§ 1.4.239 - L.R. 20 luglio 2020, n. 16.
Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:20/07/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo Forestale della Regione siciliana.
Art. 2.  Applicazione articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di attività funeraria.
Art. 5.  Norma finale.


§ 1.4.239 - L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.

(G.U.R. 24 luglio 2020, n. 40 - S.O. n. 25)

 

Art. 1. Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo Forestale della Regione siciliana.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, il dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana è autorizzato ad assumere, mediante concorso pubblico per esami, nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato con riferimento alla dotazione organica di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'accesso al Corpo è subordinato al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso è ammesso un numero di candidati stabilito nel bando di indizione del concorso [1].

3. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.

4. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del Comando del Corpo Forestale.

5. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio ragguagliato mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.

6. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esisto positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilito in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per le finalità assunzionali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2020, la spesa di euro 793.732,00 per il 2021 e la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2022, cui si provvede a valere sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 [2].

9. [Il rinvio dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 alle "norme in atto in vigore" deve intendersi riferito a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 4/2007] [3].

10. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2007 è aggiunto il seguente periodo: "L'adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, è definito in sede di contrattazione sindacale. La spesa occorrente per il pagamento delle differenze retributive fondamentali, quantificata nella misura massima di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, grava, per il biennio 2021-2022, sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022." [4].

11. All'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono apportale le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "comma 2" è aggiunta la parola "sexies";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli Enti di provenienza.".

 

     Art. 2. Applicazione articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 trovano applicazione anche per il Bacino "PIP Emergenza Palermo", per i soggetti utilizzati in attività socialmente utili e per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120.

1. All'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 le parole "al due per mille sul movimento generale di cassa" sono sostituite con le seguenti "all'1 per cento sul movimento generale di cassa a valere della somma autorizzata, con un tetto massimo di mille euro".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di attività funeraria.

1. Alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera c) le parole "o tumulazione aerata" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, comma 9, il terzo periodo è soppresso;

d) all'articolo 10, il comma 10 è soppresso.

 

     Art. 5. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 settembre 2021, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2021, n. 28. L'art. 2, L.R. 28/2021 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2022, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 2020, n. 29. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.