§ 46.8.307 - Legge 26 gennaio 1963, n. 52.
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/01/1963
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli
Art. 2.      Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue
Art. 3.      Per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età
Art. 4.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati
Art. 5.      Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro per la difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di [...]
Art. 6.      Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 4 e dell'art. 5 si applicano le norme del regio decreto 25 [...]
Art. 7.      All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 4 e dell'art. 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e [...]
Art. 8.      Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli [...]
Art. 9.  [3]
Art. 10.      Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo [...]
Art. 11.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed [...]
Art. 12.      Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed [...]
Art. 13.      I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'art. 4 e dell'art. 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'art. 12 [...]
Art. 14.      I titoli di studio richiesti per l'ammissione al corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, [...]
Art. 15.      I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'art. 4 della legge 2 dicembre [...]
Art. 16.      La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla [...]
Art. 17.      Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 18.      Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 19.      Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti [...]
Art. 20.      Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei [...]
Art. 21.      Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro per la difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari [...]
Art. 22.      Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo [...]
Art. 23.      Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli [...]
Art. 24.      Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti [...]
Art. 25.      Salvo il disposto del primo comma del successivo art. 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore [...]
Art. 26.      I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero [...]
Art. 27.      Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli [...]
Art. 28.      Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado [...]
Art. 29.      Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della [...]
Art. 30.      Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo [...]
Art. 31.      Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. [...]
Art. 32.      Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto mediante [...]


§ 46.8.307 - Legge 26 gennaio 1963, n. 52. [1]

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

(G.U. 15 febbraio 1963, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

     ruolo ingegneri;

     ruolo chimici;

     ruolo fisici;

     ruolo assistenti tecnici.

     Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

     Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

     Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

 

          Art. 2.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore 1

tenente generale 2

maggiore generale 4

Colonnello 37

tenente colonnello 90

Maggiore 50

Capitano 120

tenente e sottotenente 96

Totale 400

Ruolo chimici:

maggiore generale 1

Colonnello 4

tenente colonnello 16

Maggiore 9

Capitano 18

Tenente 12

Totale 60

Ruolo fisici:

maggiore generale 1

Colonnello 8

tenente colonnello 25

Maggiore 14

Capitano 36

Tenente 26

Totale 110

Ruolo assistenti tecnici:

Colonnello 4

tenente colonnello 51

Maggiore 95

Capitano 407

tenente e sottotenente 233

Totale 790.

 

          Art. 3.

     Per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

maggiore generale anni 63

Colonnello anni 61

tenente colonnello anni 59

Maggiore anni 58

Capitano anni 54

Subalterno anni 50.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici è fissato in anni 61.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

     a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

     b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trent'anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

 

          Art. 5.

     Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro per la difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

     Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

 

          Art. 6.

     Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 4 e dell'art. 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

 

          Art. 7.

     All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 4 e dell'art. 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo art. 8.

     Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria.

     La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro per la difesa.

     Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

 

          Art. 8.

     Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano [2].

     Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

     Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

 

          Art. 9. [3]

     1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8 e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

     2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tal caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

     3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

     4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

     5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laureati al loro turno.

 

          Art. 10.

     Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

     Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'art. 9.

     In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trent'anni.

     Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

     Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

 

          Art. 12.

     Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

     a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

     b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

     Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

     Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

 

          Art. 13.

     I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'art. 4 e dell'art. 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'art. 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

     L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

     L'anzianità relativa è determinata dal porto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

 

          Art. 14.

     I titoli di studio richiesti per l'ammissione al corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'art. 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'art. 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'art. 12, per il ruolo assistenti tecnici.

     Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

 

          Art. 15.

     I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 27 giugno 1942, n. 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

     a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

     b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

 

          Art. 16.

     La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 17.

     Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'art. 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri.

     Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'art. 1.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

     I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

 

          Art. 18.

     Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'art. 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'art. 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo art. 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali [4].

     I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

     Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

 

          Art. 19.

     Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'art. 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

     In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'art. 1.

     L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

     Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

 

          Art. 20.

     Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli.

     In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

     Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione o di una delle lauree indicate al secondo comma dell'art. 11 e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

     Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree richieste per le varie specialità.

 

          Art. 21.

     Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro per la difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

     Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

     I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'art. 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

 

          Art. 22.

     Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

 

          Art. 23.

     Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unità per i tenenti colonnelli del ruolo chimici.

     Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'art. 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

 

          Art. 24.

     Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'art. 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

     Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel grado ed il loro avanzamento avverrà applicando le precedenti norme di legge.

 

          Art. 25.

     Salvo il disposto del primo comma del successivo art. 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

     Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

 

          Art. 26.

     I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1963 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'art. 24.

     Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1963, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo art. 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1963.

     Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1956.

     Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'art. 23.

 

          Art. 27.

     Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'art. 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

 

          Art. 28.

     Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 29.

     Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

     Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1° gennaio 1963, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

 

          Art. 30.

     Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'art. 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

 

          Art. 31.

     Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

 

          Art. 32.

     Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

     All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo numero 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle [5].

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1992, n. 189.

[3]  Articolo modificato dalla L. 22 novembre 1973, n. 816, dalla L. 27 dicembre 1990, n. 404 e così sostituito dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1992, n. 189.

[4]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1965, n. 811.

[5]  Tabella così modificata dall' art. 10 della L. 18 giugno 1974, n. 257.