§ 46.9.202 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:12/12/2017
Numero:228


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 3.  Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 5.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 7.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 8.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 9.  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177


§ 46.9.202 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 27 gennaio 2018, n. 22)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

     Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

     Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2003, n. 105;

     Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

     Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 2. Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»;

     b) all'articolo 174-bis:

     1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;

     2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

     2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. ».

     c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»;

     d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ».

     e) all'articolo 2212-octies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;»;

     f) all'articolo 2212-nonies, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;».

     g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età. »;

     h) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.

     1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ».

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93

     1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola: «ambientale».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:

     «z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 3 è soppresso.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,» aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,»;

     b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma»;

     c) alla lettera b), dopo le parole «d'intesa con le regioni,» aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»;

     d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente «c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria,».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

     1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

     «12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

     a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.

     12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;

     b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

     c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi.

     12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.

     12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.

     12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

     a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;

     b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).

     12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).

     12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004;

     b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a).

     12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

     b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;

     d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.

     12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

     b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.».

     b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, è considerato servizio militare.».