§ 80.9.1129 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/06/2019
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Funzioni e definizioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo).
Art. 3 bis.  (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi).
Art. 4.  Direzione generale per l'economia circolare
Art. 5.  Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua
Art. 6.  (Direzione generale per il patrimonio naturalistico)
Art. 6 bis.  (Direzione generale per il mare e le coste).
Art. 7.  Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
Art. 8.  Direzione generale per il risanamento ambientale
Art. 9.  Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Art. 10.  Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione
Art. 11.  Organismi di supporto
Art. 12.  Dotazioni organiche
Art. 13.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 14.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 15.  Segreteria di supporto
Art. 16.  Funzioni e compiti
Art. 17.  Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 18.  Ufficio di Gabinetto
Art. 19.  Ufficio legislativo
Art. 20.  Uffici di segreteria del Ministro
Art. 21.  Ufficio del Consigliere diplomatico
Art. 22.  Ufficio stampa
Art. 23.  Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato
Art. 24.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 25.  Trattamento economico
Art. 26.  Norme transitorie, finali ed abrogazioni


§ 80.9.1129 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

(G.U. 28 agosto 2019, n. 201)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, l'articolo 3;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare, l'articolo 26, comma 4;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 28;

     Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 17, comma 35-octies;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

     Visto, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli 135 e 174-bis;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 21, comma 19;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare l'articolo 10, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

     Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

     Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare, l'articolo 40;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 317;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, recante individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87 e, in particolare, la Tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015, con il numero 456, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2015, n. 284, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2019, n. 88, recante istituzione della Cabina di regia Strategia Italia;

     Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione è coerente con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Art. 1. Funzioni e definizioni

     1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituisce l'autorità nazionale di riferimento in materia ambientale, esercita le funzioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e degli impegni unionali ed internazionali assunti dall'Italia.

     2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è di seguito denominato «Ministro».

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

     a) due dipartimenti e otto direzioni generali [2];

     b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) [3].

     3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);

     b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);

     c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);

     d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) [4].

     3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);

     b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);

     c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);

     d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA) [5].

     3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro [6].

     3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, nonchè attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di più direzioni generali [7].

     4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonchè ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

     a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

     b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonchè la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

     c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;

     d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attività svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati;

     e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione [8].

     5. I Dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione [9].

     6. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     7. Il Ministero si avvale altresì delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo). [10]

     1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonchè delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

     2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversità, della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorità di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.

     3. Il Dipartimento, altresì, cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attività svolte dalle direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle società in-house determinandone i criteri, nonchè i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alla definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.

 

     Art. 3 bis. (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). [11]

     1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.

     2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilità sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualità dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualità ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

     3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.

 

     Art. 4. Direzione generale per l'economia circolare

     1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare;

     b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;

     c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;

     d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);

     e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonchè per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate;

     f) [applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti] [12];

     g) [biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità] [13];

     h) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza [14].

 

     Art. 5. Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua

     1. La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

     a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

     b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;

     c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;

     d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorità di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle Autorità di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;

     e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;

     f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;

     g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e quelli relativi all'acqua.

 

     Art. 6. (Direzione generale per il patrimonio naturalistico) [15]

     1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;

     b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonchè, per i profili di competenza, pianificazione paesaggistica;

     c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre e montana e dei servizi ecosistemici, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

     d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

     e) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;

     f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;

     g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;

     h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre;

     i) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.

 

     Art. 6 bis. (Direzione generale per il mare e le coste). [16]

     1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) aree marine protette e siti marini e litoranei di Rete Natura 2000;

     b) tutela e promozione della biodiversità marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversità;

     c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione della strategia marina e pianificazione spaziale marittima;

     d) difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attività economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;

     e) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria;

     f) promozione della cultura del mare e del patrimonio connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;

     g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.

 

     Art. 7. Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

     1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attività agricole e forestali;

     b) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;

     c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;

     d) efficienza ed efficientamento energetico anche nel quadro della promozione dell'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e per l'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;

     e) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;

     f) politiche di riduzione della Co2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, mobilità sostenibile, green manager;

     g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.

 

     Art. 8. Direzione generale per il risanamento ambientale

     1. La Direzione generale per il risanamento ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico, gestione commissariale nei suddetti siti e relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;

     b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;

     c) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;

     d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; elaborazione, predisposizione, definizione, controllo, attività di monitoraggio e altre attività necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati d'interesse nazionale (SIN) e contaminati ai sensi della vigente normativa e delle procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti;

     e) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, anche avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle direzioni generali;

     f) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;

     g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza.

 

     Art. 9. Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

     1. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale e verifica della sua attuazione in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;

     b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse per l'allocazione dei permessi di emissione dei gas serra;

     c) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di green economy ed occupazione verde;

     d) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonchè promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;

     e) procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonchè agli scarichi in mare da piattaforma;

     f) attività connesse alla promozione della crescita sostenibile, alla prevenzione del rischio di incidente rilevante negli impianti industriali, alla concertazione di piani e programmi di settore di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

     g) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;

     h) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui gli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 ed il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite.

 

     Art. 10. Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione

     1. La Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;

     b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione;

     c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale;

     d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua;

     e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;

     f) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;

     g) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede del Ministero; consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

     h) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonchè alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;

     i) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     l) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;

     l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle società in house per il perseguimento dei compiti istituzionali ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività delle società in-house del Ministero determinando i criteri del suddetto controllo;

     l-ter) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione [17].

 

     Art. 11. Organismi di supporto

     1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino [18].

     2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonchè del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto alla dipendenza funzionale del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

 

     Art. 12. Dotazioni organiche

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonchè alla definizione dei relativi compiti.

     3. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì le funzioni dirigenziali connesse ad attività specifiche o temporanee, o di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di cui alla Tabella A.

     4. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.

     5. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     6. Il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

     7. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 13. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».

     2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

     3. L'Organismo è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     4. L'Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

     5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra i dipendenti del Ministero o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

 

     Art. 15. Segreteria di supporto

     1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

     2. La Segreteria è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione su proposta dell'Organismo.

     3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.

 

     Art. 16. Funzioni e compiti

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge [19].

     2. [L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonchè la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorità] [20].

     3. La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo III

Uffici di diretta collaborazione

 

     Art. 17. Uffici di diretta collaborazione del Ministro

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) l'Ufficio legislativo;

     c) la Segreteria del Ministro;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

     f) l'Ufficio stampa;

     g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;

     h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, è istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a f) del comma 2.

 

     Art. 18. Ufficio di Gabinetto

     1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.

     2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di pre-contenzioso, nonchè le attività relative alla c.d. fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo [21].

     5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.

     6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali, nonchè l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresì il ruolo di autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è posto in posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto [22].

 

     Art. 19. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero anche di natura non regolamentare, esamina i decreti interministeriali sottoposti alla firma del Ministro, assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, e il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.

     2. L'Ufficio legislativo sovrintende alla cura dei rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.

     3. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria di ruolo, nonchè tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     4. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi, anche provenienti dalle carriere delle magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

     Art. 20. Uffici di segreteria del Ministro

     1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonchè alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

     2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a compiti specifici, cura l'agenda, le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406 e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale [23].

     3. Il Capo della segreteria è nominato dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

     4. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro [24].

     5. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010 [25].

 

     Art. 21. Ufficio del Consigliere diplomatico

     1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.

     2. Il Consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

     Art. 22. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione, anche curando i social network del Ministero.

     2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.

     3. Nell'ambito del medesimo Ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere attribuito un contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di social media manager del Ministro.

 

     Art. 23. Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato

     1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il Capo della segreteria.

     2. Il Capo della segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 20.

 

     Art. 24. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 17, comma 2, è assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

     2. Possono essere altresì assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici, scientifici ed economici del Ministro, con contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonchè, entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari [26].

     3. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione può essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attività possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non più di nove unità di personale non dirigenziale.

     4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.

 

     Art. 25. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 17, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere Diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [27].

     2. Al Capo Ufficio Stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

     3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.

     4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 2, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

     6. Ai consiglieri economici e giuridici, scientifici del Ministro di cui all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo massimo pari all'indennità massima di diretta collaborazione maggiorata del 20 per cento nel limite delle disponibilità di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio [28].

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 26. Norme transitorie, finali ed abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142.

     2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali.

     3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [29].

     4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

     5. I contratti di cui all'articolo 24, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca.

     6. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3133

 

     Tabella A [30]

     (di cui all'articolo 12, comma 1)

 

     Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

 

     Posti di funzione dirigenziale di livello generale 10

     Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 48

 

     Tabella B

     (di cui all'articolo 12, comma 5)

 

     Dotazione organica del personale non dirigenziale

     Prima Area 4

     Seconda Area 220

     Terza Area 635

     Totale 859

 

     Tale contingente tiene conto dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che incrementa la pianta organica del Ministero di 20 unità dirigenziali e 300 unità di personale non dirigenziale.

 


[1] Abrogato dall'art. 30 del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[12] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[13] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[14] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[16] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.

[30] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138.