§ 71.3.248 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:02/02/2021
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo
Art. 3.  Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo
Art. 4.  Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
Art. 5.  Autorità competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati
Art. 6.  Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati
Art. 7.  Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati
Art. 8.  Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71
Art. 9.  Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo
Art. 10.  Sedi dei procuratori europei delegati
Art. 11.  Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati
Art. 12.  Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati
Art. 13.  Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento.
Art. 14.  Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea
Art. 15.  Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo
Art. 16.  Contrasti di competenza
Art. 17.  Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento
Art. 17 bis.  (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea).
Art. 18.  Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento
Art. 19.  Assunzione di procedimenti della Procura europea
Art. 20.  Disposizioni finanziarie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 71.3.248 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

(G.U. 5 febbraio 2021, n. 30)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 4, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

     Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento».

 

     Art. 2. Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo

     1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 16 del regolamento e dal presente decreto.

     3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di età e hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.

     4. I candidati allegano alla dichiarazione di disponibilità ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2.

     5. Le dichiarazioni di disponibilità sono immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia.

     6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilità nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, può formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione.

     7. Nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata. Quando non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 6, la delibera ne indica specificamente le ragioni. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione dei nominativi dei candidati al Consiglio dell'Unione europea.

 

     Art. 3. Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo

     1. Il magistrato nominato al posto di procuratore europeo dal Consiglio dell'Unione europea è collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo non è computato nel termine decennale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

     2. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia a suo favore.

 

     Art. 4. Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento

     1. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della giustizia, acquisito ogni utile elemento conoscitivo, anche di natura statistica, concernente i reati attribuiti alla competenza della Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini ad essi relative, i tempi medi di definizione, la dislocazione sul territorio nazionale degli uffici di procura presso cui i procedimenti sono iscritti e l'eventuale sussistenza di profili di connessione con fenomeni di criminalità organizzata, formula una proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati e la trasmette, unitamente agli elementi conoscitivi acquisiti, al Consiglio superiore della magistratura.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere sulla proposta formulata ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione. Scaduto tale termine, il Ministro della giustizia procede alla negoziazione dell'accordo di cui al comma 1 e, all'esito, alla adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1. Quando non accoglie le osservazioni o la proposta alternativa formulate dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia ne indica specificamente le ragioni nella proposta che sottopone al procuratore capo europeo.

     4. L'accordo concluso con il procuratore capo europeo ai sensi del comma 1 è comunicato senza ritardo dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per le modifiche dell'accordo di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Autorità competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati

     1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo è accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonchè alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.

     3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di età e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità [1].

     4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilità in relazione a una o più delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonchè il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione [2].

     5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 [3].

     6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [4].

     7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.

 

     Art. 6. Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati

     1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilità manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione [5].

     2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1 e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione [6].

     3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze [7].

     4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.

     5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia:

     a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento;

     b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.

 

     Art. 7. Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati

     1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale.

     2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualità di procuratore europeo delegato è computato ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianità di servizio.

     3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, è integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea [8].

 

     Art. 8. Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71

     1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto, con l'inclusione, alla lettera L), dei magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.

 

     Art. 9. Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo

     1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 [9].

     2. Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione.

     3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nè all'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale.

     4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo esercita le funzioni requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

     Art. 10. Sedi dei procuratori europei delegati

     1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformità alle previsioni dell'accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

     2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianità e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, le unità di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilità, da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione [10].

     4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

     5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.

 

     Art. 11. Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati

     1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:

     a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;

     b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;

     c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;

     d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4.

     2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [11].

 

     Art. 12. Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati

     1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo [12].

     2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo.

     3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

 

     Art. 13. Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento.

     1. Quando è fondato su motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato può essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo.

     2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare [13].

     3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione.

     4. La richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.

     5. L'azione disciplinare non può comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilità del magistrato è stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile.

     6. Quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti.

     7. La documentazione di cui al comma 6 è utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni è ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze.

     8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di quella già eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto.

 

     Art. 14. Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea

     1. Le comunicazioni di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale, le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato.

     2. Quando riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di uno dei reati di cui al comma 1, il pubblico ministero provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 335, primo comma, del codice di procedura penale, se la Procura europea non ha già comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi è comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito.

     3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero dispone l'annotazione della notizia di reato in apposito registro, tenuto in forma automatizzata, che il Ministro della giustizia istituisce con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     4. Quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla annotazione prevista dal comma 3, il pubblico ministero procede immediatamente agli adempimenti previsti dall'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

     5. Il pubblico ministero informa la Procura europea dell'iscrizione del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari ai sensi del comma 2.

 

     Art. 15. Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo

     1. Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

     2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo.

 

     Art. 16. Contrasti di competenza

     1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione è l'autorità competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o più procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.

     2. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale.

 

     Art. 17. Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento

     1. Ai fini di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento, i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.

     2. Nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci.

 

     Art. 17 bis. (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea). [14]

     1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonchè ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.

     2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalità di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.

 

     Art. 18. Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento

     1. Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorità competente è il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     2. Il procuratore generale presso la corte di cassazione dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte.

 

     Art. 19. Assunzione di procedimenti della Procura europea

     1. Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

TABELLA B

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

440

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

9.621

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

10.751

 


[1] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[2] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[5] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[7] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[10] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[12] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[13] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 maggio 2023, n. 54.