§ 86.5.555 - D.L. 4 febbraio 2022, n. 5.
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:04/02/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
Art. 2.  Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
Art. 3.  Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia
Art. 4.  Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa
Art. 5.  Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
Art. 6.  Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 86.5.555 - D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. [1]

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

(G.U. 4 febbraio 2022, n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

     Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

     Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

     Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

     Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

     Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

     Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

     Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

     Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

     Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

     Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

     Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

     1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

     b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

 

     Art. 2. Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

     «7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

 

     Art. 3. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

     9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

     b) all'articolo 13:

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-ter» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;

     2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter dell'articolo 9 e».

 

     Art. 4. Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

     1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».

 

     Art. 5. Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

     «Art. 9 quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

     2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

 

     Art. 6. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

     1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

     a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

     1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

     2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

     b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

     1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

     2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

     c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonchè nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

     1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

     2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

     3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

     4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

     5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

     6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 4 marzo 2022, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.