§ 5.4.41 - L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.
Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:16/12/2020
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.
Art. 2.  Rilascio concessioni demaniali marittime.
Art. 3.  Informatizzazione delle procedure per la richiesta di concessioni e autorizzazioni in materia di demanio marittimo.
Art. 4.  Decentramento e semplificazione delle procedure amministrative.
Art. 5.  Disposizioni per garantire il libero accesso e la libera fruizione del mare.
Art. 6.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 7.  Norme in materia di sostegno della mobilità.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.4.41 - L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità.

(G.U.R. 21 dicembre 2020, n. 63)

 

Art. 1. Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni, le parole "entro il 31 agosto 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2021".

2. Fino alla data indicata al comma 1 l'Amministrazione regionale non adotta provvedimenti repressivi e/o sanzionatori correlati alla scadenza del titolo concessorio.

 

     Art. 2. Rilascio concessioni demaniali marittime.

1. Nelle more dell'approvazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per una durata di sei anni, purché coerenti con le previsioni del piano di utilizzo già adottato in via preliminare dal Consiglio comunale ed in corso di approvazione. Qualora le nuove concessioni demaniali marittime siano in contrasto con i piani di utilizzo (PUDM) successivamente approvati, l'ente concedente assegna un termine, non inferiore a novanta giorni, entro cui il concessionario può inoltrare istanza al fine di rendere coerente la concessione demaniale marittima con il PUDM approvato. Se il concessionario non vi provvede nel termine assegnato ovvero se la concessione non risulti adeguabile alle previsioni del PUDM, la concessione è revocata.

1-bis. Attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

2. Le richieste inerenti all'occupazione di nuove aree demaniali sono corredate dall'attestazione di coerenza con le previsioni del PUDM approvato ovvero già adottato ed in corso di approvazione definitiva, rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio. Le istanze non corredate della predetta attestazione sono inammissibili.

3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è consentito esclusivamente previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

 

     Art. 3. Informatizzazione delle procedure per la richiesta di concessioni e autorizzazioni in materia di demanio marittimo.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2021, le nuove istanze per l'utilizzo del demanio marittimo, del mare territoriale, delle pertinenze demaniali marittime, nonché per modificare autorizzazioni esistenti o per richiedere, a qualunque titolo, autorizzazioni in materia di demanio marittimo, sono presentate al Dipartimento regionale dell'ambiente, esclusivamente per via telematica, attraverso il "Portale demanio marittimo".

2. Al fine di consentire la trattazione per via telematica, attraverso il "Portale demanio marittimo", di tutte le istanze per l'utilizzazione del demanio marittimo, del mare territoriale, delle pertinenze demaniali marittime, nonché per modificare autorizzazioni esistenti o per richiedere, a qualunque titolo, autorizzazioni in materia di demanio marittimo, già presentate all'amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2020, i richiedenti provvedono a confermare l'interesse attraverso il medesimo portale entro il 30 giugno 2021.

 

     Art. 4. Decentramento e semplificazione delle procedure amministrative.

1. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione demaniale marittima sono adottati dal dirigente responsabile della struttura territoriale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'ambiente.

2. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede, attraverso la struttura competente, al coordinamento e al monitoraggio delle attività amministrative degli uffici territoriali e cura gli adempimenti fiscali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Disposizioni per garantire il libero accesso e la libera fruizione del mare.

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 251 e 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e successive modificazioni, ai fini del rispetto del diritto di accesso al mare, è fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire l'accesso ed il transito, libero e gratuito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

 

     Art. 6. Abrogazione e modifiche di norme.

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f bis) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione;

f ter) ricettività diffusa e ricettività "on air''.";

b) all'articolo 1, il comma 1-ter è abrogato;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole "e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione" sono soppresse;

d) all'articolo 1, comma 3, le parole "Le concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza tacitamente rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2." sono soppresse;

e) all'articolo 4, il comma 3-bis è abrogato;

f) all'articolo 4, comma 3-ter, le parole "entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2021".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 si applicano anche per l'anno 2021.

 

     Art. 7. Norme in materia di sostegno della mobilità.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie nel settore dei trasporti e di sostenere i soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza nonché i titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette, che non possono usufruire del contributo previsto dall'Avviso sulla linea 3.1.1.5 del PO FESR 2014-2020, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare un sussidio economico nella misura massima di euro 2.750,00 cadauno.

2. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite l'ammontare e le modalità per la concessione del sussidio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, una spesa nella misura massima di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 69 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 luglio 2021, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2022, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, L.R. 17/2021.