§ 4.4.137 - L.R. 30 novembre 2021, n. 53.
Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/11/2021
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Finanziamento al governo sostenibile del territorio
Art. 3.  Destinazione del finanziamento
Art. 4.  Programma degli interventi
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.4.137 - L.R. 30 novembre 2021, n. 53.

Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata

(B.U. 2 dicembre 2021, n. 84 - S.O.)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di promuovere il governo sostenibile del territorio, la Regione promuove la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, per il mantenimento e il ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane.

 

     Art. 2. Finanziamento al governo sostenibile del territorio

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, dato l’elevato carico urbanistico che incide sul territorio delle città capoluogo di Potenza e Matera, stanzia per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 un finanziamento annuale complessivo di 4 milioni di euro per gli interventi di cui all’articolo 3, così ripartito:

a) 2 milioni di euro alla città di Potenza;

b) 2 milioni di euro alla città di Matera.

2. La Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone apposito bando per la concessione di contributi ai comuni anche associati tra di loro, esclusi quelli di cui al comma 1, per gli interventi di cui all’articolo 3 nel limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

     Art. 3. Destinazione del finanziamento

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione finanzia interventi in ambito urbano e periurbano di:

a) ricostituzione di habitat naturali o semi naturali;

b) manutenzione e recupero della connettività degli elementi della rete ecologica anche a scala locale;

c) recupero, valorizzazione e ampliamento di parchi esistenti e giardini storici;

d) creazione di parchi urbani e rinaturalizzazione argini di fiume;

e) creazione di infrastrutture verdi e recupero di sedi tratturali, di sentieri, di cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata;

f) valorizzazione delle aree in cui ricadono alberi monumentali;

g) nuova piantumazione del verde ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e di valorizzazione in aree esistenti già destinate a tal fine;

h) sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano, individuate come dotazione territoriale di standard ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

i) riqualificazione paesaggistica di aree degradate o abbandonate;

j) mitigazione del rumore, degli odori molesti;

k) limitazione dell’impatto luminoso;

l) adeguamento di infrastrutture di collettamento e depurazione di scarichi;

m) miglioramento e meccanizzazione, anche digitale, dei processi e delle attrezzature per l’implementazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. In nessun caso i finanziamenti di cui all’articolo 2 possono avere destinazione difforme da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, o essere destinati a interventi non conformi alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [1].

 

     Art. 4. Programma degli interventi

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1 dell’articolo 2, i Comuni di Potenza e di Matera, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano all’ufficio regionale competente in materia un programma analitico degli interventi e relativo dettaglio di utilizzo delle risorse.

2. Entro i successivi trenta giorni, l’ufficio regionale competente, previa istruttoria, trasmette alla Giunta regionale il programma di cui al comma 1 per l’approvazione.

3. L’ufficio regionale competente in materia eroga il contributo in due fasi:

a) cinquanta per cento dell’importo complessivo entro trenta giorni dalla approvazione del programma;

b) cinquanta per cento a saldo finale entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento.

4. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, i comuni di Potenza e Matera inviano all’ufficio regionale competente il consuntivo dei lavori svolti per la verifica, il controllo ed il monitoraggio.

5. Per il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 2 le modalità di erogazione, di monitoraggio e controllo sono stabiliti dall’avviso pubblico.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. La copertura degli oneri derivanti dalla approvazione della presente legge è assicurata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, con le risorse stanziate con il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nell’ambito della Missione 09 e Programma 02.

2. Per gli anni successivi, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.