§ 1.5.r10 - Decisione 30 settembre 2008, n. 768.
Decisione n. 2008/768/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/09/2008
Numero:768


Sommario
Art. 1. Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
Art. 2. Gli Stati membri provvedono affinché
Art. 3. Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.r10 - Decisione 30 settembre 2008, n. 768.

Decisione n. 2008/768/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

(G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263)

 

[notificata con il numero C(2008) 5106]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

 

(2) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 [2] e (CE) n. 2229/2004 [3] della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

 

(3) Il Beauveria brogniartii e il permanganato di potassio sono sostanze che rientrano nella quarta fase del programma.

 

(4) Gli unici notificanti del Beauveria brogniartii e del permanganato di potassio hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 5 settembre 2007 e 22 febbraio 2008, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

(5) Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti, un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

 

(6) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1.

 

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate entro il 30 marzo 2009;

 

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

 

     Art. 3.

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

 

[2] GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

 

[3] GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.