§ 46.8.18b - Legge 28 luglio 1950, n. 737.
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/07/1950
Numero:737


Sommario
Art. 1.      Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 [...]
Art. 2.      Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al [...]
Art. 3.      Per l'esercizio 1949 - 50 l'onere di lire 150 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei [...]
Art. 4.      Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito al Ministero [...]
Art. 5.      Le norme di cui all'art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta [...]
Art. 6.  [3]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge


§ 46.8.18b - Legge 28 luglio 1950, n. 737.

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.

(G.U. 21 settembre 1950, n. 217).

 

 

     Art. 1.

     Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti:

     lire 154.000.000 nell'esercizio 1949 - 50;

     lire 154.000.000 nell'esercizio 1950 - 51;

     lire 159.500.000 nell'esercizio 1951 - 52.

     La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949 - 50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950 - 51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951 - 52 al 1983 - 84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984 - 85 e di lire 150.500.000 nell'esercizio 1985 - 86.

     Le somme occorrenti per il pagamento della annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949 - 50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985 - 86 compreso.

     Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1964, e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949 n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo del le guardie di pubblica sicurezza [1].

     La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

     lire 50 milioni per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964;

     annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;

     lire 50 milioni per l'esercizio 1999 [2].

 

          Art. 2.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente art. 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio 1949 - 50 l'onere di lire 150 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108 e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, e degli stanziamenti inscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.

     Per l'esercizio 1950 - 51 l'onere di lire 308 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti ai capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949 - 50 per la residua somma di 28 milioni.

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

 

          Art. 4.

     Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito al Ministero della difesa" il Ministero delle finanze" quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

 

          Art. 5.

     Le norme di cui all'art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1941 n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà, direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

     Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarrà, in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal Demanio dello Stato o da Comuni, previa esibizioni del verbale di consegna delle aree stesse.

 

          Art. 6. [3]

     La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

     Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

     Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1964, n. 1413.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1964, n. 1413.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1964, n. 1413.