§ 71.3.257 - D.Lgs. 4 maggio 2023, n. 54.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:04/05/2023
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 71.3.257 - D.Lgs. 4 maggio 2023, n. 54.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

(G.U. 19 maggio 2023, n. 116)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

     Visto l'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con il quale sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

     «Art. 17 bis. (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea). - 1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonchè ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.

     2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalità di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.