§ 54.3.41 - D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.3 informatica e servizi
Data:27/05/2022
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Requisiti di accessibilità
Art. 4.  Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
Art. 5.  Libera circolazione
Art. 6.  Obblighi del fabbricante
Art. 7.  Rappresentante autorizzato
Art. 8.  Obblighi dell'importatore
Art. 9.  Obblighi del distributore
Art. 10.  Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
Art. 11.  Identificazione degli operatori economici
Art. 12.  Obblighi del fornitore di servizi
Art. 13.  Modifica sostanziale e onere sproporzionato
Art. 14.  Presunzione di conformità
Art. 15.  Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
Art. 16.  Marcatura CE dei prodotti
Art. 17.  Vigilanza del mercato dei prodotti
Art. 18.  Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
Art. 19.  Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
Art. 20.  Non conformità formale
Art. 21.  Conformità dei servizi
Art. 22.  Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
Art. 23.  Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
Art. 24.  Sanzioni
Art. 25.  Norme transitorie e finali
Art. 26.  Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
Art. 27.  Disposizioni finanziarie


§ 54.3.41 - D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

(G.U. 1 luglio 2022, n. 152)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17;

     Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

     Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per le disabilità, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.

     2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:

     a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;

     b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;

     c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;

     d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;

     e) lettori di libri elettronici (e-reader).

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi:

     a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;

     b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;

     c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:

     1) siti web;

     2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;

     3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;

     4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;

     5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;

     d) servizi bancari per consumatori;

     e) libri elettronici (e-book) e software dedicati;

     f) servizi di commercio elettronico.

     4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».

     5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:

     a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;

     b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;

     c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;

     d) contenuti di terzi che non sono nè finanziati nè sviluppati dall'operatore economico interessato nè sottoposti al suo controllo;

     e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

     6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

     a) «persone con disabilità»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

     c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

     d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione;

     e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

     f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

     g) «apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso ai servizi di media audiovisivi;

     h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     m) «PSAP più idoneo»: uno PSAP più idoneo quale definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1° agosto 2003, n. 259;

     p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra più punti, in cui il testo introdotto è inviato in modo tale che la comunicazione è percepita dall'utente come continua, carattere per carattere;

     q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;

     r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

     s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa;

     t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

     u) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;

     v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

     z) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi;

     aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o è destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

     bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

     cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese;

     dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

     ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilità applicabili a un prodotto o servizio;

     ee-bis) "ritiro:" qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura [1];

     ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti:

     1) i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72;

     2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo3 agosto 2017, n. 129;

     3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo n. 385 del 1993;

     4) i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del 1993;

     5) la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui scopo principale è consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale;

     hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo;

     ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione;

     ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;

     mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

     nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

     oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus;

     pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 2015;

     qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell'attività o restrizioni della partecipazione;

     rr) «sistema operativo»: il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a sè stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo;

     ss) «sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalità e dalla capacità di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche più comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet;

     tt) «capacità informatica interattiva»: funzionalità che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti;

     uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro così da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonchè il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione;

     vv) «lettore di libro elettronico (e-reader)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo;

     zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, è archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anzichè essere stampato su un biglietto cartaceo;

     aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacità informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacità informatica interattiva.

 

     Art. 3. Requisiti di accessibilità

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I.

     2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I.

     3. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse.

     5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I.

 

     Art. 4. Requisiti supplementari per i servizi di trasporto

     1. I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilità previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonchè dagli atti adottati sulla base del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilità previsti dal presente decreto, salvo che esso preveda requisiti ulteriori. In tal caso i servizi si considerano conformi se soddisfano anche tali ultimi requisiti.

 

     Art. 5. Libera circolazione

     1. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

 

     Art. 6. Obblighi del fabbricante

     1. Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

     2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformità all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE.

     3. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

     4. Il fabbricante garantisce che sono predisposte le procedure necessarie affinchè la produzione in serie sia mantenuta conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, tenendo conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del prodotto, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del prodotto.

     5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, ovvero, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

     6. Il fabbricante indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa e l'indirizzo al quale può essere contattato, ovvero, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un'unica sede presso la quale il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana ovvero in inglese.

     7. Il fabbricante garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in inglese. Tali istruzioni e informazioni, nonchè l'eventuale etichettatura di cui al presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

     8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di ritenere che il prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, adotta immediatamente le misure necessarie ad adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove ciò non sia possibile, a ritirarlo dal mercato. Esso informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorità nazionali competenti negli stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, il fabbricante tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.

     9. Il fabbricante fornisce, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrarne la conformità nella lingua italiana ovvero in inglese. Il fabbricante ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti.

 

     Art. 7. Rappresentante autorizzato

     1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

     a) conservare la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto è stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri;

     b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3;

     c) cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato.

     2. L'ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 6 e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.

 

     Art. 8. Obblighi dell'importatore

     1. L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

     2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.

     3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finchè esso non sia stato reso conforme.

     4. L'importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa e l'indirizzo al quale può essere contattato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza competenti.

     5. L'importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

     6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

     7. L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinchè, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorità. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.

     8. L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.

 

     Art. 9. Obblighi del distributore

     1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8.

     2. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, non immette il prodotto sul mercato finchè esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico.

     3. Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

     4. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le eventuali misure correttive adottate.

     5. Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformità e collabora, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.

 

     Art. 10. Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori

     1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.

 

     Art. 11. Identificazione degli operatori economici

     1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto.

     2. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

 

     Art. 12. Obblighi del fornitore di servizi

     1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è assicurata, ove possibile, la disponibilità di più canali sensoriali.

     2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finchè il servizio è operativo.

     3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilità.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformità della prestazione ai requisiti di accessibilità tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità.

     5. In caso di non conformità, il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate.

     6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità.

 

     Art. 13. Modifica sostanziale e onere sproporzionato

     1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformità:

     a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;

     b) non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

     2. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V.

     3. Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione del mercato ovvero è fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2.

     4. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2.

     5. Il fornitore di servizi che invoca il comma 1, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2:

     a) quando il servizio offerto è modificato;

     b) su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi;

     c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione.

     6. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilità, non si applica il comma 1, lettera b).

     7. Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso sul mercato o è fornito il servizio specifico.

 

     Art. 14. Presunzione di conformità

     1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse.

     2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.

 

     Art. 15. Dichiarazione UE di conformità dei prodotti

     1. La dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante attesta la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità non sono applicabili.

     2. La dichiarazione UE di conformità è redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed è aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese.

     3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

     4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto.

 

     Art. 16. Marcatura CE dei prodotti

     1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 

     Art. 17. Vigilanza del mercato dei prodotti

     1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all'articolo 13, comma 1:

     a) verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 è stata effettuata dall'operatore economico;

     b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V;

     c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

     3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.

 

     Art. 18. Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

     1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

     3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico.

     4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

     5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

     6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonchè gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformità sia dovuta:

     a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili;

     b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformità.

     6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni [2].

     7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni nè dalla Commissione nè da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinchè siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.

     8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

     Art. 19. Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

     1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, è ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.

 

     Art. 20. Non conformità formale

     1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:

     a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto;

     b) il marchio CE non è stato apposto;

     c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;

     d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;

     e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

     f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;

     g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettato.

     2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l'autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.

 

     Art. 21. Conformità dei servizi

     1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio. Tali misure sono adottate secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie, l'Agenzia acquisisce il parere dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

     2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

     3. L'Agenzia per l'Italia Digitale:

     a) esamina i reclami dell'utente;

     b) verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si applica altresì il comma 2;

     c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive;

     d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 in relazione ai servizi.

     4. Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi.

     5. L'Agenzia informa il pubblico delle modalità attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonchè delle attività e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili.

     6. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore.

     7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile.

     8. Al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

 

     Art. 22. Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione

     1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione VI dell'allegato I è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilità, per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.

 

     Art. 23. Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

     1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformità all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità del presente decreto.

 

     Art. 24. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonchè del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

     4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

     Art. 25. Norme transitorie e finali

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

     2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

     4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022.».

     4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882 [3].

 

     Art. 26. Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.

     2. Per lo svolgimento delle medesime attività il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.

     3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025.

 

     Art. 27. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.569.784 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato I

     Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi

 

     Sezione I

     Requisiti generali di accessibilità relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2

     I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

     Requisiti relativi alla fornitura di informazioni:

     a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere:

     i) rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

     ii) presentate in modo comprensibile;

     iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;

     iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonchè una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

     b) le istruzioni per l'uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, le modalità per la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto è immesso sul mercato e devono:

     i) essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

     ii) essere presentate in modo comprensibile;

     iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili;

     iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonchè una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

     v) essere rese disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

     vi) essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale;

     vii) includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che è fornita conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

     viii) includere una descrizione della funzionalità del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

     ix) includere una descrizione di come il software e l'hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi; la descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che sono stati testati unitamente al prodotto.

     Progettazione interfaccia utente e funzionalità:

     il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

     a) qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizzi più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile;

     b) qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento;

     c) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia;

     d) qualora utilizzi colori per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai colori;

     e) qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai segnali acustici;

     f) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine;

     g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto renda disponibili all'utente il controllo del volume e della velocità e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, nonchè la chiarezza del suono;

     h) qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto renda disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricità fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto;

     i) il prodotto non presenti modalità di funzionamento che richiedono una grande estensione e molta forza;

     l) il prodotto non scateni crisi di epilessia fotosensibile;

     m) il prodotto tuteli la riservatezza dell'utente durante l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilità;

     n) il prodotto offra un'alternativa all'identificazione e al comando biometrici;

     o) il prodotto garantisca la coerenza della funzionalità e conceda tempo sufficiente e flessibile per l'interazione;

     p) il prodotto renda disponibile software e hardware che si interfaccino con i dispositivi assistivi;

     q) il prodotto sia conforme ai requisiti settoriali seguenti:

     i) i terminali self-service:

     offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech);

     consentono l'utilizzo di cuffie auricolari personali;

     qualora il tempo di risposta sia limitato, allertano l'utente attraverso più di un canale sensoriale;

     prevedono la possibilità di prolungare il tempo assegnato;

     dispongono di un adeguato contrasto e di eventuali tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;

     non prevedono l'attivazione di una caratteristica di accessibilità per permetterne l'accensione all'utente che ne ha bisogno;

     se il prodotto utilizza audio o segnali acustici, deve essere compatibile con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello dell'Unione, comprese le tecnologie uditive quali audioprotesi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi assistivi per l'udito;

     ii) i lettori di libri elettronici (e-book) offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech);

     iii) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:

     consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora tali prodotti dispongano della capacità testuale oltre a quella vocale e supportano un audio ad alta fedeltà;

     consentono, quando dispongono di capacità video in aggiunta a testo e voce o in combinazione con questi ultimi, il ricorso alla conversazione globale, compresi voce sincronizzata, testo in tempo reale e video, con una risoluzione che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni;

     consentono la connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;

     non interferiscono con i dispositivi assistivi.

     iv) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi mettono a disposizione delle persone con disabilità gli elementi di accessibilità offerti dal fornitore di servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il comando e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione ai dispositivi assistivi.

     Servizi di assistenza:

     se disponibili, i servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) forniscono informazioni circa l'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.

 

     Sezione II

     Requisiti generali di accessibilità relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2

     In aggiunta ai requisiti della sezione I, l'imballaggio e le istruzioni relativi ai prodotti contemplati dalla presente sezione devono essere resi accessibili, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, devono essere resi accessibili. Ciò implica che:

     a) le informazioni sull'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (ad esempio apertura e chiusura, uso, smaltimento) e, se fornite, quelle relative alle caratteristiche di accessibilità del prodotto siano rese accessibili e, ove possibile, tali informazioni accessibili siano riportate sull'imballaggio;

     b) le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che non sono rese disponibili sul prodotto stesso ma tramite altri mezzi, quali un sito web, siano rese pubblicamente disponibili quando il prodotto è immesso sul mercato e rispettino i requisiti seguenti: i) essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

     ii) essere presentate in modo comprensibile;

     iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili;

     iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonchè una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

     v) avere un contenuto disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale,

     vi) ove presentino elementi dal contenuto non testuale, essere accompagnate da una presentazione alternativa di tale contenuto

 

     Sezione III

     Requisiti generali di accessibilità relativi ai servizi disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3

     La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata:

     a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio in conformità della sezione I e, se del caso, della sezione II del presente allegato;

     b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura del servizio, al suo collegamento con tali prodotti nonchè informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull'interoperabilità con le strutture e i dispositivi assistivi:

     i) rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

     ii) presentando le informazioni in modo comprensibile;

     iii) presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili;

     iv) rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso più di un canale sensoriale;

     v) presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonchè una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

     vi) integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto;

     e vii) rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la fornitura del servizio, in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;

     c) rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati - tra cui le applicazioni mobili - accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

     d) se disponibili, tramite servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) che forniscono informazioni circa l'accessibilità dei servizi e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.

 

     Sezione IV

     Ulteriori requisiti di accessibilità relativi a servizi specifici

 

     La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure, nonchè modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità con le tecnologie assistive:

     a) Servizi di comunicazione elettronica, tra cui le comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 109, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972:

     i) rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale;

     ii) consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale;

     iii) fare in modo che le comunicazioni di emergenza che utilizzano voce e testo (compreso testo in tempo reale) siano sincronizzate e che, qualora sia offerto il video, siano altresì sincronizzate come conversazione globale e trasmesse dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica allo PSAP più idoneo.

     b) Servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi:

     i) fornire guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilità di accessibilità;

     ii) fare in modo che gli elementi di accessibilità (servizi di accesso) dei servizi di media audiovisivi, quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, l'audio-descrizione, i sottotitoli parlati e l'interpretazione in lingua dei segni, siano trasmessi interamente con una qualità adeguata a una visualizzazione precisa e sincronizzati con suono e video, consentendo nel contempo il controllo della loro visualizzazione e del loro utilizzo da parte dell'utente.

     c) Servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani ed extraurbani e dei servizi di trasporto regionali:

     i) garantire la fornitura di informazioni sull'accessibilità dei veicoli, delle infrastrutture circostanti, e sull'ambiente costruito e sull'assistenza per le persone con disabilità.

     ii) garantire la fornitura di informazioni sui sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), informazioni di viaggio in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto ecc.) e ulteriori informazioni sui servizi (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).

     d) Servizi bancari per consumatori:

     i) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

     ii) fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessità limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

     e) Libri elettronici (e-book):

     i) garantire che il libro elettronico, qualora contenga audio in aggiunta al testo, renda disponibili testo e audio sincronizzati;

     ii) garantire che i file digitali del libro elettronico non impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente;

     iii) garantire l'accesso al contenuto, la navigazione all'interno del contenuto e dell'impostazione grafica del file, compresa l'impostazione grafica dinamica, l'offerta di struttura, flessibilità e possibilità di scelta nella presentazione del contenuto.

     iv) consentire riproduzioni alternative del contenuto e la sua interoperabilità con una serie di tecnologie assistive in modo che esso sia percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido;

     v) consentirne la scoperta fornendo informazioni mediante metadati sulle loro caratteristiche di accessibilità;

     vi) garantire che le misure relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) non blocchino le caratteristiche di accessibilità.

     f) Servizi di commercio elettronico:

     i) fornire le informazioni riguardanti l'accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall'operatore economico responsabile;

     ii) garantire l'accessibilità della funzionalità per l'identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anzichè di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida;

     iii) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

 

     Sezione V

     Specifici requisiti di accessibilità relativi alla raccolta delle comunicazioni si emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP più idoneo

     Al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP più idoneo è realizzata includendo funzioni, prassi, strategie, procedure e modifiche mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

     Le comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» ricevono adeguata risposta, nel modo che più si adatta all'organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza, presso lo PSAP più idoneo, utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati dal richiedente, vale a dire mediante voce sincronizzata e testo (compreso testo in tempo reale), o, qualora sia offerto il video, voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video sincronizzati come conversazione globale.

 

     Sezione VI

     Requisiti di accessibilità relativi a caratteristiche, elementi o funzioni di prodotti e servizi ai sensi dell'articolo 22

     La presunzione di conformità ai pertinenti obblighi stabiliti in altri atti dell'Unione per quanto riguarda le caratteristiche, gli elementi o le funzioni dei prodotti e dei servizi prevede i requisiti seguenti:

     1. Prodotti:

     a) l'accessibilità delle informazioni riguardanti il funzionamento e le caratteristiche di accessibilità relative ai prodotti è conforme agli elementi corrispondenti di cui alla sezione I, punto 1, del presente allegato, vale a dire le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso e le istruzioni per l'uso del prodotto non riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web;

     b) l'accessibilità delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni della progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalità dei prodotti è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità di tale progettazione dell'interfaccia utente o della funzionalità, ai sensi della sezione I, punto 2, del presente allegato;

     c) l'accessibilità dell'imballaggio, comprese le informazioni ivi indicate e le istruzioni ai fini dell'installazione, della manutenzione, dello stoccaggio e dello smaltimento del prodotto che non sono riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili attraverso altri mezzi come un sito web, ad eccezione dei terminali self-service, è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità di cui alla sezione II del presente allegato.

     2. Servizi: l'accessibilità delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni dei servizi è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità per tali caratteristiche, elementi e funzioni indicati nelle sezioni relative ai servizi del presente allegato.

 

     Sezione VII

     Criteri funzionali di prestazione

 

     Al fine di ottimizzare l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, qualora i requisiti di accessibilità di cui alle sezioni da I a VI del presente allegato non riguardino una o più funzioni della progettazione e della produzione dei prodotti o della fornitura di servizi, tali funzioni o mezzi sono resi accessibili in linea con i relativi criteri funzionali di prestazione.

     Se i requisiti di accessibilità includono requisiti tecnici specifici, è possibile applicare i criteri funzionali di prestazione in alternativa a uno o più requisiti tecnici specifici solo ed esclusivamente se l'applicazione dei criteri funzionali di prestazione pertinenti è conforme ai requisiti di accessibilità ed è stabilito che la progettazione e la produzione dei prodotti e la fornitura dei servizi comportano un livello di accessibilità equivalente o superiore con riguardo all'uso prevedibile da parte di persone con disabilità.

     a) Utilizzo non visivo

     Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda la vista.

     b) Utilizzo con una visione limitata

     Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che consenta agli utenti ipovedenti di utilizzare il prodotto.

     c) Utilizzo senza percezione di colore

     Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda la percezione del colore da parte dell'utente.

     d) Utilizzo non uditivo

     Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda l'udito.

     e) Utilizzo con ascolto limitato

     Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate che consenta all'utente con ridotta capacità uditiva di far funzionare il prodotto.

     f) Utilizzo senza capacità vocale

     Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non lo richieda. Un intervento vocale include qualsiasi tipo di suono orale quali parole, fischi o clic.

     g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

     Qualora richieda interventi manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che consenta agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedano il controllo della motricità fine, la manipolazione, la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo contemporaneamente.

     h) Utilizzo con ampiezza di movimento limitata

     Gli elementi funzionali dei prodotti devono essere alla portata di tutti gli utenti. Qualora offra modalità di funzionamento manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento accessibile agli utenti con forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi.

     i) Riduzione al minimo del rischio di scatenare crisi di epilessia fotosensibile

     Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi di epilessia fotosensibile.

     l) Utilizzo con capacità cognitive limitate

     Il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento con funzionalità che ne semplifichino e ne facilitino l'utilizzo.

     m) Riservatezza

     Qualora includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che tuteli la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

 

     Allegato II

     Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'Allegato I

 

     Sezione I

     Esempi di requisiti generali di accessibilità relativi a tutti i prodotti disciplinati dalla presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1

     Requisiti di cui alla Sezione I dell'Allegato I

     Esempi

     1. Fornitura di informazioni

     a)

     i) Fornire informazioni visive e tattili oppure visive e uditive indicanti il luogo in cui introdurre una carta in un terminale self-service, affinchè il terminale possa essere usato da non vedenti e non udenti.

    ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinchè possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

     iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro oltre a un testo di avvertenza, affinchè i non vedenti possano comprenderle.

     iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

     b)

     i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinchè i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

     ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinchè possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

     iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video.

     iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

     v) Fornire la stampa in Braille, affinchè un non vedente possa utilizzare le informazioni.

     vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.

     vii) Nessun esempio

     viii) Nessun esempio

     ix) Integrare in uno sportello automatico di banca una presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il testo visibile a schermo.

     Progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalità

     a) Fornire istruzioni sotto forma di voce o testo oppure integrando segnali tattili in un tastierino per consentire ai non vedenti o ipoudenti di interagire con il prodotto.

     b) In un terminale self-service, fornire istruzioni, in aggiunta a quelle vocali, ad esempio sotto forma di testo o immagini per consentire ai non udenti di eseguire l'azione richiesta.

     c) Consentire agli utenti di ingrandire il testo, di zumare su uno specifico pittogramma o di aumentare il contrasto affinchè le persone con disabilità visive possano ricevere l'informazione.

     d) Oltre a consentire di scegliere se premere il tasto verde o quello rosso per selezionare un'opzione, indicare sui tasti le opzioni disponibili affinchè le persone daltoniche possano operare la scelta.

     e) Quando un computer emette un segnale di errore, fornire un testo scritto o un'immagine indicante l'errore, per consentire ai non udenti di accorgersi dell'errore.

     f) Consentire un maggiore contrasto nelle immagini dinamiche affinchè le persone ipovedenti possano vederle.

     g) Consentire all'utente di un telefono di selezionare il volume del suono e di ridurre l'interferenza con le audioprotesi affinchè le persone ipoudenti possano utilizzare il telefono.

     h) Ingrandire i tasti degli schermi tattili e distanziarli tra loro, affinchè possano essere premuti da persone affette da tremore.

     i) Garantire che i tasti da premere non richiedano molta forza, affinchè possano essere usati da persone con disabilità motorie.

     l) Evitare lo sfarfallamento delle immagini, così da non mettere a rischio le persone suscettibili di crisi epilettiche

     m) Consentire l'utilizzo di cuffie auricolari quando uno sportello automatico di banca fornisce informazioni a voce.

     n) In alternativa al riconoscimento delle impronte digitali, consentire agli utenti che non possono usare le mani di selezionare una password per bloccare o sbloccare un telefono.

     o) Garantire che il software reagisca in modo prevedibile quando si esegue una specifica azione e accordando tempo sufficiente per inserire una password, affinchè sia di facile uso per le persone con disabilità intellettuali.

     p) Fornire un collegamento a uno schermo Braille aggiornabile affinchè i non vedenti possano utilizzare il computer.

     q) Esempi di requisiti settoriali

     i) Nessun esempio

     ii) Nessun esempio

     iii) Primo trattino

     Rendere un telefono cellulare in grado di elaborare conversazioni in tempo reale, affinchè le persone ipoudenti possano scambiare informazioni in modo interattivo.

     iv) quarto trattino

     Consentire l'uso contemporaneo di video per mostrare la lingua dei segni e il testo per scrivere un messaggio, affinchè due non udenti possano comunicare tra loro oppure con una persona normoudente.

     v) Garantire che i sottotitoli siano trasmessi dal set-top box affinchè siano utilizzati dai non udenti.

    3. Servizi di sostegno: Nessun esempio

 

     Sezione II

     Esempi di requisiti di accessibilità relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)

     Requisiti di cui alla Sezione II dell'Allegato I

     Esempi

     Imballaggio e istruzioni relativi ai prodotti

     a) Indicare sull'imballaggio che il telefono è dotato di caratteristiche di accessibilità per le persone con disabilità.

     b)

     i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinchè i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

     ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinchè possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

     iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro accanto a un testo di avvertenza, affinchè i non vedenti possano comprenderlo.

     iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

     v) Fornire la stampa in Braille, affinchè un non vedente possa leggere le informazioni.

     vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.

 

     Sezione III

     Esempi di requisiti generali di accessibilità relativi ai servizi disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3

     Requisiti di cui alla Sezione III dell'Allegato I

     Esempi

     Fornitura di servizi

     a) Nessun esempio

     b)

     i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinchè i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

     ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinchè possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

     iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video.

     iv) Consentire a un non vedente di usare un file stampandolo in Braille.

     v) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

     vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.

     vii) Se un prestatore di servizi offre una chiavetta USB contenente informazioni sul servizio, rendere accessibili tali informazioni.

     c) Fornire una descrizione testuale delle immagini, rendendo tutte le funzionalità disponibili tramite tastiera, lasciando tempo sufficiente per leggere, facendo in modo che il contenuto appaia e operi in modo prevedibile, e garantire la compatibilità con le tecnologie assistive, affinchè persone con disabilità diverse possano leggere e interagire con un sito web.

     d) Nessun esempio

 

     Sezione IV

     Esempi di ulteriori requisiti di accessibilità per servizi specifici

 

     Requisiti di cui alla Sezione IV dell'Allegato I

     Esempi

     Servizi specifici

     a)

     i) Consentire a una persona ipoudente di scrivere e ricevere un testo in modo interattivo e in tempo reale.

     ii) Consentire ai non udenti di usare la lingua dei segni per comunicare tra loro.

     iii) Consentire a chi ha un disturbo del linguaggio o dell'udito e sceglie di ricorrere a una combinazione di testo, voce e video di sapere che la comunicazione è trasmessa tramite rete a un servizio di emergenza.

     b)

     i) Consentire a un non vedente di selezionare programmi alla televisione.

     ii) Supportare la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i «servizi di accesso» quali sottotitoli per non udenti o ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di comando per attivare i «servizi di accesso» ai servizi di media audiovisivi allo stesso livello dei comandi dei media primari.

     c)

     i) Nessun esempio

     ii) Nessun esempio

     d) Nessun esempio

     e)

     i) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinchè possano essere usati dai non vedenti.

     ii) Nessun esempio

     f)

     i) Consentire a una persona dislessica di leggere e contemporaneamente ascoltare il testo.

     ii) Consentire la fornitura di testo e audio sincronizzati o una trascrizione in Braille aggiornabile.

     iii) Consentire a un non vedente di accedere al sommario o cambiare capitolo.

     iv) Nessun esempio

     v) Garantire che il file elettronico contenga informazioni sulle relative caratteristiche di accessibilità, in modo che le persone con disabilità possano esserne informate.

     vi) Garantire che non vi sia blocco, ad esempio che misure tecniche di protezione, informazioni sul regime dei diritti o questioni di interoperabilità non impediscano la lettura ad alta voce del testo ad opera di dispositivi assistivi, in modo tale che gli utenti non vedenti possano leggere il libro.

     g)

     i) Garantire che le informazioni disponibili sulle caratteristiche di accessibilità di un prodotto non siano cancellate.

     ii) Rendere l'interfaccia utente per il servizio di pagamento disponibile a voce, affinchè i non vedenti possano effettuare acquisti online in modo indipendente.

     iii) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinchè possano essere usati dai non vedenti.

 

     Allegato III

     Procedura di valutazione della conformità - Prodotti

 

     1. Controllo interno della produzione

     Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva.

     2. Documentazione tecnica

     Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione tecnica consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'articolo 14, di dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità introdurrebbero una modifica sostanziale o imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

     La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

     a) una descrizione generale del prodotto;

     b) un elenco delle norme armonizzate e di altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 qualora tali norme armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

     3. Fabbricazione

     Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

     4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

     4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.

     4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità UE identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

     Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

     5. Rappresentante autorizzato

     Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.

 

     Allegato IV

     Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità

 

     1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, comma 2. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

     a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili;

     b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio;

     c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'allegato I.

     2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il fornitore di servizi può applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformità del servizio al punto 1 del presente allegato e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

 

     Allegato V

     Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere

 

     Criteri per l'effettuazione e la documentazione della valutazione:

     1. Rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità e i costi totali (spese operative e spese in conto capitale) della fabbricazione, distribuzione o importazione del prodotto o della fornitura del servizio per gli operatori economici.

     Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità:

     a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:

     i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità;

     ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità;

     iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio;

     iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità;

     v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilità;

     b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:

     i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio

     ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione

     iii) spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi

     iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione.

     2. Stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici, ivi compresi i processi di produzione e gli investimenti, rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico.

     3. Rapporto tra i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità e fatturato netto dell'operatore economico.

     Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità:

     a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:

     i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità

     ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità

     iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio

     iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità

     v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilità

     b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:

     i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio;

     ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione;

     iii) spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi;

     iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione

 


[1] Lettera inserita dall'art. 3 bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[2] Comma inserito dall'art. 3 bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.