§ 5.1.133 - L.R. 2 maggio 2019, n. 8.
Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/05/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 27 della L.R. 19/2002.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 27-ter della L.R. 19/2002.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 65 della L.R. 19/2002.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 73 della L.R. 19/2002.
Art. 5.  Invarianza di spesa.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.1.133 - L.R. 2 maggio 2019, n. 8.

Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/2002).

(B.U. 3 maggio 2019, n. 50)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 27 della L.R. 19/2002.

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) è così modificato:

a) alla fine del comma 1 il periodo: "e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73." è sostituito dalle seguenti parole: "al PSC approvato.";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 27-ter della L.R. 19/2002.

1. L'articolo 27-ter della L.R. 19/2002 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: "che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT";

b) alla fine del comma 7 sono aggiunti i seguenti periodi: "È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.";

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 65 della L.R. 19/2002.

1. L'articolo 65 della L.R. 19/2002 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea "F" e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 50/2016, dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 73 della L.R. 19/2002. [1]

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 73 della L.R. 19/2002 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17-bis e 25-bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del D.Lgs. 42/2004, devono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006.

3. [Abrogato].

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del D.Lgs. 152/2006.

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

6. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.".

 

     Art. 5. Invarianza di spesa.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2019, n. 25.