§ 46.8.31c - Legge 18 dicembre 1964, n. 1413.
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1964
Numero:1413


Sommario
Art. 1.      Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 28 luglio [...]
Art. 2.      Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano [...]
Art. 4.      All'onere di lire 141.450.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei [...]


§ 46.8.31c - Legge 18 dicembre 1964, n. 1413.

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 4 gennaio 1965, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati ulteriori limiti d'impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91.450.000 per l'esercizio finanziario 1965.

     La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

     lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

     annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1998;

     lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999.

 

          Art. 2.

     Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Sono pure autorizzati limiti d'impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

     lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

     annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;

     lire 50 milioni per l'esercizio 1999".

     2) L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

     Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

     Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato".

 

          Art. 3.

     Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 141.450.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000), n. 130 (lire 14.040.000) e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000), n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.