§ 17.2.83 - Regolamento 24 giugno 2016, n. 1104.
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:24/06/2016
Numero:1104


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Competenza in caso di morte di un partner
Art. 5.  Competenza in caso di scioglimento o annullamento
Art. 6.  Competenza negli altri casi
Art. 7.  Elezione del foro
Art. 8.  Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
Art. 9.  Competenza alternativa
Art. 10.  Competenza sussidiaria
Art. 11.  Forum necessitatis
Art. 12.  Competenza in caso di domanda riconvenzionale
Art. 13.  Limitazione del procedimento
Art. 14.  Adizione di un'autorità giurisdizionale
Art. 15.  Verifica della competenza
Art. 16.  Verifica della ricevibilità
Art. 17.  Litispendenza
Art. 18.  Connessione
Art. 19.  Provvedimenti provvisori e cautelari
Art. 20.  Applicazione universale
Art. 21.  Unità della legge applicabile
Art. 22.  Scelta della legge applicabile
Art. 23.  Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile
Art. 24.  Consenso e validità sostanziale
Art. 25.  Validità formale della convenzione tra partner
Art. 26.  Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti
Art. 27.  Ambito della legge applicabile
Art. 28.  Opponibilità a terzi
Art. 29.  Adattamento dei diritti reali
Art. 30.  Norme di applicazione necessaria
Art. 31.  Ordine pubblico del foro
Art. 32.  Esclusione del rinvio
Art. 33.  Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale
Art. 34.  Ordinamenti plurilegislativi a base personale
Art. 35.  Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Art. 36.  Riconoscimento
Art. 37.  Motivi di diniego del riconoscimento
Art. 38.  Diritti fondamentali
Art. 39.  Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine
Art. 40.  Divieto di riesame del merito
Art. 41.  Sospensione del procedimento di riconoscimento
Art. 42.  Esecutività
Art. 43.  Determinazione del domicilio
Art. 44.  Competenza territoriale
Art. 45.  Procedura
Art. 46.  Mancata produzione dell'attestato
Art. 47.  Dichiarazione di esecutività
Art. 48.  Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
Art. 49.  Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
Art. 50.  Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
Art. 51.  Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
Art. 52.  Sospensione del procedimento
Art. 53.  Provvedimenti provvisori e cautelari
Art. 54.  Esecutività parziale
Art. 55.  Patrocinio a spese dello Stato
Art. 56.  Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Art. 57.  Assenza di imposte, diritti o tasse
Art. 58.  Accettazione degli atti pubblici
Art. 59.  Esecutività degli atti pubblici
Art. 60.  Esecutività delle transazioni giudiziarie
Art. 61.  Legalizzazione e altre formalità analoghe
Art. 62.  Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore
Art. 63.  Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Art. 64.  Informazioni concernenti gli estremi e le procedure
Art. 65.  Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Art. 66.  Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60
Art. 67.  Procedura di comitato
Art. 68.  Clausola di revisione
Art. 69.  Disposizioni transitorie
Art. 70.  Entrata in vigore


§ 17.2.83 - Regolamento 24 giugno 2016, n. 1104.

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

(G.U.U.E. 8 luglio 2016, n. L 183)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.

(4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.

(5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea». In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.

(6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.

(7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini». In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

(8) Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.

(9) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.

(11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intezione durante i lavori del Consiglio.

(12) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.

(13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla copperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

(14) In conformità all'articolo 81 TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere.

(15) Al fine di garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(16) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.

(17) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale.

(18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.

(19) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei partner; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.

(22) Dato che le obbligazioni alimentari tra partner sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un partner nel corso dell'unione registrata e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.

(24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (numerus clausus) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

(25) Per consentire tuttavia ai partner di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un partner sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

(29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali strictu sensu che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato agli effetti patrimoniali dell'unione registrata per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.

(31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.

(32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un partner a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sullo scioglimento o annullamento dell'unione registrata.

(33) Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione.

(34) Analogamente, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata dovrebbero essere trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner.

(35) Qualora le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un partner oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'ultimo criterio di competenza della serie dovrebbe fare riferimento allo Stato membro ai sensi della cui legge si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.

(36) Giacché l'istituto dell'unione registrata non è previsto in tutti gli Stati membri, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata possono, in via eccezionale, dichiarare la propria incompetenza ai sensi del presente regolamento. In tal caso le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base a un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito a una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, la cui competenza si basa sull'accordo relativo all'elezione del foro o sulla comparizione del convenuto, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. Infine, onde prevenire situazioni di diniego di giustizia dovrebbe essere introdotta una norma di competenza alternativa per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.

(37) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in forza della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

(38) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro.

(39) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(40) Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il partner intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

(41) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa agli effetti patrimoniali di un'unione registrata siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa.

(42) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai partner di conoscere in anticipo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che gli effetti patrimoniali dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale l'unione registrata presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione, la legge applicabile dovrebbe regolare l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla natura dei beni o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(43) La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(44) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Tuttavia, per evitare di privare la scelta di legge di qualsiasi effetto e lasciare così i partner in un vuoto giuridico, tale scelta di legge dovrebbe essere limitata a una legge che attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima o all'atto della registrazione dell'unione o nel corso dell'unione registrata.

(45) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tala legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(46) È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei parter sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i partner siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro in cui l'accordo è incluso in una convenzione tra partner. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

(47) Una convenzione tra partner è un tipo di disposizione patrimoniale tra partner la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei partner acquisiti per effetto di una convenzione tra partner, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione tra partner. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i partner hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

(48) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe stabilire che la legge in base alla quale si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione, si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

(49) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.

(50) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in assenza di una scelta di legge e di una convenzione tra partner, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei partner, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i partner si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i partner vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(51) La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe contemplare anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate può essere fatta valere da un partner contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il partner e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.

(52) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.

(53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.

(54) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(55) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(56) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(57) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

(58) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(59) I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

(60) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.

(61) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

(62) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

(63) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento dell'unione registrata che ha dato luogo alla decisione.

(64) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate delle quali gli Stati membri sono parti.

(65) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(66) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.

(67) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio.

(68) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(69) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(70) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della liquidazione dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) la capacità giuridica dei partner;

b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata;

c) le obbligazioni alimentari;

d) la successione a causa di morte del partner;

e) la sicurezza sociale;

f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;

g) la natura dei diritti reali;

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

 

     Art. 2. Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «unione registrata» : il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;

b) «effetti patrimoniali di un'unione registrata» : l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;

c) «convenzione tra partner» : qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;

d) «atto pubblico» :

qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;

e) «decisione» : a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

f) «transazione giudiziaria» : la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

g) «Stato membro d'origine» : lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;

h) «Stato membro dell'esecuzione» : lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2. Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;

b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

 

CAPO II

COMPETENZA

 

     Art. 4. Competenza in caso di morte di un partner

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.

 

     Art. 5. Competenza in caso di scioglimento o annullamento

1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.

2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'articolo 7.

 

     Art. 6. Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

 

     Art. 7. Elezione del foro

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 26, paragrafo 1, a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

 

     Art. 8. Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26 paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4.

2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

 

     Art. 9. Competenza alternativa

1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2. Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8.

3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

 

     Art. 10. Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e), o degli articoli 7 o 8, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

 

     Art. 11. Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e) o degli articoli 7, 8 o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

 

     Art. 12. Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 13. Limitazione del procedimento

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

 

     Art. 14. Adizione di un'autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o

c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

 

     Art. 15. Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

 

     Art. 16. Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

 

     Art. 17. Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.

3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

 

     Art. 18. Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

 

     Art. 19. Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

 

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

 

     Art. 20. Applicazione universale

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

 

     Art. 21. Unità della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

 

     Art. 22. Scelta della legge applicabile

1. I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge sia una delle seguenti:

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;

b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione; o

c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro.

3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

 

     Art. 23. Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

 

     Art. 24. Consenso e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2. Un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

 

     Art. 25. Validità formale della convenzione tra partner

1. La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

 

     Art. 26. Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

1. In mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:

a) i partner avevano l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;

b) entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.

Il presente paragrafo non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

 

     Art. 27. Ambito della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partener in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;

b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;

c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;

d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;

e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;

f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;

g) la validità formale della convenzione tra partner.

 

     Art. 28. Opponibilità a terzi

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, se:

a) tale legge è la legge

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure

b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:

a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo; o

b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

 

     Art. 29. Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

 

     Art. 30. Norme di applicazione necessaria

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 31. Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

 

     Art. 32. Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

 

     Art. 33. Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;

b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;

c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

 

     Art. 34. Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.

 

     Art. 35. Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

 

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

 

     Art. 36. Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

 

     Art. 37. Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

 

     Art. 38. Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

 

     Art. 39. Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.

2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

 

     Art. 40. Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

 

     Art. 41. Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

 

     Art. 42. Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

 

     Art. 43. Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

 

     Art. 44. Competenza territoriale

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.

2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

 

     Art. 45. Procedura

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

 

     Art. 46. Mancata produzione dell'attestato

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

 

     Art. 47. Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

 

     Art. 48. Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

 

     Art. 49. Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

 

     Art. 50. Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

 

     Art. 51. Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

 

     Art. 52. Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

 

     Art. 53. Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.

2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

 

     Art. 54. Esecutività parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

 

     Art. 55. Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

 

     Art. 56. Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

 

     Art. 57. Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

 

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

 

     Art. 58. Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

 

     Art. 59. Esecutività degli atti pubblici

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

 

     Art. 60. Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 61. Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

 

     Art. 62. Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi, nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

 

     Art. 63. Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

 

     Art. 64. Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

     Art. 65. Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.

3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

     Art. 66. Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

 

     Art. 67. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 68. Clausola di revisione

1. Entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.

3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

 

     Art. 69. Disposizioni transitorie [1]

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato anteriormente al 29 gennaio 2019, le decisioni assunte in tale data o successivamente alla stessa sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata in tale data o successivamente al 29 gennaio 2019.

 

     Art. 70. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.


[1] Articolo così rettificato in G.U.U.E. 29 aprile 2017, n. L 113.