§ 4.1.62 - L.R. 8 agosto 2018, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:08/08/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 4.1.62 - L.R. 8 agosto 2018, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti).

(B.U. 8 agosto 2018, n. 57)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.

1. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti ", è così modificata:

a) al titolo dopo la parola "rifiuti", sono aggiunte le seguenti "e dell'economia circolare";

b) alla lettera i), del comma 1, dell'articolo 9, dopo le parole "con particolare riferimento" la parola "alla" è sostituita dalle seguenti: "all'attuazione delle misure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 per incentivare la";

c) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, per eventuali danni all'Ambiente, a seguito dell'attività svolta dagli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, devono essere emesse esclusivamente da imprese di assicurazione iscritte all'Istituto di vigilanza per le assicurazioni (IVASS). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Regolamento che gradua il possesso dei requisiti economico-finanziari dei soggetti garanti, in relazione alla rilevanza ed alla tipologia degli impianti.";

d) il comma 4 dell'articolo 12 è così sostituito:

"4. Nelle more della definizione e/o aggiornamento dei criteri per l'individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d'Ambito ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera n), 197, comma 1, lettera d) e 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e dell'adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A - sistemi a dominante naturalistica - tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:

a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;

b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;

c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o nei quali è ancora in vigore il Programma di fabbricazione, in riferimento agli impianti di trattamento, in tutto o in parte, dei rifiuti speciali, restano comunque fermi i limiti di edificabilità disposti dal comma 4-bis dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio). Tali limiti non operano ove si tratti d'impianti dichiarati di pubblica utilità con apposita delibera dell'organo competente ovvero con accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti.

4-ter. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. La Giunta regionale, sentita l'ARPAC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, anche in attuazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento alla video-analisi e alla vigilanza 24 ore su 24. Le linee guida disciplinano i termini di adeguamento alle prescrizioni per gli impianti già autorizzati, in ragione delle relative caratteristiche e classificazione di rischio. Le prescrizioni di adeguamento per l'esercizio degli impianti esistenti sono comunicate ai soggetti titolari di autorizzazione entro trenta giorni dall'approvazione delle linee guida con indicazione dei termini di adempimento. L'accertato inadempimento alle prescrizioni entro i termini previsti comporta la revoca dell'autorizzazione. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è esercitata dall'ARPAC che propone agli uffici competenti l'adozione delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti. La Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti. Nelle more della sottoscrizione della convezione i Vigili del fuoco forniscono supporto, in collaborazione con l'ARPAC, per la redazione delle linee guida in materia antincendio di cui al presente comma, con particolare riferimento ad un sistema integrato di videosorveglianza periferico/remoto ed alla definizione di parametri vincolanti nel rapporto tra superfici destinate a deposito di rifiuti e superfici globali dello stabilimento, sia con riferimento alle superfici coperte che scoperte.";

f) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis (Piano annuale dei controlli)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

2. Nel determinare la frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti, si tiene conto:

a) del contesto ambientale del territorio e del prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti;

b) delle tipologie dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire.

3. Gli esiti dei controlli e il rapporto finale di ispezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPAC.

4. Il Piano è approvato e periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni ambientali integrate statali ricadenti nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, adotta uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, con frequenze di controllo stabilite in base agli stessi8 criteri utilizzati per gli impianti soggetti ad AIA. L'ARPAC rende pubblici gli esiti dei controlli mediante pubblicazione delle relazioni finali di ispezione sul sito istituzionale della stessa.

6. La Giunta regionale, nei casi in cui all'esito dell'acquisizione dei dati raccolti nell'atlante regionale dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee risulti la presenza di aree caratterizzate da inquinamento diffuso predispone ed attua i piani di competenza regionale previsti dall'articolo 239, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale.";

g) dopo il comma 3, dell'articolo 20, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La Regione Campania, nell'ambito delle competenze del Catasto Rifiuti Regionale e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, si dota di un catasto impianti georeferenziato aggiornato tempestivamente, completo di ogni informazione relativa all'attività dell'impianto, ai controlli effettuati, alle autorizzazioni, integrazioni o variazioni successive, integrato nella piattaforma ITER e fruibile da tutti i soggetti interessati, per l'individuazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività del sistema impiantistico regionale dei rifiuti.

3-ter. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità di funzionamento del Catasto e di registrazione dei dati in possesso di ciascuna autorità o soggetto gestore.

3-quater. La Regione si dota, inoltre, dell'Atlante dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee regionali, in gestione all'ARPAC, dove confluiscono tutti i dati prodotti, acquisiti e gestiti dagli Enti regionali, anche attraverso specifici progetti, al fine di definire i valori di fondo.";

h) dopo il comma 6 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

6-ter. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge.";

i) al comma 8, dell'articolo 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Tali accordi sono regolati mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cui possono partecipare, su loro richiesta, i Comuni capoluogo che deliberano di costituirsi in sub ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 24, comma 6. La gestione associata può prevedere l'individuazione di un unico soggetto gestore di singoli segmenti del ciclo e comprendere le relative dotazioni impiantistiche. Le modalità di individuazione del soggetto gestore sono regolate dalla convenzione nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. Ove tale individuazione avvenga ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamenti in house, gli enti convenzionati esercitano il controllo analogo in forma congiunta. Salve diverse determinazioni contenute nella convenzione, il capitale sociale della società in house è ripartito, sia in caso di società di nuova costituzione che in caso di acquisizione delle quote di società pubblica già esistente, in base alla popolazione degli enti partecipanti. Al fine di tale riparto alla popolazione dell'EdA è detratta la popolazione del comune capoluogo ricadente nell'ATO interessato. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, per quanto compatibili e consentito dalla presente legge, anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio ai sensi delle presenti norme, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006. Per rimuovere accertati e reiterati inadempimenti degli Enti competenti nell'attuazione delle presenti disposizioni si applicano i poteri sostitutivi di cui comma 3 dell'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006, come regolati dalla presente legge.";

l) alla fine del comma 1 dell'articolo 31, è aggiunto il seguente periodo:

"L'EdA, in alternativa a tali procedure, può procedere all'individuazione del Direttore Generale, attingendo, ove predisposto, dall'elenco di idonei all'incarico, selezionati con procedura indetta dalla Giunta regionale.";

m) dopo il comma 4, dell'articolo 34, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il Piano d'ambito prevede la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi.

4-ter. Il Piano d'ambito prevede la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, di almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO).";

n) la rubrica dell'articolo 35 è così modificata:

dopo la parola "superficiali" sono aggiunte le seguenti "e abbandono sul demanio regionale";

o) dopo il comma 1, dell'articolo 35, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Regione destina risorse per l'attivazione, d'intesa con gli EdA ed i Comuni territorialmente competenti, di misure di prevenzione e vigilanza, per il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale e nei siti già utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti, anche avvalendosi del personale di cui all'articolo 49.";

p) al comma 1 dell'articolo 39 dopo la parola "attuazione" inserire le seguenti "della presente legge" e dopo la parola "PRGRU" eliminare la virgola ed inserire la parola "e";

q) dopo il comma 2 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Commissario ad acta assume i provvedimenti previsti dall'incarico ricevuto. Tale incarico, inoltre, può anche comprendere la proposta di modifiche statutarie, utili al superamento della condizione di stallo del funzionamento degli organi di governo dell'Ente. La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e lo Statuto modificato entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.";

r) dopo il comma 3 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui le società provinciali cessino le proprie attività o singoli segmenti funzionali del ciclo, anche prima del termine di cui al comma 3, è consentito indire procedure di affidamento, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge con espresso richiamo agli articoli 43 e 44 e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.";

s) al comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole "convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il personale dipendente dei consorzi di bacino e delle società da essi partecipate (rientrante negli elenchi di cui all'articolo 44 comma 2 della presente legge), comunque utilizzato da dette società alla data del 31 dicembre 2014 e per i medesimi servizi da un periodo non inferiore a cinque anni";

t) l'articolo 45 è così modificato:

1) la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

"a) il potenziamento dei servizi e delle attività, anche mediante l'organizzazione di azioni di vigilanza locale, per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;";

2) la lettera d) del comma 1 è così sostituita:

"d) la gestione efficace del percolato prodotto nei siti e negli impianti pubblici, a servizio del ciclo integrato dei rifiuti per il percolato;";

3) la lettera e) del comma 1, è così sostituita:

"e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e di quelli destinati ad uso pubblico, compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e di quelli già interessati da attività di stoccaggio di rifiuti.";

4) al punto 1), della lettera a), del comma 2, le parole "45 per cento" sono sostituite da: "65 per cento";

5) il punto 2) della lettera a), del comma 2 è così sostituito:

"2) i Comuni con popolazione residente, da ultimo censimento ISTAT, non superiore ai 10.000 abitanti, che in forma associata raggiungano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 65 per cento;";

6) alla fine della lettera b), del comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"limitatamente all'obiettivo di cui al comma 1, lettera b), i Comuni titolari di discariche comunali dismesse;";

7) alla lettera d) del comma 2 le parole "gli enti preposti, indicati dal Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni territorialmente competenti ed i soggetti così come individuati dagli articoli 192, 242 e seguenti del decreto legislativo 152/2006.";

u) dopo il comma 5 dell'articolo 49 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 che utilizzano il personale dei Consorzi di bacino di cui al comma 1 che dichiarano impegno in convenzione, all'atto di avvio delle attività progettuali, alla stabilizzazione di detto personale al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari da parte della Regione, definiti dalla stessa convenzione.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.