§ III.5.34 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.
Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, informazione e beni culturali
Data:07/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizione del sistema pluralista dell’informazione e della comunicazione regionale
Art. 3.  Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione
Art. 4.  Soggetti esclusi dagli interventi
Art. 5.  Tipologie e programmazione degli interventi
Art. 6.  Interventi di sostegno e procedimento
Art. 7.  Condizioni di accesso
Art. 8.  Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio stampa
Art. 9.  Separazione contabile
Art. 10.  Controllo
Art. 11.  Revoca dei benefici
Art. 12.  Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale
Art. 13.  Monitoraggio degli interventi
Art. 14.  Relazione sullo stato di attuazione della legge
Art. 15.  Norma transitoria
Art. 16.  Norma finanziaria
Art. 17.  Norma di abrogazione


§ III.5.34 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.

Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale

(B.U. 9 febbraio 2018, n. 22)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi statutari, promuove e sostiene il pluralismo dell’informazione e della comunicazione locale come bisogno individuale e di valore collettivo, al fine di garantire e favorire la crescita sociale e culturale dei propri cittadini e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alle presenti disposizioni, la Regione Puglia attua interventi volti a:

a) sostenere le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della regione Puglia, al fine di promuovere sul proprio territorio la presenza di una molteplicità di operatori;

b) incentivare l’occupazione nelle imprese e negli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della regione Puglia, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa dettata in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

c) promuovere lo sviluppo delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della regione Puglia, sostenendo il processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo, nonché il processo di modernizzazione del sistema di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;

d) riconoscere la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della pubblica amministrazione e operare per promuovere a livello regionale e locale una informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica amministrazione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini a essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni;

e) sostenere e promuovere azioni di formazione e riqualificazione professionale nel settore dell’informazione e della comunicazione, rivolti a giornalisti, tecnici e operatori del settore.

 

     Art. 2. Definizione del sistema pluralista dell’informazione e della comunicazione regionale

1. Ai fini dell’operatività delle presenti disposizioni, per sistema pluralista dell’informazione e della comunicazione regionale si intende quel sistema integrato costituito:

a) dall’emittenza televisiva locale operante sul digitale terrestre (DTT);

b) dall’emittenza radiofonica locale operante via etere (FM);

c) dalle web tv, ovvero programmi televisivi locali operanti esclusivamente via web;

d) dalle web radio, ovvero programmi sonori locali operanti esclusivamente via web;

e) dalla stampa quotidiana e periodica locale diffusa a mezzo carta;

f) dai quotidiani e periodici locali operanti on-line, ovvero esclusivamente sul web;

g) dalle agenzie di stampa quotidiana locali operanti via cavo, via etere e via web;

h) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla Regione e dagli enti locali della Puglia.

 

     Art. 3. Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione

1. Gli interventi di cui alle presenti disposizioni sono destinati a tutti i soggetti indicati all’articolo 2.

2. Più in particolare, i soggetti di cui al comma 1, per poter beneficiare degli interventi regionali di sostegno, devono:

a) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), sezione Puglia, da almeno due anni;

b) avere la propria sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;

c) essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell’ambito della regione Puglia da almeno due anni;

d) aver esercitato l’attività di editore da almeno due anni;

e) realizzare prodotti editoriali periodici, come definiti dall’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), diffusi a mezzo stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on-line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;

f) avvalersi, per l’attività giornalistica, di personale iscritto all’Albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante l’ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione secondo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;

g) disporre di una redazione giornalistica che si avvale di redattori con cui intercorre un rapporto di lavoro regolato e retribuito secondo le condizioni indicate alla lettera f);

h) destinare all’informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno;

i) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avere un’area di copertura geografica e una percentuale di popolazione servita pari ad almeno il 10 per cento del numero della popolazione residente in Puglia, secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT; per il raggiungimento della copertura precedentemente indicata, sono ammesse forme associate di programmazione nel limite di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e cioè non eccedente le sei ore al giorno, nella fascia oraria compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

j) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g), impiegare, nell’intero anno di riferimento del beneficio, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pari a quattro o due, rispettivamente nel caso di soggetti esercitanti attività di editoria quotidiana o periodica;

k) attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza inerenti le strutture;

I) attestare di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetti alle procedure concorsuali e che tali procedure non si siano verificate nell’ultimo quinquennio;

m) attestare l’assenza di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

3. La condizione minima indicata alla lettera j) del comma 2, per i soggetti esercitanti attività di editoria, è ritenuta soddisfatta anche nel caso in cui uno dei dipendenti sia un direttore di testata che è al contempo anche amministratore della stessa società editrice.

4. Nel caso di subentro di un nuovo editore in una testata già esistente, il requisito di cui al comma 2, lettera a), già maturato dal cedente, è da intendersi trasferito al subentrante.

 

     Art. 4. Soggetti esclusi dagli interventi

1. Sono esclusi dagli interventi di cui alle presenti disposizioni:

a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;

b) le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;

c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l’autorizzazione ministeriale da meno di due anni;

e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;

f) i siti web la cui testata on-line sia stata registrata da meno di due anni;

g) le imprese sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del capo II, titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di interventi;

h) i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di contributi o incentivi erogati dalla Regione, per interventi di cui all’articolo 5 della presente legge, per un importo maggiore o uguale a euro 100 mila.

 

     Art. 5. Tipologie e programmazione degli interventi

1. La Regione Puglia persegue le finalità di cui alle presenti disposizioni mediante interventi volti a sostenere:

a) l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione e alimentazione delle pagine, nonché gli interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegiando iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;

b) le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e pugliese, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e pugliese;

c) la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione locale;

d) i costi degli abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on-line;

e) la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;

f) le assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;

g) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali, come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e l’Ordine dei giornalisti della Puglia, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del Co.Re.Com., e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1.

 

     Art. 6. Interventi di sostegno e procedimento

1. Gli interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni sono realizzati mediante:

a) concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l’accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per l’occupazione nel settore;

b) incentivi all’esercizio associato da parte degli enti locali della regione delle funzioni di ufficio stampa di cui all’articolo 8.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento con cui provvede a definire, sentita la competente commissione consiliare permanente e in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di sostegno di cui alle presenti disposizioni;

3. In particolare, la Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 2, provvede a:

a) definire, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;

b) definire i criteri per la determinazione del contributo o incentivo massimo erogabile tenendo conto del:

1) fatturato degli ultimi tre anni;

2) numero dei giornalisti;

3) numero dei dipendenti;

4) andamento degli investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione;

5) rapporto tra investimento previsto dall’intervento per innovazione, nuova occupazione e formazione, da un lato, e fatturato, dall’altro;

6) rapporto tra incremento del personale atteso con l’intervento e il personale occupato nell’anno precedente all’intervento;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

d) i requisiti soggettivi, i criteri, le condizioni, i tempi e le modalità per la concessione dei benefici;

e) ogni altro aspetto concernente il procedimento amministrativo avente a oggetto gli interventi di cui alla presente legge, le variazioni alle iniziative, le modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli, anche in funzione di revoca delle provvidenze, e l’irrogazione delle sanzioni.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), la Giunta regionale attribuisce particolare rilevanza ai fattori di cui ai punti 5) e 6) della predetta lettera b).

5. Sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera b), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), la Giunta regionale può definire le condizioni minime per derogare in aumento, comunque sino a un massimo del 50 per cento, alla soglia massima fissata dall’articolo 4, comma 1, lettera h).

 

     Art. 7. Condizioni di accesso

1. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono condizioni per accedere agli interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni:

a) l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e l’applicazione dei codici deontologici della informazione giornalistica;

b) il non essere incorsi nella misura di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), avente a oggetto l’immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge medesima;

c) l’osservanza dell’obbligo di dare evidenza, nell’edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti;

d) l’osservanza dell’obbligo di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo dell’uomo e della donna;

e) l’avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, più rappresentative;

f) il non aver reso dichiarazioni mendaci nell’ambito di procedimenti di erogazione di misure di sostegno negli ultimi tre anni.

2. Sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all’articolo 2 che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e l’assistenza dei portatori di handicap, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione locale accessibile anche a queste persone.

3. I benefici di cui alle presenti disposizioni, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

c) regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 248 del 24 settembre 2015;

d) regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 248 del 24 settembre 2015.

 

     Art. 8. Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio stampa

1. La Regione promuove e sostiene l’esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio stampa da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali).

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentita la competente Commissione consiliare permanente, definisce i criteri di accesso agli incentivi costituiti da contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio, tenendo conto della dimensione associativa attuata per l’esercizio delle funzioni di Ufficio stampa con riferimento ai livelli demografici, al numero di comuni associati, alla durata del rapporto associativo per le convenzioni e al numero di funzioni già gestite in uno dei regimi di esercizio associato.

3. Il coordinamento dell’esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio stampa di cui al presente articolo, devono risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da almeno cinque anni.

 

     Art. 9. Separazione contabile

1. I soggetti che presentano domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge, qualora gestiscano più di una attività, anche non editoriale, devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti alle diverse attività per le quali si chiede il contributo e quelle inerenti ad altre attività.

 

     Art. 10. Controllo

1. La verifica del possesso dei requisiti richiesti per essere beneficiario degli interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni, viene effettuata dalla Regione Puglia mediante gli uffici regionali competenti.

2. Al fine di parificare il più possibile i soggetti operanti nel settore così come descritti nella presente legge, e con particolare riferimento alle imprese il cui operato si estende oltre i confini della regione Puglia, nell’assegnazione dei punteggi attribuibili e nella definizione delle graduatorie, vanno considerati unicamente criteri di merito, come il volume e la media dei fatturati, il numero dei dipendenti, la percentuale dei giornalisti occupati in rapporto al numero complessivo dei dipendenti, il totale dei ricavi maturati, il totale dei costi sostenuti e degli impianti, afferenti al solo territorio regionale.

 

     Art. 11. Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui risulti che l’erogazione degli interventi è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda, ovvero risulti la mancanza dei requisiti richiesti, i benefici concessi sono revocati, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.

2. I benefici sono revocati anche qualora viene accertato il mancato rispetto delle prescrizioni previste in materia di separazione contabile di cui all’articolo 9.

3. La revoca dei benefici comporta l’obbligo, a carico del soggetto a cui sono stati concessi, di riversare alla Regione Puglia, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione, in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l’esclusione dalla partecipazione al bando per la concessione degli stessi benefici per i tre anni successivi all’accertamento.

4. Se l’obbligato non ottempera al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

 

     Art. 12. Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

1. In sede di valutazione delle domande presentate per l’ammissione agli interventi di sostegno di cui alle presenti disposizioni, viene assegnata una maggiorazione del 10 per cento del punteggio alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione che abbiano preventivamente reso una dichiarazione di disponibilità alla trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale.

 

     Art. 13. Monitoraggio degli interventi

1. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare permanente, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni.

 

     Art. 14. Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni biennio, una relazione sullo stato di attuazione della legge, che indichi particolarmente:

a) le somme stanziate e l’importo o la misura degli interventi previsti e concessi, distinti per tipologia di beneficio e beneficiario;

b) il numero di domande presentate, nonché il numero delle domande accolte e delle domande finanziate;

c) la modalità di svolgimento dei controlli e i relativi esiti.

2. Il Co.Re.Com. realizza, con cadenza biennale, un rapporto sullo stato dei soggetti che esercitano, nella qualità di imprenditore o nelle altre forme ammesse dalla legge, l’attività di editore dell’informazione e della comunicazione locale, contenente informazioni su:

a) il numero di soggetti e la tipologia di servizio offerto;

b) il numero di soggetti che si sono costituiti nel periodo di riferimento e quelli che hanno cessato l’attività;

c) il numero di addetti e la tipologia di contratto di impiego;

d) il fatturato acquisito dal sistema pluralista delle aziende dell’informazione e della comunicazione operanti sul territorio regionale, distinto per tipologia di attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni, altre forme di promozione, come banner ed eventi.

 

     Art. 15. Norma transitoria

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento allo stesso deve intendersi operato dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 900 mila.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 44 della legge 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018), si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.

 

     Art. 17. Norma di abrogazione

1. E’ abrogato l’articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017).

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.