§ 2.7.34 - L.R. 3 marzo 2020, n. 4.
Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.7 igiene pubblica
Data:03/03/2020
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità, oggetto e principi della disciplina.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici.
Art. 4.  Sale del rito civile.
Art. 5.  Aree speciali dei cimiteri.
Art. 6.  Funzioni amministrative e di vigilanza.
Art. 7.  Regolamenti comunali.
Art. 8.  Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.
Art. 9.  Decesso per malattia infettiva e diffusiva.
Art. 10.  Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di cremazione.
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per il commiato.
Art. 13.  Attività funeraria.
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.  Norma finale.


§ 2.7.34 - L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.

(G.U.R. 6 marzo 2020, n. 12 - S.O. n. 7)

 

Art. 1. Finalità, oggetto e principi della disciplina.

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua, in particolare, i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la normativa statale;

c) regolamenta le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dell'attività funeraria.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni di cui alla presente lettera è da considerarsi corrispondentemente abbreviato [1];

d) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal comune sia dall'azienda sanitaria provinciale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

e) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 12 e 13, che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera d);

f) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali e la realizzazione di manufatti al loro interno, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie provinciali, che sono tenuti a fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni;

b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali, sono individuati i criteri generali in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e della presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici.

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. [Nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale [2]].

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, i comuni hanno facoltà di assumere la gestione di strutture per il commiato.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Sale del rito civile.

1. Le amministrazioni locali sono obbligate a mettere a disposizione dei cittadini delle sale, all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque per non oltre due ore.

 

     Art. 5. Aree speciali dei cimiteri.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano domanda.

2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli animali di affezione, in conformità all'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15.

 

     Art. 6. Funzioni amministrative e di vigilanza.

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

 

     Art. 7. Regolamenti comunali.

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale competente.

 

     Art. 8. Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie provinciali garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria provinciale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medi ci di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

 

     Art. 9. Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione (DPI) per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

 

     Art. 10. Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12.

2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione.

5. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire in feretro sigillato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. [Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro [3]].

10. [All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione] [4].

11. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso.

12. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 2 e 4.

13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente l'attività funeraria ovvero una o più delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 13.

14. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e dalla presente legge.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di cremazione.

1. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. È consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.";

c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.".

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per il commiato.

1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole "spazi per il commiato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "strutture per il commiato".

2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis. Caratteristiche delle strutture per il commiato

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;

f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.".

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole "degli spazi per il commiato" sono sostituite dalle parole "delle strutture per il commiato.".

 

     Art. 13. Attività funeraria.

1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) eventuale gestione di strutture per il commiato.

2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;

b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;

d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.

6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

 

     Art. 14. Norme transitorie. [5]

1. Le imprese che esercitano l'attività funeraria di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal medesimo articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla presentazione della segnalazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria e di cremazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

 

     Art. 15. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

[2] Periodo soppresso dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

[3] Periodo soppresso dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

[5] Il termine di cui al presente articolo è stato differito al 31 marzo 2022 dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.