generale

58

--

61

--

61

--

63

--

63

--

--

Capitano di vascello e colonnello

56

--

59

--

59

--

61

61

61

--

--

Capitano di fregata e tenente colonnello

55

59

57

59

57

59

59

59

59

59

--

Capitano di corvetta e maggiore

52

58

54

58

54

58

58

58

58

58

--

Tenente di vascello e capitano

47

54

52

54

52

54

54

54

54

54

61

Subalterni

45

50

48

50

48

50

50

50

50

50

59

Nota. - All'ufficiale del Corpo equipaggi nmilitati marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

 

     Tabella n. 3 - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica militare.

 

Grado

Arma aeronautica

Genio aeronautico

Commissariato aeronautico

Corpo sanitario aeronautico

 

Ruolo navi-ganti normale

Ruolo navi-ganti speciale

Ruolo servizi

Ruolo specia-listi

Ruolo inge-gneri

Ruolo assi-stenti tecnici

Ruolo com-missa-riato

Ruolo ammini-stra-zione

Ruolo ufficiali medici

Generale di armata aerea

60

--

--

--

--

--

--

--

--

Generale di squadra aerea e generale ispettore

60

--

--

--

65

--

--

--

--

Generale di divisione ae-rea e tenente generale

58

--

65

--

63

--

65

--

65

Generale di brigata aerea e maggiore generale

57

--

63

--

61

--

63

--

63

Colonnello

55

--

61

--

59

--

61

61

61

Tenente colonnello

54

56

59

--

57

59

59

59

59

Maggiore

51

54

58

--

54

58

58

58

58

Capitano

47

51

54

61

52

54

54

54

54

Subalterni

45

47

50

59

48

50

50

50

50

 

     Tabella A - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

 

Forza armata

Arma, Corpo, ruolo servizio o categoria

Gradi

Età

Note

Esercito

Arma dei carabinieri

Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale

59

 

 

 

Maresciallo maggiore

56

 

 

 

Maresciallo capo e maresciallo di alloggio

55

 

 

 

Brigadiere

54

 

 

Altre Armi

Tutti

56

 

Marina

Tutte le categorie

Tutti

53

Per i sottufficiali delle categorie portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme delregio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limi-te di età è di anni 56.

Aeronautica

Ruolo naviganti

Tutti

49

 

 

Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie

Tutti

56

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.