§ 80.9.1177 - D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140.
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/06/2021
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 6.  Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 7.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 9.  Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 10.  Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 11.  Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 12.  Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 13.  Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 14.  Inserimento della Tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Art. 15.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1177 - D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140.

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(G.U. 8 ottobre 2021, n. 241)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica», e in particolare l'articolo 1, comma 5-quater;

     Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 31, comma 4-bis;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 10, comma 1-bis;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l'articolo 11, comma 1, il quale proroga al 31 luglio 2021 alcuni termini elencati nell'allegato 2, tra cui il termine fissato dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45, 46 e 47;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

     Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», e, in particolare, l'articolo 22 che, nel dettare disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede al comma 4 che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità», e in particolare gli articoli 3 e 4-bis;

     Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 899;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

     Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 23 dicembre 2020 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

     b) la lettera c) è soppressa;

     c) alla lettera d), le parole «due posti» sono sostituite dalle seguenti: «un posto»;

     d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e quaranta presso le direzioni generali.»;

     2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è conferito dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alle attività di audit e dei controlli interni.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera f), le parole «Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»;

     2) le lettere h) e i) sono soppresse;

     3) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

     «r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attività connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     r-quinquies) svolge le attività di audit interno orientate al miglioramento della gestione;

     r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»;

     b) al comma 3, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     c) il comma 6 è soppresso.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa»;

     b) al comma 1:

     1) nell'alinea, le parole «, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari -» sono sostituite dalle seguenti: «e l'innovazione organizzativa» e la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalità della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo;»;

     3) le lettere b), m), n) e o) sono soppresse;

     4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) svolge le attività amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale;»;

     5) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attività formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalità del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;»;

     6) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»;

     b) al comma 1:

     1) nell'alinea, le parole «dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro»;

     2) alla lettera c), le parole «, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico» sono soppresse;

     3) le lettere e) e u) sono soppresse;

     4) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) supporta il responsabile per la transizione digitale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»;

     5) alla lettera r), le parole «dei beni informatici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

     6) dopo la lettera v), sono inserite le seguenti:

     «v-bis) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione;

     v-ter) cura la logistica delle sedi del Ministero nonchè la gestione delle relative spese di locazione;

     v-quater) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici del Ministero e attua le relative procedure;

     v-quinquies) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale non assegnate espressamente ad altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

     v-sexies) coordina, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, le attività di prevenzione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;».

     c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo è individuato quale responsabile per la transizione al digitale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, la parola «sei» è sostituita dalla parola «cinque»;

     b) le lettere b), p), q) e r) sono soppresse;

     c) alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;

     d) dopo la lettera v) è inserita la seguente: «v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarità dei rapporti di lavoro.».

 

     Art. 6. Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6 bis. (Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     b) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè di assicurazione contro gli infortuni domestici;

     c) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     d) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     e) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti;

     f) gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

     g) gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonchè per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

     h) coadiuva il Segretariato generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

     i) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

     2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

     Art. 6 ter. (Direzione generale delle politiche attive del lavoro). - 1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

     b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

     c) garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonchè alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

     d) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r-bis) e anche avvalendosi degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.);

     e) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

     f) supporta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'espressione del parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

     g) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono conferiti all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;

     h) coordina, in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;

     i) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

     l) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

     m) svolge gli adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;

     n) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

     o) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

     p) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     q) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

     r) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

     s) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

     t) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

     u) svolge le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

     v) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Direzione generale degli ammortizzatori sociali»;

     b) al comma 1:

     1) nell'alinea, le parole «e della formazione» sono soppresse e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro»;

     2) le lettere a) e b), nonchè le lettere da o) a v) sono soppresse;

     3) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;»;

     4) dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, la parola «sei» è sostituita dalla parola «cinque»;

     b) alla lettera f), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali»;

     c) la lettera n) è soppressa.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

     b) al comma 1:

     1) nell'alinea, le parole «per l'inclusione e le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

     2) alla lettera b), le parole «il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,» sono soppresse;

     3) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) è responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro;»;

     4) alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;

     5) alla lettera g), le parole «le politiche per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «le politiche sociali per l'infanzia»;

     6) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) è responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;»;

     7) la lettera i) è soppressa;

     8) alla lettera l), le parole «del Casellario dell'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema informativo unitario dei servizi sociali».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle politiche attive del lavoro»;

     b) alla lettera c), le parole «ai flussi dei lavoratori stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri»;

     c) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47»;

     d) alla lettera h), le parole «e comunitari» sono soppresse;

     e) dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attività dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) promuove, sviluppa e sostiene le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;»;

     b) alla lettera c), le parole «, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore» sono soppresse;

     c) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     «c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

     c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;»;

     d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

     e) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) coordina le attività del Consiglio nazionale del terzo settore;»;

     f) alla lettera f), le parole «e all'imprenditoria sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A.».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, le parole «di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione,» sono soppresse.

 

     Art. 14. Inserimento della Tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, è aggiunta l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 15. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquantuno posti funzione, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono ripartiti i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'ambito delle strutture in cui si articola il Ministero.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

     2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 1, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

     3. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è efficace a decorrere dal 1° ottobre 2021. Fino a tale data, in luogo della Tabella A allegata al presente decreto, resta in vigore la tabella di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e i posti funzione di livello dirigenziale non generale incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati in numero pari a cinque.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2021  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2480

 

     Allegato

 

     TABELLA A

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali e aree

Dotazione organica

Dirigenti

 

Dirigenti 1ˆ fascia

12*

Dirigenti 2ˆ fascia

51

Terza Area

670

Seconda Area

442

Prima Area

22

TOTALE COMPLESSIVO

1.197

 

* oltre a tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, così ripartite:

- 5 Dirigenti di 1ˆ fascia componenti del collegio dei sindaci dell'INPS;

- 4 Dirigente di 1ˆfascia componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.