§ 5.3.490 - L.R. 12 maggio 2020, n. 10.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/05/2020
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Riduzione autorizzazioni di spesa.
Art. 2.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 3.  Stato di previsione della spesa.
Art. 4.  Allegati.
Art. 5.  Totale generale del bilancio triennale.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.490 - L.R. 12 maggio 2020, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.

(G.U.R. 14 maggio 2020, n. 28 - S.O. n. 15)

 

Art. 1. Riduzione autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa di seguito riportate sono ridotte per gli importi a fianco delle stesse indicati.

 

Norma di riferimento

Missione

Programma

Titolo

Amm.ne

Rubrica

Capitolo

Denominazione

Riduzione anno 2020

L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni

18

1

1

7

3

191301

CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI

130.286.639,72

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 L.R. 22 febbraio 2019, 1, articolo 9, comma 2 - Tabella G

10

2

1

8

2

476521

SPESE PER L'ESPLETA-MENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

23.524.388,83

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

153.811.028,55

 

2. La riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è da operarsi interamente a valere sulle trimestralità di cui al comma 4 della medesima legge ricadenti nell'esercizio finanziario 2020.

3. Per l'anno 2020, nelle more della determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ai fini della parifica del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, la complessiva somma di curo 40.000.000,00 è portata in riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, per le finalità dell'articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746). La riduzione di cui al presente comma è ripristinata, con deliberazione della Giunta regionale, mediante utilizzo dell'importo di euro 40.000.000,00 del disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione (capitolo 000001), a seguito dell'avvenuta approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 con legge regionale da cui risulta il recupero delle quote dell'esercizio 2019 del disavanzo finanziario ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 [1].

4. Per l'anno 2020, nelle more della ricognizione del grado di soccombenza della Regione nei contenziosi, la somma di euro 20.000.000,00 è portata in riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2018 per le finalità dell'articolo 47, comma 8, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746). Le risorse derivanti dalla predetta ricognizione, nei limiti dell'importo di euro 20.000.000,00, con deliberazione della Giunta regionale sono destinate al ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma.

5. L'amministrazione regionale apporta le conseguenti modifiche agli allegati al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020/2022.

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, articolo 9, comma 1 - Tabella A - Fondo speciale (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) è ridotta dell'importo di euro 787.000,00 nell'anno 2020 e di euro 721.226.130,84 nell'anno 2021.

7. All'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2020";

b) al comma 4 le parole "l'anno 2019" sono sostituite dalle parole "l'anno 2020" e le parole "22.750 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "50.411.177,00 euro".

8. La riduzione operata al comma 1 del presente articolo alla Missione 18, Programma 1, capitolo 191301 è comprensiva degli effetti derivanti dalla modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2017 di cui al comma 7.

9. All'articolo 7 della legge regionale n. 8/2017 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009, ridotta ai sensi del presente articolo ed imputata all'anno 2020 con la medesima legge, è differita all'anno 2024.".

10. Per l'anno 2020, la spesa di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 8/2018 trova riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 per i corrispondenti interventi.

 

     Art. 2. Stato di previsione dell'entrata.

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

 

     Art. 3. Stato di previsione della spesa.

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

 

     Art. 4. Allegati.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la nota integrativa (allegato 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).

 

     Art. 5. Totale generale del bilancio triennale.

1. È approvato in 20.953.627.414,95 euro in termini di competenza ed in 23.820.574.246,54 curo in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.

2. È approvato in 19.495.970.885,54 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

3. È approvato in 18.860.441.433,85 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2020.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2020, n. 18.