§ 15.6.77 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:05/11/2021
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 15.6.77 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 [1].

(G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e in particolare l'articolo 26;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

     Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, recante regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concernente regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

     Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130

     1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole:

     «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»;

     b) dopo l'articolo 7-quater, è aggiunto, in fine, il seguente titolo:

 

     «Titolo I-bis

     OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

 

     Capo I

     (Disposizioni di carattere generale)

 

     Art. 7 quinquies. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

     a) «obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;

     b) «attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;

     c) «attività liquide»: le attività indicate all'articolo 7-duodecies;

     d) «banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;

     e) «società cessionaria»: la società indicata all'articolo 7-septies;

     f) «patrimonio separato»: il patrimonio della società cessionaria costituito dalle attività cedute e dalle altre attività segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

     g) «programma di emissione»: il programma di attività relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;

     h) «deflusso netto di liquidità»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attività di copertura;

     i) «Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.

 

     Art. 7 sexies. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano all'emissione da parte delle banche di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di operazioni realizzate mediante:

     a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla banca emittente, alla società cessionaria di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-octies;

     b) l'erogazione alla società cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;

     c) la prestazione da parte della società cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.

 

     Art. 7 septies. (Società cessionaria). - 1. La società cessionaria ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 7-sexies.

     2. La società cessionaria si costituisce in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alla società cessionaria obblighi di segnalazione ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono.

     3. Alla società cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 7 octies. (Patrimonio separato). - 1. Alle operazioni di cui all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 6, comma 2, salvo quanto specificato nei commi seguenti.

     2. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria e le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell'articolo 7-novies, comma 2, lettera a), nonchè ogni altro credito maturato dalla società cessionaria nel contesto dell'operazione di cui all'articolo 7-sexies sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, inclusi quelli indicati all'articolo 7-decies, e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all'articolo 7-sexies, lettera b).

     3. Le disposizioni degli articoli 3, commi 2, 2-bis e 2-ter e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo.

     4. Alle cessioni di cui all'articolo 7-sexies non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alla società cessionaria e alla garanzia prestata dalla medesima società si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

 

     Capo II

     (Attivi idonei)

 

     Art. 7 novies. (Attivi idonei). - 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies sono considerati attivi idonei le seguenti categorie di attività:

     a) attività ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;

     b) attività liquide previste all'articolo 7-duodecies.

     2. Le attività ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli;

     b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione è successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;

     c) nel caso di attività ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività ammissibili;

     d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies.

     3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformità delle attività cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attività cedute nel patrimonio separato è adeguatamente documentata.

     4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attività nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneità, professionalità del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalità di verifica dell'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).

 

     Art. 7 decies. (Contratti derivati). - 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sono stipulati in forma scritta;

     b) sono adeguatamente documentati;

     c) hanno esclusivamente finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, il loro volume è adeguato in caso di riduzione dell'entità del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;

     d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);

     e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilità previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;

     f) i margini e le attività acquisite dalla società cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.

     2. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilità delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.

 

     Capo III

     (Requisiti di copertura e liquidità)

 

     Art. 7 undecies. (Requisiti di copertura). - 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che:

     a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     b) il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     c) gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura.

     2. Nel calcolo dei rapporti indicati al comma 1, la banca emittente si attiene ai criteri di seguito indicati:

     a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, non contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo;

     b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione indicati al comma 1, lettera b), possono essere calcolati anche in misura forfettaria;

     c) le attività liquide di cui all'articolo 7-duodecies contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che soddisfino le condizioni per essere qualificate attività ammissibili di cui all'articolo 7-novies, comma 1, lettera a);

     d) il calcolo degli interessi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato e di quelli dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere di cui al comma 1, lettera c), è effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili;

     e) i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-decies:

     1) sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera a);

     2) sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attività facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera b), al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformità a quanto previsto dalla parte 3, titolo II, capitolo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     3) sono inclusi nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c);

     f) le metodologie di calcolo del numeratore e del denominatore dei rapporti indicati al comma 1 sono basate sui criteri coerenti tra loro.

     3. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalità di calcolo dei requisiti di copertura e con riferimento al livello minimo di eccesso di garanzia ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

 

     Art. 7 duodecies. (Requisito per la riserva di liquidità). - 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attività facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidità pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi centottanta giorni.

     2. La riserva di liquidità di cui al comma 1 è composta dalle seguenti attività:

     a) attività liquide di elevata qualità ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami;

     b) esposizioni con durata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

     3. Le attività non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidità nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

     4. In caso di programmi di emissione che prevedano l'estensione della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 7-terdecies, il calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidità è basato sulla data ultima di scadenza.

 

     Art. 7 terdecies. (Scadenze estensibili). - 1. I programmi di emissione possono prevedere l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni nei seguenti casi:

     a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se la cessionaria non è in grado di adempiere al pagamento nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari o superiore a quello dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;

     b) attivazione da parte dell'autorità competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del testo unico bancario nei confronti della banca emittente;

     c) accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorità competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorità di risoluzione.

     2. L'attivazione di clausole di estensione della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente nè sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies.

     3. La possibilità di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per iscritto nella documentazione contrattuale che disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni momento la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite.

     4. Le informazioni fornite agli investitori sulla struttura delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite includono una descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese le condizioni di attivazione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.

     5. La banca emittente informa prontamente la Banca d'Italia in ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza.

     6. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alle modalità e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5.

 

     Capo IV

     (Obblighi della banca emittente e della società cessionaria)

 

     Art. 7 quaterdecies. (Garanzia della società cessionaria). - 1. La garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c), prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio separato, è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939, 1941, primo comma, 1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile.

     2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all'adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.

     3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, la società cessionaria provvede nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del testo unico bancario, la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la società cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.

     4. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i portatori delle obbligazioni bancarie garantite concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della stessa, per quanto residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1, con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel caso previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le controparti in derivati.

 

     Art. 7 quinquiesdecies. (Garanzia della banca emittente sui contratti derivati). - 1. In caso di incapienza del patrimonio separato della società cessionaria, la banca emittente risponde con il proprio patrimonio, per quanto ancora dovuto, delle obbligazioni assunte dalla società cessionaria nei confronti delle controparti in derivati previsti dall'articolo 7-decies.

     2. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, le controparti in derivati indicati all'articolo 7-decies concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con i creditori chirografari della banca emittente e con i portatori delle obbligazioni bancarie garantite nelle ripartizioni dell'attivo della stessa.

 

     Art. 7 sexiesdecies. (Società di controllo dell'aggregato di copertura). - 1. La banca emittente incarica un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del controllo, in via continuativa, sulla regolarità delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies e dell'articolo 7-septiesdecies e delle relative disposizioni attuative. La banca assicura alla società incaricata l'accesso alle informazioni necessarie per l'espletamento del proprio incarico.

     2. La società individuata al comma 1 soddisfa i requisiti, anche in termini di indipendenza e separatezza, previsti dalla Banca d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce causa di revoca dell'incarico.

     3. La società individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'articolo 52 del testo unico bancario.

 

     Art. 7 septiesdecies. (Informativa al pubblico). - 1. La banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi.

     2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.

     3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Capo V

     (Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite)

 

     Art. 7 octiesdecies. (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia esercita, in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo III, Capi I e II, del testo unico bancario.

     3. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del presente articolo è esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario e alla Banca d'Italia e alla Consob dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.

 

     Art. 7 noviesdecies. (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite). - 1. La Banca d'Italia autorizza il programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia quando risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'art. 7-octiesdecies. A tal fine, la Banca d'Italia verifica il rispetto almeno delle seguenti condizioni: (i) sia definito il programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite; (ii) le politiche, i processi e le metodologie, incluse quelle relative all'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, siano adeguate ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione; (iii) il personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di obbligazioni bancarie garantite disponga di adeguate qualifiche e competenze; (iv) sia assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente Titolo e dalle relative disposizioni attuative. Successivamente all'autorizzazione, la Banca d'Italia provvede ad includere l'informazione nell'albo indicato all'articolo 13 del testo unico bancario.

     2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 quando:

     a) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

     b) l'autorizzazione è stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

     3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle condizioni per il rilascio della autorizzazione prevista al comma 1.

 

     Art. 7 vicies. (Collaborazione tra autorità). - 1. Per l'esercizio dei poteri previsti dal presente Titolo, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità degli altri Stati membri designate ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 e, ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima direttiva nei casi ivi specificati.

 

     Art. 7 viciessemel. (Disciplina e procedura sanzionatoria). - 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del testo unico bancario, nonchè della società di controllo dell'aggregato di copertura e della società cessionaria, la Banca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinquies del testo unico bancario in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico bancario.

     2. Si applicano le disposizioni in materia di procedura previste dagli articoli 145 e 145-ter. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario.

 

     Capo VI

     (Marchio)

 

     Art. 7 viciesbis. (Marchio). - 1. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea».

     2. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo che soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».

     3. La lista delle obbligazioni che utilizzano il marchio indicato ai commi 1 e 2 è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia.

 

     Capo VII

     (Disposizioni fiscali)

 

     Art. 7 viciester. (Disposizioni fiscali). - 1. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui all'articolo 7-sexies come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

 

     Capo VIII

     (Obbligazioni bancarie collateralizzate)

 

     Art. 7 viciesquater. (Cessione di ulteriori crediti e titoli). - 1. Le disposizioni del presente Titolo e le relative disposizioni attuative si applicano, in quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni conformi allo schema previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute alla società cessionaria obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. I crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni previste al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-sexies.»

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono abrogati.

     2. Il regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2006, n. 310 del Ministero dell'economia e delle finanze , è abrogato.

     3. Il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213, è abrogato.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

     2. Le disposizioni attuative del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificate dal presente decreto, sono adottate entro l'8 luglio 2022.

     3. Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l'articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto.

     4. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2 si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione. Su queste obbligazioni, la Banca d'Italia esercita i poteri previsti dall'articolo 7-octiesdecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto.

     5. Fino alla data di entrata in vigore di disposizioni che consentano l'eliminazione della sovrapposizione, per i primi trenta giorni, del requisito di copertura di liquidità previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 e della riserva di liquidità del patrimonio separato prevista all'articolo 7-duodecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità previsto dallo stesso articolo 7-duodecies, comma 1, dovrà essere calcolato su un periodo che va dal trentunesimo al centottantesimo giorno successivo.

     6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 2, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite della legge 30 aprile 1999, n. 130, si intendono riferite alle disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, in quanto compatibili.

     7. Le obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 4 possono essere commercializzate come "obbligazione garantita" ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2021, n. 286.