§ 38.4.b - Legge 5 dicembre 1941, n. 1540.
Modificazioni degli art. 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:05/12/1941
Numero:1540


Sommario
Art. 1.      L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 106 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 297 è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 369 è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 373 è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 376 è sostituito dal seguente


§ 38.4.b - Legge 5 dicembre 1941, n. 1540. [1]

Modificazioni degli art. 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

(G.U. 27 gennaio 1942, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente:

     "Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice-presidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza.

     "Lo statuto di cui all'art. 23 determinerà: il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.

     "Il presidente, il vice-presidente ed i consiglieri in carica quattro anni e possono essere riconfermati".

 

          Art. 2.

     L'art. 106 è sostituito dal seguente:

     "Il ministro per i lavori pubblici ed il ministro per le comunicazioni per le cooperative tra ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del governo, hanno facoltà, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di dichiarare a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello Stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo.

     "Il provvedimento ministeriale è insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi art. 555, 556 e 557 e senza la formalità di cui agli art. 741 e seguenti del codice stesso".

 

          Art. 3.

     L'art. 297 è sostituito dal seguente:

     "Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprietà della amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     "Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilità sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio della gestione delle case con accreditamento all'amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

     "La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di cinquant'anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene iscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'amministrazione stessa".

 

          Art. 4.

     L'art. 369 è sostituito dal seguente:

     "L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'istituto di credito mutuante e l'istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del real corpo del genio civile.

     "Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio".

 

          Art. 5.

     L'art. 373 è sostituito dal seguente:

     "Su nulla osta del ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra i ministri indicati nell'articolo precedente, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.

     "Qualora l'istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

     "Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione alla stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sarà imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria".

 

          Art. 6.

     L'art. 376 è sostituito dal seguente:

     "Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell'istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma secondo) e dall'art. 364 (ultimo comma):

     agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della casa del Re Imperatore e del magistero mauriziano, agli impiegati della camera dei fasci e delle corporazioni e del senato del regno;

     agli addetti di ruolo in servizio presso il direttorio nazionale del P.N.F. e presso le federazioni dei fasci di combattimento, agli impieghi di ruolo della G.I.L.;

     agli impiegati degli enti finanziari limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

     agli impiegati di ruolo del comitato centrale della Croce rossa italiana;

     al personale di ruolo dell'amministrazione postale e telegrafica dell'azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

     agli addetti all'istituto poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa officina carte e valori di Torino;

     agli impiegati di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato residenti in Roma, che non siano soci del cessato istituto romano cooperativo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

     ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi che siano rimasti liberi alloggi per mancanza di richiesta da parte di impiegati in attività di servizio.

     "Nel comune di Littoria gli alloggi dell'istituto potranno essere assegnati, oltre che alle categorie di impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da stabilirsi con decreto del ministero per le finanze d'intesa con il ministro per i lavori pubblici, col quale saranno altresì precisati i termini di durata del beneficio.

     "Il personale di ruolo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto di alloggi dell'istituto.

     "All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345, lettere b), c), d), sono applicabili le norme previste dall'articolo stesso".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.