§ 2.7.31 - L.R. 17 agosto 2010, n. 18.
Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.7 igiene pubblica
Data:17/08/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri
Art. 3.  Affidamento e dispersione delle ceneri
Art. 4.  Piano regionale di coordinamento
Art. 5.  Senso comunitario della morte e sale per riti civili e strutture per il commiato
Art. 5 bis.  Caratteristiche delle strutture per il commiato
Art. 6.  Informazione ai cittadini
Art. 7.  Cremazione di indigenti
Art. 8.  Provvedimenti regionali
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 2.7.31 - L.R. 17 agosto 2010, n. 18.

Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.

(G.U.R. 3 settembre 2010, n. 39 - S.O.)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. La Regione promuove, attraverso un’adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.

 

     Art. 2. Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri e il loro trasporto dall’impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

1 bis. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 [1].

1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. È consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione [2].

1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari [3].

2. Le ceneri sono riposte in un’urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l’identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L’urna può essere:

a) tumulata;

b) inumata, qualora il materiale dell’urna sia biodegradabile;

c) conservata all’interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;

d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all’atto della scelta dell’affido.

4. La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;

b) il secondo conservato da chi prende in consegna l’urna;

c) il terzo trasmesso all’ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l’urna all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

 

     Art. 3. Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

a) in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;

b) in aree private;

c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;

b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) negli altri luoghi individuati nell’ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida [4].

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all’affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell’articolo 2.

 

     Art. 4. Piano regionale di coordinamento

1. In attuazione dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l’individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.

1 bis. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui [5].

2. Il Piano prevede un’ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni, sale per riti civili e di strutture per il commiato [6].

3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. È possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l'utilizzo di crematori mobili all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell'aria previste dalla normativa vigente e dal piano di cui al comma 1 [7].

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all’interno dei recinti cimiteriali, dei ‘giardini della memoria’, aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l’alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l’insorgenza di inquinamento e l’alterazione dell’equilibrio ecologico del suolo.

 

     Art. 5. Senso comunitario della morte e sale per riti civili e strutture per il commiato [8]

1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all’utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell’archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l’inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall’amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un’apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di sale per riti civili.

4. Per sale per riti civili si intendono luoghi, all’interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

5. Per "strutture per il commiato" si intendono le strutture aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5-bis. La realizzazione di strutture per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l’allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo crematorio.

 

     Art. 5 bis. Caratteristiche delle strutture per il commiato [9]

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;

f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.

 

     Art. 6. Informazione ai cittadini

1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione.

Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all’equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell’ambiente.

 

     Art. 7. Cremazione di indigenti

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

 

     Art. 8. Provvedimenti regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri delle strutture per il commiato [10];

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[2] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[3] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[4] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[5] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[8] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[9] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.

[10] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2020, n. 4.