§ 93.15.85 - D.L. 1 aprile 2021, n. 45.
Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:01/04/2021
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
Art. 2.  Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà
Art. 3.  Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.15.85 - D.L. 1 aprile 2021, n. 45. [1]

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

(G.U. 1 aprile 2021, n. 79)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4;

     Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 998;

     Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in particolare, l'articolo 19-ter;

     Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in particolare l'articolo 1, comma 5-bis;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 6, comma 19;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 205;

     Considerata la necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone ealla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale;

     Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

     1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni [2].

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

 

     Art. 2. Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà

     1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021» [3].

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia

     1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti [4].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 maggio 2021, n. 75.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.