§ 17.2.84 - Decisione 9 giugno 2016, n. 954.
Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:09/06/2016
Numero:954


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 17.2.84 - Decisione 9 giugno 2016, n. 954.

Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

(G.U.U.E. 16 giugno 2016, n. L 159)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali.

(2) A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.

(3) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(4) Nella sessione del 3 dicembre 2015 il Consiglio è giunto alla conclusione che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevole da parte dell'Unione nel suo insieme per l'adozione dei regolamenti.

(5) Stanti tali premesse, Malta, la Croazia e il Belgio, con lettere del 14 dicembre 2015, 15 dicembre 2015 e 17 dicembre 2015 rispettivamente, e la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Slovenia e la Svezia, con lettere del 18 dicembre 2015, hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Repubblica ceca, i Paesi Bassi, la Bulgaria, l'Austria e la Finlandia hanno trasmesso analoga richiesta alla Commissione con lettere del 28 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 9 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 26 febbraio 2016 rispettivamente. Con lettera del 18 marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata ed ha successivamente reiterato tale intenzione. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da diciotto Stati membri.

(6) La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire negli Stati membri partecipanti un quadro giuridico chiaro e completo in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati membri partecipanti.

(7) Conformemente alle richiese degli Stati membri ai fini dell'instaurazione della cooperazione rafforzata, due atti sostanziali dovrebbero attuare la cooperazione rafforzata, uno riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi e l'altro gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Al fine di coprire l'intero ambito di applicazione della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini, i due atti sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati contemporaneamente.

(8) Ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 329 TFUE.

(9) In base all'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 81, paragrafo 3 TFUE, il pertinente settore della cooperazione rafforzata, vale a dire la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, costituisce uno dei settori previsti dai trattati. Non si tratta di un settore di competenza esclusiva dell'Unione.

(10) Il requisito dell'ultima istanza di cui all'articolo 20, paragrafo 2 TUE è soddisfatto in quanto il Consiglio, il 3 dicembre 2015, ha concluso che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.

(11) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. Pertanto, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell'Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1 TUE.

(12) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

(13) In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta il diritto dell'Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l'acquis in questo settore.

(14) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni sulla competenza, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme interne per determinare la competenza e la legge applicabile e ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(15) La presente decisione rispetta i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 9 e 21.

(16) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 328 TFUE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

 

     Art. 2.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.