§ 93.3.140 - D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:05/08/2010
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di trasporto
Art. 2.  Disposizioni in materia finanziaria
Art. 3.  Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo
Art. 3 bis.  (Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo).
Art. 3 ter.  (Interpretazione autentica).
Art. 3 quater.  (Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto).
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.3.140 - D.L. 5 agosto 2010, n. 125. [1]

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

(G.U. 6 agosto 2010, n. 182)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di trasporto

     1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonchè al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

     2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

     3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

     5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Siciha regionale marittima Spa:

     a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;

     b) il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);

     c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);

     d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;

     e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera b);

     f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui alla lettera b);

     g) all'articolo 19-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

     "24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da i a 15 sono esenti da imposizione fiscale" [2].

     5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009 [3].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria

     1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

     1-bis. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [4].

     1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione [5].

     1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro," [6].

     1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" [7].

     1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" [8].

     2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale [9].

     2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale [10].

     2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (1-EP), nonchè dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 [11].

 

     Art. 3. Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3 bis. (Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo). [12]

     1. Per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3 ter. (Interpretazione autentica). [13]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 3 quater. (Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto). [14]

     1. All'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato 1

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Bilancio 2010 - (migliaia di Euro)

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

28.414

8.074

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

3.787

1.367

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

89

0

004 L'Italia in Europa e nel mondo

48

0

007 Ordine pubblico e sicurezza

357

0

008 Soccorso civile

258

258

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

417

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

646

646

015 Comunicazioni

165

165

022 Istruzione scolastica

942

942

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.588

1.586

025 Politiche previdenziali

24

24

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

14.506

958

030 Giovani e sport

1.942

809

031 Turismo

610

610

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2.145

0

033 Fondi da ripartire

890

711

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.544

2.143

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

4

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

51

23

012 Regolazione dei mercati

242

63

015 Comunicazioni

668

661

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

849

815

017 Ricerca e innovazione

3

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0

0

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale

73

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

54

0

033 Fondi da ripartire

599

582

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

703

191

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

18

13

025 Politiche previdenziali

9

6

026 Politiche per il lavoro

495

56

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

47

0

033 Fondi da ripartire

134

115

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3.143

80

006 Giustizia

3.103

73

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

15

1

033 Fondi da ripartire

25

6

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

4.584

3.104

004 L'Italia in Europa e nel mondo

4.457

3.104

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

126

0

033 Fondi da ripartire

2

0

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

10.698

8.507

004 L'Italia in Europa e nel mondo

65

0

017 Ricerca e innovazione

131

39

022 Istruzione scolastica

5.688

4.376

023 istruzione universitaria

2.505

1.925

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

45

0

033 Fondi da ripartire

2.264

2.166

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

10.750

1.458

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

233

0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

23

3

007 Ordine pubblico e sicurezza

6.581

98

008 Soccorso civile

1.233

1

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1.176

140

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

288

0

033 Fondi da ripartire

1.215

1.215

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE

1.734

1.501

017 Ricerca e innovazione

26

1

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.459

1.321

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

40

0

033 Fondi da ripartire

209

179

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3.054

1.552

007 Ordine pubblico e sicurezza

403

51

013 Diritto alla mobilità

710

188

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

127

97

017 Ricerca e innovazione

55

55

019 Casa e assetto urbanistico

1.156

1.155

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

45

0

033 Fondi da ripartire

559

6

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

10.597

4.276

005 Difesa e sicurezza del territorio

6.427

171

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

89

24

033 Fondi da ripartire

4.081

4.081

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1.080

313

007 Ordine pubblico e sicurezza

82

0

008 Soccorso civile

139

59

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

683

249

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

102

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

12

0

033 Fondi da ripartire

62

5

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

4.365

4.048

017 Ricerca e innovazione

56

0

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

3.608

3.376

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

5

0

033 Fondi da ripartire

696

672

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

1.333

1.112

017 Ricerca e innovazione

174

150

020 Tutela della salute

859

724

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

61

0

033 Fondi da ripartire

239

239

Totale

83.000

36.357

 

 

 

 

Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonchè disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione alle Esposizioni internazionali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di trasporto

     1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonchè al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

     2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

     3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

     5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria

     1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

     2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

 

Art. 3. Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato 1

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Bilancio 2010 - (migliaia di Euro)

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

28.414

8.074

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

3.787

1.367

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

89

0

004 L'Italia in Europa e nel mondo

48

0

007 Ordine pubblico e sicurezza

357

0

008 Soccorso civile

258

258

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

417

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

646

646

015 Comunicazioni

165

165

022 Istruzione scolastica

942

942

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.588

1.586

025 Politiche previdenziali

24

24

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

14.506

958

030 Giovani e sport

1.942

809

031 Turismo

610

610

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2.145

0

033 Fondi da ripartire

890

711

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.544

2.143

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

4

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

51

23

012 Regolazione dei mercati

242

63

015 Comunicazioni

668

661

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

849

815

017 Ricerca e innovazione

3

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0

0

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale

73

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

54

0

033 Fondi da ripartire

599

582

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

703

191

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

18

13

025 Politiche previdenziali

9

6

026 Politiche per il lavoro

495

56

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

47

0

033 Fondi da ripartire

134

115

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3.143

80

006 Giustizia

3.103

73

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

15

1

033 Fondi da ripartire

25

6

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

4.584

3.104

004 L'Italia in Europa e nel mondo

4.457

3.104

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

126

0

033 Fondi da ripartire

2

0

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

10.698

8.507

004 L'Italia in Europa e nel mondo

65

0

017 Ricerca e innovazione

131

39

022 Istruzione scolastica

5.688

4.376

023 istruzione universitaria

2.505

1.925

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

45

0

033 Fondi da ripartire

2.264

2.166

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

10.750

1.458

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

233

0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

23

3

007 Ordine pubblico e sicurezza

6.581

98

008 Soccorso civile

1.233

1

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1.176

140

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

288

0

033 Fondi da ripartire

1.215

1.215

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE

1.734

1.501

017 Ricerca e innovazione

26

1

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.459

1.321

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

40

0

033 Fondi da ripartire

209

179

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3.054

1.552

007 Ordine pubblico e sicurezza

403

51

013 Diritto alla mobilità

710

188

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

127

97

017 Ricerca e innovazione

55

55

019 Casa e assetto urbanistico

1.156

1.155

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

45

0

033 Fondi da ripartire

559

6

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

10.597

4.276

005 Difesa e sicurezza del territorio

6.427

171

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

89

24

033 Fondi da ripartire

4.081

4.081

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1.080

313

007 Ordine pubblico e sicurezza

82

0

008 Soccorso civile

139

59

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

683

249

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

102

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

12

0

033 Fondi da ripartire

62

5

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

4.365

4.048

017 Ricerca e innovazione

56

0

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

3.608

3.376

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

5

0

033 Fondi da ripartire

696

672

 

 

Ministero

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

Missione

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

1.333

1.112

017 Ricerca e innovazione

174

150

020 Tutela della salute

859

724

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

61

0

033 Fondi da ripartire

239

239

Totale

83.000

36.357

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 ottobre 2010, n. 163.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 21 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 336, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2013, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 52, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.