§ 15.6.54 - D.M. 14 dicembre 2006, n. 310.
Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:14/12/2006
Numero:310


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Attività cedibili
Art. 3.  Rapporto massimo tra obbligazioni bancarie garantite e attività cedute
Art. 4.  Caratteristiche della garanzia
Art. 5.  Esclusione
Art. 6.  Disposizioni transitorie


§ 15.6.54 - D.M. 14 dicembre 2006, n. 310. [1]

Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

(G.U. 31 gennaio 2007, n. 25)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130;

     Visto in particolare, l'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dall'articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite;

     Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonchè le caratteristiche della garanzia concessa dalla società cessionaria;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

     Vista la Direttiva n. 2006/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 1999 recante determinazione dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie;

     Considerate le caratteristiche dell'attività svolta dalla società cessionaria;

     Sentita la Banca d'Italia;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006.

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2006.

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «obbligazioni bancarie garantite», i titoli emessi nell'ambito di operazioni disciplinate dall'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

     b) «crediti ipotecari residenziali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;

     c) «crediti ipotecari commerciali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad attività commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;

     d) «società cessionaria», la società cessionaria di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

     e) «Stati ammessi», gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica;

     f) «patrimonio separato», il patrimonio della società cessionaria costituito dai crediti, dai titoli e dalle somme corrisposte dai relativi debitori ovvero dalle controparti dei contratti derivati ed accessori, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

     g) «disciplina prudenziale - metodo standardizzato», le norme che regolano il metodo standardizzato di determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche a fronte del rischio di credito, di cui alla Direttiva 2006/48/CE;

     h) «garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito», la garanzia che consente di ridurre il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito di una o più esposizioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE.

 

     Art. 2. Attività cedibili

     1. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite possono essere cedute le seguenti categorie di attività e gli eventuali contratti accessori con finalità di copertura dei rischi finanziari insiti nelle medesime attività:

     a) crediti ipotecari residenziali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile;

     b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile;

     c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini:

     1. le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;

     2. le amministrazioni, pubbliche di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato, gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. Tali crediti e titoli possono essere ceduti nei limiti del 10 per cento del valore nominale delle attività presenti nel patrimonio separato;

     d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:

     1. i relativi crediti cartolarizzati siano costituiti, in misura non inferiore al 95 per cento, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

     2. siano soggetti ad una ponderazione del rischio non superiore al 20% ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato.

     2. Per i crediti di cui alle lettere a) e b), devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi.

     3. La successiva integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, è effettuata con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, mediante:

     1. la cessione di ulteriori attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1;

     2. la costituzione di depositi presso banche aventi sede legale in uno Stato ammesso o in Stati ai quali si applichi la ponderazione dello zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato;

     3. la cessione di titoli emessi dalle medesime banche con scadenza residua non superiore ad un anno.

     4. La successiva integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato, mediante le attività di cui ai numeri 2 e 3 del comma 3, può avvenire nei limiti del 15% del valore nominale delle attività facenti parte nel patrimonio separato.

 

     Art. 3. Rapporto massimo tra obbligazioni bancarie garantite e attività cedute

     1. Fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la banca cedente e la banca emittente devono assicurare in via continuativa, per l'intera durata dell'operazione, che:

     1. il valore nominale complessivo delle attività facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     2. il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     3. gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

 

     Art. 4. Caratteristiche della garanzia

     1. La garanzia prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del patrimonio separato, è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata ed autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941, comma 1 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2 (Escussione preventiva), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.

     2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all'adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.

     3. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. Nei limiti dei poteri attribuiti dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente comma.

     4. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la società cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.

 

     Art. 5. Esclusione

     1. Nei confronti della società cessionaria non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 1999, recante determinazione dei requisiti patrimoniali degli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva 2006/48/CE, le attività cedibili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) sono individuate come segue:

     a) crediti ipotecari residenziali soggetti ad una ponderazione del 50% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;

     b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo del credito in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60 per cento del valore dell'immobile;

     c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini: le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;

     d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:

     1. il rimborso non è subordinato ad altri titoli emessi nell'ambito della medesima operazione;

     2. i relativi crediti cartolarizzati sono costituiti, in misura non inferiore al 95%, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.