§ 19.1.2 - Regolamento 3 giugno 1971, n. 1182.
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:03/06/1971
Numero:1182


Sommario
Art. 1.      Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la [...]
Art. 2.      1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle [...]
Art. 3.      1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si [...]
Art. 4.      1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di [...]
Art. 5.      1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 19.1.2 - Regolamento 3 giugno 1971, n. 1182.

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(G.U.C.E. 8 giugno 1971, n. L 124).

 

 

Art. 1.

     Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

CAPITOLO 1

Periodi di tempo

 

     Art. 2.

     1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati ton l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

     2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.

 

     Art. 3.

     1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

     2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:

     a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo,

     b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,

     c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,

     d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.

     3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

     4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

     5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.

CAPITOLO II

Date e termini

 

     Art. 4.

     1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.

     2. L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

     3. La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

 

     Art. 5.

     1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.

     2. Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.