§ 11.4.18 - Direttiva 25 novembre 2015, n. 2366.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio elativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.4 libera circolazione dei capitali
Data:25/11/2015
Numero:2366


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Esclusioni
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Domande di autorizzazione
Art. 6.  Controllo della partecipazione azionaria
Art. 7.  Capitale iniziale
Art. 8.  Fondi propri
Art. 9.  Computo dei fondi propri
Art. 10.  Requisiti in materia di tutela
Art. 11.  Rilascio dell’autorizzazione
Art. 12.  Comunicazione della decisione
Art. 13.  Revoca dell’autorizzazione
Art. 14.  Iscrizione nello Stato membro di origine
Art. 15.  Registro dell’ABE
Art. 16.  Mantenimento dell’autorizzazione
Art. 17.  Contabilità e revisione legale
Art. 18.  Attività
Art. 19.  Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
Art. 20.  Responsabilità
Art. 21.  Registrazioni
Art. 22.  Designazione delle autorità competenti
Art. 23.  Vigilanza
Art. 24.  Segreto d’ufficio
Art. 25.  Ricorso in sede giurisdizionale
Art. 26.  Scambio d’informazioni
Art. 27.  Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Art. 28.  Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
Art. 29.  Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
Art. 30.  Misure in caso di inosservanza e misure cautelari
Art. 31.  Motivazione e comunicazione
Art. 32.  Condizioni
Art. 33.  Prestatori di servizi di informazione sui conti
Art. 34.  Notifica e informazione
Art. 35.  Accesso ai sistemi di pagamento
Art. 36.  Accesso a conti detenuti presso enti creditizi
Art. 37.  Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
Art. 38.  Ambito di applicazione
Art. 39.  Altre disposizioni del diritto dell’Unione
Art. 40.  Spese inerenti all’informazione
Art. 41.  Onere della prova in relazione ai requisiti informativi
Art. 42.  Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica
Art. 43.  Ambito di applicazione
Art. 44.  Informazioni generali preliminari
Art. 45.  Informazioni e condizioni
Art. 46.  Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
Art. 47.  Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento
Art. 48.  Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
Art. 49.  Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Art. 50.  Ambito di applicazione
Art. 51.  Informazioni generali preliminari
Art. 52.  Informazioni e condizioni
Art. 53.  Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro
Art. 54.  Modifiche delle condizioni del contratto quadro
Art. 55.  Recesso
Art. 56.  Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola
Art. 57.  Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola
Art. 58.  Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola
Art. 59.  Valuta e conversione
Art. 60.  Informazioni su ulteriori spese o riduzioni
Art. 61.  Ambito di applicazione
Art. 62.  Spese applicabili
Art. 63.  Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica
Art. 64.  Consenso e revoca del consenso
Art. 65.  Conferma della disponibilità di fondi
Art. 66.  Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento
Art. 67.  Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti
Art. 68.  Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
Art. 69.  Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate
Art. 70.  Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
Art. 71.  Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
Art. 72.  Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
Art. 73.  Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
Art. 74.  Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate
Art. 75.  Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
Art. 76.  Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
Art. 77.  Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
Art. 78.  Ricezione degli ordini di pagamento
Art. 79.  Rifiuto degli ordini di pagamento
Art. 80.  Irrevocabilità di un ordine di pagamento
Art. 81.  Importi trasferiti e importi ricevuti
Art. 82.  Ambito di applicazione
Art. 83.  Operazioni di pagamento su un conto di pagamento
Art. 84.  Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento
Art. 85.  Depositi versati su un conto di pagamento
Art. 86.  Operazioni di pagamento nazionali
Art. 87.  Data valuta e disponibilità dei fondi
Art. 88.  Identificativi unici inesatti
Art. 89.  Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
Art. 90.  Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
Art. 91.  Compensazione finanziaria ulteriore
Art. 92.  Diritto di regresso
Art. 93.  Circostanze anormali e imprevedibili
Art. 94.  Protezione dei dati
Art. 95.  Gestione dei rischi operativi e di sicurezza
Art. 96.  Notifica degli incidenti
Art. 97.  Autenticazione
Art. 98.  Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione
Art. 99.  Reclami
Art. 100.  Autorità competenti
Art. 101.  Risoluzione delle vertenze
Art. 102.  Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
Art. 103.  Sanzioni
Art. 104.  Atti delegati
Art. 105.  Esercizio della delega
Art. 106.  Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti
Art. 107.  Piena armonizzazione
Art. 108.  Clausola di revisione
Art. 109.  Disposizioni transitorie
Art. 110.  Modifiche della direttiva 2002/65/CE
Art. 111.  Modifiche della direttiva 2009/110/CE
Art. 112.  Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
Art. 113.  Modifica della direttiva 2013/36/UE
Art. 114.  Abrogazione
Art. 115.  Attuazione
Art. 116.  Entrata in vigore
Art. 117.  Destinatari


§ 11.4.18 - Direttiva 25 novembre 2015, n. 2366. [1]

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio elativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

(G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a) gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le relative succursali quali definite al relativo punto 17), se tali succursali sono situate nell’Unione, indipendentemente dal fatto che le sedi centrali di dette succursali siano situate nell’Unione ovvero, conformemente all’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE e alla normativa nazionale, al di fuori dell’Unione;

b) gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all’articolo 8 di detta direttiva e al diritto nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica;

c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

d) gli istituti di pagamento;

e) la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2. La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti:

a) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; e

b) i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione.

2. I titoli III e IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.

3. Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo gli articoli da 81 a 86, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

4. Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 52, paragrafo 5, lettera g), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo l’articolo 62, paragrafi 2 e 4, gli articoli 76, 77 e 81, l’articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 89 e 92, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

5. Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva con riferimento agli enti di cui ai punti da (4) a (23) dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

 

     Art. 3. Esclusioni

La presente direttiva non si applica:

a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario;

c) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;

f) alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento;

g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i) assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

ii) assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

iii) titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

iv) titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v) voucher su supporto cartaceo;

vi) assegni turistici su supporto cartaceo;

vii) vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;

h) alle operazioni di pagamento effettuate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

i) alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

j) ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della riservatezza, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento ad esclusione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;

ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente;

l) alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio:

i) per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un’attività di beneficenza o per l’acquisto di biglietti;

a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento di cui alle lettere i) e ii) non superi 50 EUR e:

- il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o

- qualora l’abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;

m) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

n) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un’impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

o) ai servizi di prelievo di contante offerti da prestatori tramite ATM per conto di uno o più emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato I. Ciononostante, al cliente sono fornite le informazioni in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di cui agli articoli 45, 48, 49 e 59 prima che esegua il prelievo nonché al momento del ricevimento dei contanti alla fine dell’operazione, dopo il prelievo.

 

     Art. 4. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. «Stato membro di origine»:

a) lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o,

b) se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede centrale;

2. «Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

3. «servizi di pagamento»: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;

4. «istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;

5. «operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

6. «operazione di pagamento a distanza»: un’operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

7. «sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

8. «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

9. «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

10. «utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;

11. «prestatore di servizi di pagamento»: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33;

12. «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;

13. «ordine di pagamento»: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

14. «strumento di pagamento»: un dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

15. «servizio di disposizione di ordine di pagamento»: un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

16. «servizio di informazione sui conti»: un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

17. «prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto»: un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore;

18. «prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 7 dell’allegato I;

19. «prestatore di servizi di informazione sui conti»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 8 dell’allegato I;

20. «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

21. «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

22. «rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;

23. «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

24. «bonifico»: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore;

25. «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE;

26. «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

27. «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

28. «tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

29. «autenticazione»: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente;

30. «autenticazione forte del cliente»: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

31. «credenziali di sicurezza personalizzate»: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

32. «dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l’attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;

33. «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell’altro utente del servizio di pagamento per un’operazione di pagamento;

34. «tecnica di comunicazione a distanza»: un metodo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;

35. «supporto durevole»: ogni strumento che permetta all’utente del servizio di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

36. «microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

37. «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;

38. «agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

39. «succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;

40. «gruppo»: un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all’articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE o imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione che sono legate tra loro da una relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o all’articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

41. «rete di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

42. «servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE;

43. «contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici;

44. «convenzionamento di operazioni di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;

45. «emissione di strumenti di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;

46. «fondi propri: fondi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 dove almeno il 75 % del capitale di classe 1 è costituito da capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 50 del regolamento stesso e il cui capitale di classe 2 è pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;

47. «marchio di pagamento»: nome, termine, segno, simbolo o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

48. «multimarchio in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.

 

TITOLO II

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

 

CAPO 1

Istituti di pagamento

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 5. Domande di autorizzazione

1. L’autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una domanda corredata delle informazioni seguenti:

a) un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;

b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;
c) prove attestanti che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 7;

d) per gli istituti di pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 10;

e) una descrizione dispositivi di governo societario dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati

f) una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell’istituto di pagamento di cui all’articolo 96;

g) una descrizione della procedura esistente per archiviare, monitorare, tracciare e limitare l’accesso in ordine ai dati sensibili relativi ai pagamenti;

h) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l’individuazione chiara delle operazioni critiche, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare periodicamente tali piani e riesaminarne l’adeguatezza e l’efficacia;

i) una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta di dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alle frodi;

j) un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali;

k) per gli istituti di pagamento soggetti agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi a tali obblighi;

l) una descrizione dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell’uso previsto degli agenti e delle succursali e dei controlli in loco e a distanza che il richiedente si impegna ad eseguire su di essi con cadenza almeno annuale nonché una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;

m) l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

n) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;

o) se del caso, l’identità dei revisori legali dei conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

p) lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;

q) l’indirizzo della sede centrale del richiedente.

Ai fini delle lettere d), e), f) e l) del primo comma, il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi di revisione contabile e organizzativi predisposti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j) del primo comma indicano in che modo garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica e di protezione dei dati, incluso il software e i sistemi informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali esternalizza la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all’articolo 95, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell’ABE relativi alle misure di sicurezza di cui all’articolo 95, paragrafo 3, una volta adottati.

2. Alle imprese che presentano domanda di autorizzazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, gli Stati membri impongono, quale condizione per l’autorizzazione, di possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia per la responsabilità a copertura delle responsabilità di cui agli articoli 73, 90 e 92.

3. Alle imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I, gli Stati membri impongono, quale condizione per la registrazione, di possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia per la responsabilità nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o dell’utente dei servizi di pagamento derivante dall’accesso non autorizzato o fraudolento alle informazioni del conto di pagamento o dall’uso non autorizzato o fraudolento delle stesse.

4. Entro il 13 gennaio 2017, previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, che rappresentino tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene in considerazione:

a) il profilo di rischio dell’impresa;

b) se l’impresa fornisce altri servizi di pagamento di cui all’allegato I o svolge altre attività;

c) il volume di attività:

i) per le imprese che presentano domanda di autorizzazione a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il valore delle operazioni disposte;

ii) per le imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I, il numero dei clienti che si avvalgono di servizi dei informazione sui conti;

d) le caratteristiche specifiche delle analoghe garanzie e i criteri per la loro attuazione.

L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente.

5. Entro il 13 luglio 2017, previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, che rappresentino tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sulle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli istituti di pagamento, compresi i requisiti fissati al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e) e da g) a j). del presente articolo.

L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente e in ogni caso almeno ogni tre anni.

6. Tenendo conto, ove opportuno, delle esperienze acquisite nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli istituti di pagamento, compresi i requisiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e da g) a j).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono notificate alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

 

     Art. 6. Controllo della partecipazione azionaria

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013 in un istituto di pagamento, in modo tale che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’istituto di pagamento divenga una sua filiazione, comunica in anticipo tale intenzione e per iscritto alle autorità competenti dell’istituto di pagamento. Lo stesso si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, o di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % oppure che l’istituto di pagamento cessi di essere una sua filiazione.

2. Il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

3. Gli Stati membri dispongono che, qualora l’influenza esercitata da un potenziale acquirente di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto di pagamento, le autorità competenti esprimano la loro opposizione o adottino altre misure opportune per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei direttori o degli amministratori o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell’istituto di pagamento in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente articolo.

4. Nei casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei corrispondenti diritti di voto, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

 

     Art. 7. Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente uno o più elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo le modalità seguenti:

a) quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

b) quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;

c) quando l’istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

 

     Art. 8. Fondi propri

1. I fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all’importo più elevato tra il capitale iniziale di cui all’articolo 7 o all’ammontare fondi propri così come calcolati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’articolo 9della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

 

     Art. 9. Computo dei fondi propri

1. Fatti salvi i requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 7, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento - ad eccezione di quelli che offrono unicamente i servizi di cui al punto 7 o 8, o entrambi, dell’allegato I - di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale:

Metodo A

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un istituto di pagamento rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Metodo B

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente:

a) 4,0 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR,

più

b) 2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR,

più

c) 1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR,

più

d) 0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR,

più

e) 0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

Metodo C

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2.

a) L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

i) proventi da interessi;

ii) spese per interessi;

iii) proventi per commissioni e provvigioni; e

iv) altri proventi di gestione.

Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non sono utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all’80 % del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

b) Il fattore di moltiplicazione è pari:

i) al 10 % della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;

ii) all’8 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;

iii) al 6 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;

iv) al 3 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;

v) all’1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR.

2. Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari:

a) a 0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I;

b) a 1 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui in uno dei punti da 1 a 5 dell’allegato I.

3. Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di pagamento, possono prescrivere all’istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all’istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 10. Requisiti in materia di tutela

1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti:

a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell’interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di pagamento, in particolare in caso di insolvenza;

b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un’impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l’istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l’istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.

2. Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l’importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti del paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.

 

     Art. 11. Rilascio dell’autorizzazione

1. Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di un’ esenzione a norma degli articoli 32 o 33, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

2. Le autorità competenti concedono un’autorizzazione se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.

3. Un istituto di pagamento che, in base alla normativa nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e ivi svolgere almeno una parte dell’attività in materia di servizi di pagamento.

4. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento.

5. Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 7 dell’allegato I e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

6. Le autorità competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.

7. Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l’istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

8. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’istituto di pagamento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9. L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare i servizi di pagamento per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione, ai sensi della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.

 

     Art. 12. Comunicazione della decisione

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è concessa o respinta. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l’eventuale diniego di autorizzazione.

 

     Art. 13. Revoca dell’autorizzazione

1. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto se l’ istituto:

a) non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a 6 mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada;

b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione o non informa l’autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;

d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività di servizi di pagamento; oppure

e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.

2. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti la revoca dell’autorizzazione e ne informa gli interessati.

3. L’autorità competente rende pubblica la revoca dell’autorizzazione, anche nei registri di cui agli articoli 14 e 15.

 

     Art. 14. Iscrizione nello Stato membro di origine

1. Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti:

a) gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti;

b) le persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi degli articoli 32 o 33 ei relativi agenti;

c) gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento in base alla normativa nazionale.

Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se esse prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine.

2. Nel registro pubblico sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato tempestivamente.

3. Le autorità competenti iscrivono nel registro pubblico ogni revoca di autorizzazioni o di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.

4. Le autorità competenti notificano all’ABE le motivazioni sottostanti ogni revoca di autorizzazione e di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.

 

     Art. 15. Registro dell’ABE

1. L’ABE sviluppa, gestisce e mantiene un registro elettronico centrale contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. L’ABE è responsabile della corretta presentazione di tali informazioni.

L’ABE, a titolo gratuito, mette il registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web e consente un facile accesso alle informazioni elencate e una facile ricerca delle stesse.

2. Le autorità competenti notificano senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nei rispettivi registri pubblici di cui all’articolo 14 in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.

3. Le autorità competenti sono responsabili dell’esattezza delle informazioni specificate al paragrafo 2 e dell’aggiornamento di tali informazioni.

4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale e all’accesso alle informazioni ivi contenute. I requisiti tecnici garantiscono che solo l’autorità competente e l’ABE possano modificare le informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione in merito ai dettagli e alla struttura delle informazioni da notificare a norma del paragrafo 1, compresi il formato e il modello comuni in cui si devono fornire tali informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 luglio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 16. Mantenimento dell’autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

 

     Art. 17. Contabilità e revisione legale

1. Le direttive 86/635/CEE e 2013/34/UE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di pagamento.

2. A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 2013/34/UE e, ove applicabile, della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

3. Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.

4. Gli obblighi stabiliti all’articolo 63 della direttiva 2013/36/UE si applicano, mutatis mutandis, ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.

 

     Art. 18. Attività

1. Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;

b) gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

c) attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.

2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

3. I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

4. Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o 5 dell’allegato I soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;

b) fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, e all’articolo 28 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi;

c) tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;

d) i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.

5. Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.

6. La presente direttiva fa salva la direttiva 2008/48/CE, altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.

 

Sezione 2

Altre condizioni

 

     Art. 19. Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività

1. Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) il nome e l’indirizzo dell’agente;

b) una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l’agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, da aggiornare tempestivamente nel caso di cambiamenti sostanziali ai dettagli comunicati nella notifica iniziale;

c) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;

d) i servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di cui è incaricato l’agente; e

e) se del caso, il codice identificativo unico o il numero dell’agente.

2. Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica all’istituto di pagamento se l’agente è stato iscritto nel registro di cui all’articolo 14. All’iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

3. Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite loro non siano corrette, dispongono l’ulteriore accertamento delle stesse.

4. Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni fornite loro a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo 14 e ne informano l’istituto di pagamento senza indebito ritardo.

5. L’istituto di pagamento che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente o la costituzione di una succursale segue le procedure di cui all’articolo 28.

6. L’istituto di pagamento che intenda esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui i sistemi informatici, non deve mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.

Ai fini del secondo comma, una funzione operativa è considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione richiesta a norma del presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti soddisfino le condizioni seguenti:

a) l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;

b) non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;

c) non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;

d) non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.

7. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.

8. Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell’impiego delle entità a cui vengono esternalizzate attività e, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, degli agenti, compresi nuovi agenti.

 

     Art. 20. Responsabilità

1. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

 

     Art. 21. Registrazioni

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per almeno cinque anni, ferme restando la direttiva (UE) 2015/849 o altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

 

Sezione 3

Autorità competenti e vigilanza

 

     Art. 22. Designazione delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.

3. Gli Stati membri che contino sul proprio territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le rispettive funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

4. I compiti delle autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

5. Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dalle attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 23. Vigilanza

1. Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate, in particolare, ad adottare le misure seguenti:

a) esigere che l’istituto di pagamento fornisca le informazioni necessarie a tal fine, specificando la finalità della richiesta, come opportuno, e i termini entro i quali fornire dette informazioni;

b) effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;

c) emettere raccomandazioni, orientamenti e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;

d) sospendere o revocare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13.

2. Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano comminare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento o di coloro che di fatto controllano l’attività degli istituti di pagamento che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di pagamento, o adottare nei loro confronti provvedimenti la cui applicazione è diretta specificamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

3. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 9, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento ne danneggino o rischino di danneggiarne la solidità finanziaria.

 

     Art. 24. Segreto d’ufficio

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

2. Nello scambio di informazioni di cui all’articolo 26, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.

3. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE.

 

     Art. 25. Ricorso in sede giurisdizionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di omissione.

 

     Art. 26. Scambio d’informazioni

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l’ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù del diritto dell’Unione o nazionale applicabile ai prestatori di servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:

a) le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;

b) la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

c) altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva (UE) 2015/849 e di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

d) l’ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 27. Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

1. Se un’autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in relazione ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli articoli 26, 28, 29, 30 o 31 della presente direttiva non si conformi alle disposizioni quivi specificate, può rimettere la questione all’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. L’ABE, qualora sia stata richiesta la sua assistenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo, adotta senza indugio una decisione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Nell’uno o nell’altro caso le autorità competenti coinvolte rinviano le proprie decisioni in attesa della risoluzione ai sensi dell’articolo 19 di detto regolamento.

 

     Art. 28. Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

1. Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione dell’istituto di pagamento;

b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c) il servizio o i servizi di pagamento da prestare;

d) se l’istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

e) se l’istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e), riguardo all’attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l’identità dei responsabili della gestione della succursale.

Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, l’istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.

2. Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine le trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Entro un mese dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti in ordine ai servizi di pagamento che l’istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine, in particolare, eventuali motivi ragionevoli di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine non concordino con la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano a queste ultime le motivazioni della loro decisione.

Se la loro valutazione non è favorevole, in particolare alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano di registrare l’agente o la succursale ovvero revocano la registrazione, qualora già avvenuta.

3. Entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all’istituto di pagamento.

Dal momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 14, l’agente o la succursale possono iniziare le attività nel pertinente Stato membro ospitante.

L’istituto di pagamento notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data d’inizio delle attività attraverso l’agente o la succursale nel pertinente Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali modifiche rilevanti alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività negli Stati membri ospitanti in cui operano. Si applica la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 29. Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

1. Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui al presente titolo e alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV in conformità dell’articolo 100, paragrafo 4, in relazione ad un agente o ad una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di origine collaborano con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Nell’ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro eventuale intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte nel loro territorio.

Tali relazioni sono richieste a fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento nell’esercizio del diritto di stabilimento, per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. Tali agenti e succursali sono soggetti a obblighi di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 24.

3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di un agente o di una succursale, nonché qualora tali violazioni si siano verificate nell’esercizio della libera prestazione di servizi. A tal proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali, anche in ordine all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, da parte dell’istituto di pagamento.

4. Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.

5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i criteri da utilizzare nel determinare, conformemente al principio di proporzionalità, le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di tali punti di contatto ai sensi del paragrafo 4.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto in particolare dei seguenti elementi:

a) il volume e il valore complessivi delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento negli Stati membri ospitanti;

b) il tipo di servizi di pagamento forniti; e

c) il numero complessivo di agenti stabiliti nello Stato membro ospitante.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

6. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, conformemente al presente titolo e al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare, al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio in conformità del paragrafo 2, compresa la frequenza di tali relazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

7. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione, di cui ai paragrafi 5 e 6, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 30. Misure in caso di inosservanza e misure cautelari

1. Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine, se l’autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che un istituto di pagamento con agenti o succursali nel suo territorio non è conforme al presente titolo o al diritto nazionale che recepisce il titolo III o IV, ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro di origine.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l’istituto di pagamento in questione ponga fine alla situazione irregolare. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure all’autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro interessato.

2. In situazioni di emergenza, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo possono adottare misure cautelari contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti e in attesa che vengano adottate misure dalle autorità competenti dello Stato membro di origine come previsto all’articolo 29.

3. Le misure cautelari di cui al paragrafo 2 sono adeguate e proporzionate allo scopo di proteggere da una grave minaccia gli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante. Esse non determinano un trattamento preferenziale degli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento dello Stato membro ospitante rispetto agli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di altri Stati membri.

Le misure cautelari sono temporanee e cessano quando sono risolte le gravi minacce individuate, anche con l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di origine o in cooperazione con esse o con l’ABE, come previsto dall’articolo 27, paragrafo 1.

4. Se compatibile con la situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato, la Commissione e l’ABE in anticipo, e in ogni caso senza indebito ritardo, delle misure cautelari adottate ai sensi del paragrafo 2 e della relativa motivazione.

 

     Art. 31. Motivazione e comunicazione

1. Ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità in applicazione degli articoli 23, 28, 29 o 30 che comporti sanzioni o restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all’istituto di pagamento interessato.

2. Gli articoli 28, 29 e 30 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847, in particolare dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847, di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti in tali atti.

 

Sezione 4

Esenzione

 

     Art. 32. Condizioni

1. Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le loro autorità competenti a esentare le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I dall’applicazione, in toto o in parte, della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione degli articoli 14, 15, 22, 24, 25 e 26, qualora:

a) la media mensile, calcolata sui precedenti 12 mesi, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi il limite fissato dallo Stato membro e in ogni caso non ammonti a più di 3 milioni di EUR. Tale condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano e

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede centrale o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.

3. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’articolo 11, paragrafo 9, e gli articoli 28, 29 e 30 non si applicano a tali persone.

4. Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’articolo 18.

5. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulle condizioni specificate in tale paragrafo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 o 4 del presente articolo non siano più rispettate, le persone interessate richiedano un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario in conformità dell’articolo 11.

6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 né alla normativa antiriciclaggio nazionale.

 

     Art. 33. Prestatori di servizi di informazione sui conti

1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I sono esentate dall’applicazione della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1 e 2, ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), da e) a h), j), l), n), p) e q), dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché degli articoli 14 e 15. La sezione 3 si applica ad eccezione dell’articolo 23, paragrafo 3.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se i titoli III e IV non si applicano a tali persone, ad eccezione degli articoli 41, 45 e 52 ove del caso, degli articoli 67 e 69 e da 95 a 98.

 

     Art. 34. Notifica e informazione

Se uno Stato membro applica un’esenzione a norma dell’articolo 32, notifica conseguentemente alla Commissione entro il 13 gennaio 2018 la sua decisione e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a).

 

CAPO 2

Disposizioni comuni

 

     Art. 35. Accesso ai sistemi di pagamento

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non impongono alcuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;

b) norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;

c) restrizioni sulla base dello status istituzionale.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;

b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri assicurano che - qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso - tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1.

Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate per eventuali rifiuti.

 

     Art. 36. Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.

 

     Art. 37. Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica

1. Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono una delle attività di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), o che svolgono entrambe le attività per le quali il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi sia superiore all’importo di 1 milione di EUR, inviino alle autorità competenti una notifica con la descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi in base a quale esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), l’attività si considera svolta.

Sulla scorta di tale notifica l’autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, lettera k), e qualora l’attività non sia considerata una rete limitata e ne informa di conseguenza il prestatore di servizi.

3. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un’attività di cui all’articolo 3, lettera l), inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientra nei limiti di cui all’articolo 3, lettera l).

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti informano l’ABE riguardo ai servizi notificati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, precisando in base a quale esclusione l’attività è prestati.

5. La descrizione dell’attività notificata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli articoli 14 e 15.

 

TITOLO III

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 38. Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

2. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente titolo alle microimprese così come ai consumatori.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione, o le misure nazionali conformi al diritto dell’Unione relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

 

     Art. 39. Altre disposizioni del diritto dell’Unione

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della presente direttiva.

 

     Art. 40. Spese inerenti all’informazione

1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo.

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell’utente di servizi di pagamento.

3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

 

     Art. 41. Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

 

     Art. 42. Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:

a) in deroga agli articoli 51, 52 e 56 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per adottare una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 52;

b) può essere convenuto che, in deroga all’articolo 54, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1;

c) può essere convenuto che, in deroga agli articoli 57 e 58, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:

i) il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;

ii) il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.

2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.

 

CAPO 2

Operazioni di pagamento singole

 

     Art. 43. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a operazioni di pagamento singole che non rientrano in un contratto quadro.

2. Se un ordine di pagamento per una operazione di pagamento singola è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all’utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.

 

     Art. 44. Informazioni generali preliminari

1. Gli Stati membri prescrivono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 45 per quanto riguarda i propri servizi. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene offerto il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 45.

 

     Art. 45. Informazioni e condizioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento:

a) la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

b) il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;

c) tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese;

d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento.

2. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscano al pagatore, o rendano disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente:

a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e

b) i recapiti dell’autorità competente.

3. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 52 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

 

     Art. 46. Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto

Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 45, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:

a) la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

b) il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

c) l’importo dell’operazione di pagamento;

d) se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.

 

     Art. 47. Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento

Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell’operazione di pagamento.

 

     Art. 48. Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce al quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario;

b) l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;

c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

e) la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.

 

     Art. 49. Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione

Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a) un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;

c) l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;

e) la data valuta dell’accredito.

 

CAPO 3

Contratti quadro

 

     Art. 50. Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.

 

     Art. 51. Informazioni generali preliminari

1. Gli Stati membri prescrivono che, in tempo utile prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 52. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 52.

 

     Art. 52. Informazioni e condizioni

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente di servizi di pagamento:

1. relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui è prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;

b) gli estremi delle competenti autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 14 o di altro pertinente registro pubblico in cui è iscritto il prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

2. relativamente all’utilizzo del servizio di pagamento:

a) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

b) la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

c) la forma e la procedura per prestare il consenso a disporre un ordine di pagamento o eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 64 e 80;

d) un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi dell’articolo 78, e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;

e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

f) l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzo dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68, paragrafo 1;

g) in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, i diritti dell’utente di servizi di pagamento a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/751.

3. relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

a) tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi della presente direttiva sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione di tali spese;

b) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;

c) se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2;

4. relativamente alla comunicazione:

a) se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell’utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;

b) le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;

c) la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;

d) il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 53;

5. relativamente alle misure di tutela e correttive:

a) se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b);

b) la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica all’utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;

c) se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68;

d) la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 74, comprese le informazioni sull’importo pertinente;

e) in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 71, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non correttamente, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 73;

f) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ordine o l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità degli articoli 89 e 90;

g) le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 76 e 77;

6. relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:

a) se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 54 a meno che l’utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate;

b) la durata del contratto quadro;

c) il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’articolo 55;

7. relativamente al ricorso:

a) le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente;

b) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) a disposizione dell’utente di servizi di pagamento in conformità degli articoli da 99 a 102.

 

     Art. 53. Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro

In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto di ricevere, su sua richiesta, le condizioni contrattuali del contratto quadro, nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 52, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

 

     Art. 54. Modifiche delle condizioni del contratto quadro

1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’articolo 52 è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L’utente dei servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

Se applicabile in conformità dell’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l’utente di servizi di pagamento, nel caso in cui questi rifiuti le modifiche, che ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero state applicate.

2. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 52, paragrafo 3, lettere b) e c). L’utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una specifica frequenza o modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia, le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

3. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in modo imparziale, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.

 

     Art. 55. Recesso

1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto dalle parti un periodo di preavviso che non può essere superiore ad un mese.

2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l’utente dei servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di sei mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti.

3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1.

4. Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall’utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.

6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento.

 

     Art. 56. Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola

Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le seguenti informazioni:

a) i tempi massimi di esecuzione;

b) le spese che il pagatore deve corrispondere;

c) se del caso, la suddivisione delle spese.

 

     Art. 57. Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola

1. Dopo che l’importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio e secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;

c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

e) la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.

2. Un contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può richiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

 

     Art. 58. Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola

1. Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

a) un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;

e) la data valuta dell’accredito.

2. Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

 

CAPO 4

Disposizioni comuni

 

     Art. 59. Valuta e conversione

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell’operazione di pagamento.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

 

     Art. 60. Informazioni su ulteriori spese o riduzioni

1. Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell’operazione, qualora imponga una spesa per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l’utente dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di pagamento.

3. Il pagatore paga le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se l’importo totale di tali spese era stato reso noto prima di disporre l’operazione di pagamento.

 

TITOLO IV

DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL’USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO

 

CAPO 1

Disposizioni comuni

 

     Art. 61. Ambito di applicazione

1. Se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l’utente di servizi di pagamento e il prestatore l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 89 e 90 non siano in tutto o in parte applicati. L’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all’articolo 71.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 102 non si applichi se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.

4. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.

 

     Art. 62. Spese applicabili

1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 4. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri prescrivono che, per le operazioni di pagamento eseguite nell’Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

4. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.

5. Gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti.

 

     Art. 63. Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR, o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

a) che l’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 70, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 74, paragrafo 3, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l’utilizzo ulteriore;

b) che gli articoli 72 e 73 e l’articolo 74, paragrafi 1 e 3, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;

c) in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;

d) in deroga all’articolo 80, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad eseguire l’operazione di pagamento;

e) in deroga agli articoli 83 e 84, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.

3. Gli articoli 73 e 74 della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

 

CAPO 2

Autorizzazione di operazioni di pagamento

 

     Art. 64. Consenso e revoca del consenso

1. Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha prestato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.

2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata.

3. Conformemente all’articolo 80 il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità. Anche il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può essere revocato e qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata.

4. La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento interessati.

 

     Art. 65. Conferma della disponibilità di fondi

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto confermi immediatamente se sul conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su carta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) al momento della richiesta il conto di pagamento del pagatore è accessibile online;

b) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché risponda alle richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;

c) il consenso di cui alla lettera b) è stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può richiedere la conferma di cui al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il pagatore ha dato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento affinché richieda la conferma di cui al paragrafo 1;

b) il pagatore ha disposto l’operazione di pagamento basata su carta per l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;

c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica con quest’ultimo in maniera sicura conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d).

3. La conferma di cui al paragrafo 1 consta solamente di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE. Tale risposta non è memorizzata o utilizzata per scopi diversi all’esecuzione dell’operazione di pagamento basata su carta.

4. La conferma di cui al paragrafo 1 non consente al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore.

5. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento e la risposta fornita.

6. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

 

     Art. 66. Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento a norma del punto 7 dell’allegato I. Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.

2. Se il pagatore presta il consenso esplicito all’esecuzione di un pagamento in conformità dell’articolo 64, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto esegue le azioni specificate al paragrafo 4 del presente articolo per garantire il diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento.

3. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;

b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e che siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;

c) provvede affinché qualunque altra informazione sull’utente dei servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;

d) ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

e) non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’utente di servizi di pagamento;

f) non chiede all’utente dei servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento;

g) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento come esplicitamente richiesto dal pagatore;

h) non modifica l’importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione.

4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

b) immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull’ordine di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all’esecuzione dell’operazione di pagamento;

c) tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza discriminazioni - se non per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore.

5. La prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

 

     Art. 67. Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti

1. Gli Stati membri assicurano che l’utente di servizi di pagamento abbia il diritto di ricorrere a servizi che consentono l’accesso ai servizi di informazione sui conti di cui al punto 8 dell’allegato I. Il diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.

2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:

a) presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;

b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;

c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;

e) non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;

f) non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d); e

b) tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi.

4. La prestazione di servizi di informazione sui conti non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

 

     Art. 68. Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento.

2. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

3. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell’Unione.

4. Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.

5. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l’accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, compreso un ordine di pagamento non autorizzato o fraudolento. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con le modalità convenute, informa il pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita al pagatore prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l’accesso al conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto riferisce immediatamente all’autorità competente l’incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti del caso e i motivi che hanno giustificato l’intervento. L’autorità competente valuta il caso e, se necessario, adotta le misure opportune.

 

     Art. 69. Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate

1. L’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento:

a) utilizza lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso le quali devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;

b) notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.

 

     Art. 70. Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:

a) assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 69;
b) si astiene dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;

c) assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente dei servizi di pagamento mezzi per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;

d) fornisce all’utente dei servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e imputa, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;

e) impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).

2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio all’utente dei servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative credenziali di sicurezza personalizzate.

 

     Art. 71. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all’articolo 89, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito.

I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.

2. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l’utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l’articolo 73, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1.

 

     Art. 72. Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.

Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest’ultimo dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.

2. Se l’utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell’utente di servizi di pagamento.

 

     Art. 73. Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 71, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente. Se del caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Sarà inoltre assicurato che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell’importo.

2. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore, compreso l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento del quale è incaricato.

3. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

 

     Art. 74. Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. In deroga all’articolo 73 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

Il primo comma non si applica se:

a) lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o

b) la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un fornitore di servizi di pagamento o di un’entità a cui sono state esternalizzate le attività.

Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al primo comma non si applica.

Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all’articolo 69, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo tenendo conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.

2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un’autenticazione forte del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora non accettino un’autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

3. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).

Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 70, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

 

     Art. 75. Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Se un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite nel contesto di un’operazione di pagamento basata su carta e l’esatto importo dell’operazione non è noto nel momento in cui il pagatore consente all’esecuzione dell’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati sul conto di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.

 

     Art. 76. Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento;

b) l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l’onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo.

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b).

3. Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se:

a) il pagatore ha dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento; e

b) ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.

4. Per addebiti diretti in valuta diversa dall’euro, gli Stati membri possono prescrivere ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di offrire, conformemente ai loro schemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.

 

     Art. 77. Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Gli Stati membri provvedono affinché il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’articolo 76 di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2. Entro 10 giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento o fornisce al pagatore un motivo oggettivamente giustificato per il rifiuto del rimborso e precisa gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 99 a 102, qualora il pagatore non accetti il motivo fornito.

Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al presente paragrafo, primo comma, non si applica nel caso di cui all’articolo 76, paragrafo 1, quarto comma.

 

CAPO 3

Esecuzione di un’operazione di pagamento

 

Sezione 1

Ordini di pagamento e importi trasferiti

 

     Art. 78. Ricezione degli ordini di pagamento

1. Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se l’utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 83 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

 

     Art. 79. Rifiuto degli ordini di pagamento

1. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un’operazione di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all’utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’articolo 83.

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.

2. Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, incluso tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

3. Ai fini degli articoli 83 e 89 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato non ricevuto.

 

     Art. 80. Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2. Se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca l’ordine di pagamento dopo aver prestato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l’operazione di pagamento o dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a eseguire l’operazione di pagamento.

3. Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.

4. Nel caso di cui all’articolo 78, paragrafo 2, l’utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5. Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.

 

     Art. 81. Importi trasferiti e importi ricevuti

1. Gli Stati membri prescrivono che il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull’importo trasferito.

2. Tuttavia, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

 

Sezione 2

Tempi di esecuzione e data valuta

 

     Art. 82. Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica:

a) alle operazioni di pagamento in euro;

b) alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;

c) alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.

2. La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’articolo 87 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all’articolo 83, per le operazioni di pagamento nell’Unione tale termine più lungo non può superare quattro giornate operative dal momento della ricezione di cui all’articolo 78.

 

     Art. 83. Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1. Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 78, l’importo dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

2. Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all’articolo 87.

3. Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.

 

     Art. 84. Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine di cui all’articolo 83.

 

     Art. 85. Depositi versati su un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede affinché l’importo sia reso disponibile e sia indicata la data valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi. Qualora l’utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile ed è indicata la data valuta al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

 

     Art. 86. Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

 

     Art. 87. Data valuta e disponibilità dei fondi

1. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a) non vi sia conversione valutaria; o

b) vi sia conversione tra l’euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.

L’obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

 

Sezione 3

Responsabilità

 

     Art. 88. Identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico.

2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 89, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.

3. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni pertinenti per il recupero dei fondi.

Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi a norma del primo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest’ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi.

4. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero.

5. Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all’identificativo unico indicato dall’utente.

 

     Art. 89. Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1. Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 71, l’articolo 88, paragrafo 3, e l’articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 83, paragrafo 1.In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non e deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.

Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita, se del caso, l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento, in conformità dell’articolo 87.

In caso di esecuzione tardiva di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

2. Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 71, l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 83, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
Inoltre, fatti salvi l'articolo 71, l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 87. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

L'obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all'importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.

3. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi applicati all’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento.

 

     Art. 90. Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1. Se l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi l’articolo 71 e l’articolo 88, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all’articolo 78 e che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione.

2. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore.

 

     Art. 91. Compensazione finanziaria ulteriore

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento.

 

     Art. 92. Diritto di regresso

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73, 89 e 90 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73, 89 e 90. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un’autenticazione forte del cliente.

2. Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.

 

     Art. 93. Circostanze anormali e imprevedibili

La responsabilità di cui ai capi 2 o 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

 

CAPO 4

Protezione dei dati

 

     Art. 94. Protezione dei dati

1. Gli Stati membri autorizzano il trattamento dei dati personali da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento se necessario per garantire la prevenzione, l’indagine e l’individuazione dei casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazione a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e al trattamento di tali dati personali e di qualsiasi altro trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva è effettuata in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei rispettivi servizi di pagamento, solo dietro consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento.

 

CAPO 5

Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione

 

     Art. 95. Gestione dei rischi operativi e di sicurezza

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell’ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l’individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.

2. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano all’autorità competente, su base annua o a intervalli più ravvicinati determinati dall’autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell’adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.

3. Entro il 13 luglio 2017 l’ABE, in stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla definizione, all’attuazione e al controllo delle misure di sicurezza comprese, se del caso, le procedure di certificazione.

L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti di cui al primo comma periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni.

4. Tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE elabora, se richiesto dalla Commissione, progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito ai criteri e alle condizioni per la definizione e il controllo delle misure di sicurezza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L’ABE promuove la cooperazione - condivisione delle informazioni compresa - nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e la BCE e, se del caso, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione.

 

     Art. 96. Notifica degli incidenti

1. In caso di grave incidente operativo o relativo alla sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento.

Se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i propri utenti di servizi di pagamento dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi.

2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce senza indugio i pertinenti dettagli dell’incidente all’ABE e alla BCE. Tale autorità competente, previa valutazione della rilevanza dell’incidente per le altre autorità del medesimo, lo notifica di conseguenza a queste ultime.

L’ABE e la BCE, in cooperazione con l’autorità competente dello Stato membro di origine, valutano la rilevanza dell’incidente per altre autorità nazionali e dell’Unione pertinenti e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE notifica ai membri del Sistema europeo delle banche centrali le questioni pertinenti al sistema di pagamento.

Sulla base di tale notifica le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza immediata del sistema finanziario.

3. Entro il 13 gennaio 2018 l’ABE, in stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti rivolti a ciascuno dei seguenti soggetti:

a) i prestatori di servizi di pagamento, per quanto concerne la classificazione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 e il contenuto, il formato - modelli di notifica standardizzati compresi - e le procedure per la notifica di tali incidenti;

b) le autorità competenti, per quanto concerne i criteri relativi alle modalità per valutare la rilevanza dell’incidente e i dettagli della notifica degli incidenti da condividere con altre autorità nazionali.

4. L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

5. Al momento di emanare e rivedere gli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE tiene conto delle norme e/o delle specifiche elaborate e pubblicate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per i settori che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all’ABE e alla BCE.

 

     Art. 97. Autenticazione

1. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l’autenticazione forte del cliente quando il pagatore:

a) accede al suo conto di pagamento on line;

b) dispone un’operazione di pagamento elettronico;

c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

2. Nel caso dell’avvio di un’operazione di pagamento elettronico a distanza i cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché, per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, i prestatori di servizi di pagamento applichino l’autenticazione forte del cliente che comprenda elementi che colleghino in maniera dinamica l’operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.

3. Quanto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento abbiano predisposto misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.

5. Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consenta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e al prestatore di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all’utente di servizi di pagamento conformemente ai paragrafi da 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anche conformemente al paragrafi 1, 2 e 3.

 

     Art. 98. Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione

1. In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati:

a) i requisiti dell’autenticazione forte del cliente di cui all’articolo 97, paragrafi 1 e 2;

b) le esenzioni dall’applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1, 2 e 3, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo;

c) i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e

d) i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.

2. I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall’ABE al fine di:

a) assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;

b) assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;

c) garantire e mantenere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento;

d) assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali;

e) permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo.

3. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti:

a) il livello del rischio connesso al servizio prestato;

b) l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi;

c) il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione.

4. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE periodicamente rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione tra l’altro per tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici.

 

CAPO 6

Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie finalizzate alla composizione delle vertenze

 

Sezione 1

Procedure per i ricorsi

 

     Art. 99. Reclami

1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell’autorità competente informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell’articolo 102.

 

     Art. 100. Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune a tale scopo.

Esse sono:

a) autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o

b) organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.

Esse non possono essere prestatori di servizi di pagamento, con l’eccezione delle banche centrali nazionali.

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri, e risorse commisurate, necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni.

3. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a) direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, se del caso anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

4. In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono quelle costituite dallo Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, salvo per quanto concerne gli agenti e le succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 quanto prima e in ogni caso entro il 13 gennaio 2018. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

6. Previa consultazione della BCE, l’ABE formula, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi alle procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo. Tali orientamenti sono formulati entro il 13 gennaio 2018 e, se del caso, sono aggiornati periodicamente.

 

Sezione 2

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie e sanzioni

 

     Art. 101. Risoluzione delle vertenze

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano e applichino procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei ricorsi degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva, e sorvegliano l’operato dei prestatori di servizi di pagamento a tale riguardo.

Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro pertinente o in un’altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente dei servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. Tale risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l’utente dei servizi di pagamento rispetto a quella di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.

3. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all’utente di servizi di pagamento almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.

4. L’informazione di cui al paragrafo 3 è indicata in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente, presso le succursali e nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento. Viene precisato come ottenere maggiori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

 

     Art. 102. Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite, in conformità della pertinente normativa nazionale e dell’Unione ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo collaborino efficacemente per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.

 

     Art. 103. Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri consentono alle proprie autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

TITOLO V

ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE

 

     Art. 104. Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 riguardo:

a) all’adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE all’articolo 4, punto 36, della presente direttiva, in caso di modifica della raccomandazione;

b) all’aggiornamento degli importi di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione.

 

     Art. 105. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 104 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 gennaio 2016.

3. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 104 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 104 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 106. Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti

1. Entro il 13 gennaio 2018 la Commissione realizza un opuscolo elettronico di agevole consultazione che elenca in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori ai sensi della presente direttiva e del diritto dell’Unione.

2. La Commissione informa gli Stati membri, le associazioni europee dei prestatori di servizi di pagamento e le associazioni europee dei consumatori della pubblicazione dell’opuscolo di cui al paragrafo 1.

Sia la Commissione, sia l’ABE, sia le autorità competenti assicurano che l’opuscolo sia reso disponibile in modo facilmente accessibile sui rispettivi siti web.

3. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che l’opuscolo sia messo a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web se esistenti e su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità a cui vengono esternalizzate le loro attività.

4. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai clienti per la messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo.

5. Per quanto concerne le persone con disabilità, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati, che consentano di rendere disponibili le informazioni in un formato accessibile.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 107. Piena armonizzazione

1. Fatti salvi l’articolo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 32, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 57 paragrafo 3, l’articolo 58, paragrafo 3, l’articolo 61, paragrafi 2 e 3, l’articolo 62, paragrafo 5, l’articolo 63, paragrafi 2 e 3, l'articolo 74, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 86, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2. Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l’informazione in un sito web o in un altro modo facilmente accessibile.

3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti di servizi di pagamento, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono la presente direttiva, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento.

 

     Art. 108. Clausola di revisione

Entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare:

a) sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese stabilite dall’articolo 62, paragrafi 3, 4 e 5;

b) sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, compresa una valutazione della possibilità di applicare integralmente i titoli III e IV, se tecnicamente fattibile, alle operazioni di pagamento di cui ai summenzionati paragrafi;

c) sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza;

d) sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettera i);

e) sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

f) se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre - a integrazione delle disposizioni dell’articolo 75 sulle operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo e i fondi sono bloccati- limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in tali situazioni.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

 

     Art. 109. Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di pagamento che hanno avviato l’attività in conformità della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE entro il il 13 gennaio 2018 a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione a norma dell’articolo 5 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono a tali istituti di pagamento di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018 se tali istituti di pagamento soddisfano i requisiti fissati dal titolo II e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di pagamento che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 14 e 15. Agli istituti di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di prestare servizi di pagamento in conformità dell’articolo 37.

2. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente nei registri di cui agli articoli 14 e 15 gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 11. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati prima della concessione dell’autorizzazione.

3. Il presente paragrafo si applica alle persone fisiche o giuridiche che hanno beneficiato dell’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE prima del 13 gennaio 2018 ed esercitavano attività di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE.

Gli Stati membri autorizzano tali soggetti a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al 13 gennaio 2019 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della presente direttiva o a ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

A qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il 13 gennaio 2019, non è stata accordata l’autorizzazione o non è stata concessa un’esenzione ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all’articolo 37 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono consentire che le persone fisiche e giuridiche che beneficiano di una esenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano considerati esentati e siano automaticamente iscritte nei registri di cui agli articoli 14 e 15 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 32. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati.

5. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, gli istituti di pagamento autorizzati a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE mantengono tale autorizzazione per la prestazione di quei servizi di pagamento considerati servizi di pagamento di cui al punto 3 dell’allegato I della presente direttiva se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, lettera c), e dall’articolo 9 della presente direttiva.

 

     Art. 110. Modifiche della direttiva 2002/65/CE

All’articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora sia applicabile anche la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della direttiva (UE) 2015/2366.

 

     Art. 111. Modifiche della direttiva 2009/110/CE

La direttiva 2009/110/CE è così modificata:

1) l’articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta salva la presente direttiva, agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5, gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica distribuisce moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, a tali istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili gli articoli da 27 a 31, eccetto l’articolo 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366, compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica possono fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.»;

2) all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale anteriormente al 13 gennaio 2018, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».

 

     Art. 112. Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) “istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».

 

     Art. 113. Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

     Art. 114. Abrogazione

La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della presente direttiva.

 

     Art. 115. Attuazione

1. Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione

2. Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano l’applicazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 65, 66, 67 e 97 a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98.

5. Gli Stati membri non proibiscono alle persone giuridiche che, prima del 12 gennaio 2016, hanno esercitato nei loro territori attività di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi della presente direttiva, di continuare a esercitare le stesse attività nei loro territori durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 2 e 4 in conformità del quadro normativo attualmente applicabile.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, finché i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispettino le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di informazione sui conti non abusino della loro non conformità per bloccare od ostacolare l’uso di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti da essi gestiti.

 

     Art. 116. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 117. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

SERVIZI DI PAGAMENTO

(di cui all’articolo 4, punto 3)

1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;

c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento analogo dispositivo;

c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5. Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.

6. Rimessa di denaro.

7. Servizi di disposizione di ordine di pagamento.

8. Servizi di informazione sui conti.

 

 

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente direttiva

Direttiva 2007/64/CE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10

punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10

punto 7

punto 6

punto 8

punto 7

punto 9

punto 8

punto 11

punto 9

punto 12

punto 14

punto 13

punto 16

punto 14

punto 23

punti 20, 21, 22

punti 11, 12, 13

punto 23

punto 28

punto 25

punto 15

punti 26, 27

punti 17, 18

punto 28

punto 20

punto 29

punto 19

punto 33

punto 21

punti 34, 35, 36, 37

punti 24, 25, 26, 27

punto 38

punto 22

punti 39, 40

punti 29, 30

punti 6, 15-19, 24, 30-32, 41-48

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 25

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo1

Articolo 9, paragrafo1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 12

Articolo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafi 2 e 3

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 26, paragrafo, paragrafo 6

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 34

Articolo 27

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 36

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 29

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 39

Articolo 31

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 41

Articolo 33

Articolo 4249, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo37, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 38

Articolo 49

Articolo 39

Articolo 50

Articolo 40

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 52, paragrafo 6

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 52, paragrafo 7

Articolo 42, paragrafo 7

Articolo 53

Articolo 43

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 55, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 55, paragrafo 6

Articolo 45, paragrafo 6

Articolo 56

Articolo 46

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafi 2

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafi 3

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 62, paragrafo 4

Articolo 62, paragrafo 5

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafo 4

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 65, paragrafo 3

Articolo 65, paragrafo 4

Articolo 65, paragrafo 5

Articolo 65, paragrafo 6

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 66, paragrafo 5

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 67, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 4

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 4

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 69, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 58

Articolo 71, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 72, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 3

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 61 paragrafi 4 e 5

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 2

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 3

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 76, paragrafo 4

Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 78, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 78, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 79, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 79, paragrafo 2

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 79, paragrafo 3

Articolo 65, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 4

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 80, paragrafo 5

Articolo 66, paragrafo 5

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 81, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo3

Articolo 82, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

Articolo 83, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo 3

Articolo 69, paragrafo 3

Articolo 84

Articolo 70

Articolo 85

Articolo 71

Articolo 86

Articolo 72

Articolo 87, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 3

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 4

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 5

Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 892, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 89, paragrafo 2

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 89, paragrafo 3

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 90, paragrafo 1

Articolo 90, paragrafo 2

Articolo 91

Articolo 76

Articolo 92, paragrafo 1

Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 92, paragrafo 22)

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 93

Articolo 78

Articolo 94, paragrafo 1

Articolo 79, paragrafo 1

Articolo 94, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 1

Articolo 95, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo3

Articolo 95, paragrafo 4

Articolo 95, paragrafo 5

Articolo 96, paragrafo 1)

Articolo 96, paragrafo 2

Articolo 96, paragrafo 3

Articolo 96, paragrafo 4

Articolo 96, paragrafo 5

Articolo 96, paragrafo 6

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 97, paragrafo 3

Articolo 97, paragrafo 4

Articolo 97, paragrafo 5

Articolo 98, paragrafo 1

Articolo 98, paragrafo 2

Articolo 98, paragrafo 3

Articolo 98, paragrafo 4

Articolo 98, paragrafo 5

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 99, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 1

Articolo 100, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 3

Articolo 100, paragrafo 4

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 5

Articolo 100, paragrafo 6

Articolo 101, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 2

Articolo 101, paragrafo 3

Articolo 101, paragrafo 4

Articolo 102, paragrafo 1

Articolo 83, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo2

Articolo 103, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 103, paragrafo 2

Articolo 104

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 3

Articolo 105, paragrafo 4

Articolo 105, paragrafo 5

Articolo 106, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 4

Articolo 106, paragrafo 5

Articolo 107, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 1

Articolo 107, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 107, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 3

Articolo 108

Articolo 87

Articolo 109, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 109, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafi 2 e 4

Articolo 109, paragrafo 4

Articolo 109, paragrafo 5

Articolo 110

Articolo 90

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 1

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 113

Articolo 92

Articolo 114

Articolo 93

Articolo 115, paragrafo 1

Articolo 94, paragrafo 1

Articolo 115, paragrafo 2

Articolo 94, paragrafo 2

Articolo 115, paragrafo 3

Articolo 115, paragrafo 4

Articolo 115, paragrafo 5

Articolo 116

Articolo 95

Articolo 117

Articolo 96

Allegato I

Allegato

 


[1] Così rettificata in G.U.U.E. 23 aprile 2018, n. L 102 e in G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. L 126.