§ II.3.25 - L.R. 1 agosto 2014, n. 34.
Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:01/08/2014
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 5.  Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione
Art. 6.  Fusione di Comuni
Art. 7.  Unione di comuni
Art. 8.  Convenzione
Art. 9.  Consorzi
Art. 10.  Dimensione territoriale ottimale
Art. 11.  Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 12.  Incentivi
Art. 13.  Supporto formativo
Art. 14.  Responsabili dei servizi
Art. 15.  Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni
Art. 16.  Norme di salvaguardia
Art. 17.  Registro regionale delle forme di gestione associata
Art. 18.  Unioni di comuni deficitarie
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 21.  Clausola valutativa


§ II.3.25 - L.R. 1 agosto 2014, n. 34.

Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali

(B.U. 4 agosto 2014, n. 105)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme per l’attuazione della legislazione nazionale sull’esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

2. La Regione Puglia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 117 della Costituzione; dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010; dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell’articolo 19 del d.l. 95/2012; degli articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni, incentiva l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni, disciplina l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le convenzioni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, la legge disciplina:

a) il processo di riordino territoriale attraverso l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;

b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

c) la promozione e il sostegno dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.

 

     Art. 2. Principi

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni, in attuazione dell’ articolo 8 dello Statuto regionale.

 

2. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l’unità dell’amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Essa e comuni e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali.

 

CAPO II

Esercizio associato di funzioni e servizi

 

     Art. 3. Definizioni

1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative attività di cui i comuni hanno la titolarità.

 

2. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per “Unione di comuni” si intende l’unione di comuni costituita ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 19 del d.l. 95/2012.

 

3. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per Unione di comuni montani si intende una unione di comuni, di cui al comma 2, costituita a prevalenza di comuni già appartenenti alle comunità montane soppresse con legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

 

4. Ai fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per “Convenzione” si intende l’esercizio associato di funzioni e servizi degli enti locali secondo le modalità disciplinate dall’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.

 

     Art. 4. Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità montane, con esclusione del Comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge.

 

2. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5 mila abitanti [1].

 

3. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui ai comma 2 e 3 dell’articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.

 

     Art. 5. Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione

1. Le leggi regionali che, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali, nelle materie di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 117 della Costituzione, possono stabilire che il loro esercizio si svolga mediante ricorso obbligatorio a forme di gestione associata.

 

2. In assenza di espressa disposizione di legge regionale è facoltà dei comuni l’esercizio in forma associata delle funzioni ulteriori di cui al comma 1 a essi conferite dalla Regione ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

 

     Art. 6. Fusione di Comuni

1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale [2].

 

2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

 

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo comune [3].

4-bis. Al fine della fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali):

a) ciascun comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto;

b) i comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica;

c) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun comune;

d) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale;

e) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun comune;

f) non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum;

g) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato;

h) gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum;

i) i consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall’effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l’indicazione dell’eventuale sussistenza di contenziosi;

j) la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica [4].

5. Il progetto di legge regionale deve comprendere opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell’istituendo comune e di tutti i comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore, relativa ai suddetti confini;

c) le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell’istituzione di un nuovo comune;

d) gli elementi finanziari significativi tratti dall’ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni interessati;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi;

f) le deliberazioni dei consigli comunali.

6. La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all’indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del d.lgs. 267/2000, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell’articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

 

7. Il parere della commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all’indizione del referendum, ovvero della presa d’atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai comuni.

 

8. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

9. Il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine.

 

10. Al comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziare e umane da parte dei comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

 

CAPO III

Forme di esercizio associato

 

     Art. 7. Unione di comuni

1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio che facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.

 

2. L’Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo.

 

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie.

 

4. L’Unione è costituita, di norma, tra comuni contermini della medesima provincia o tra comuni contermini di province diverse. Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000, a condizione che le Unioni siano gli enti responsabili dell’esercizio associato.

 

5. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni.

 

6. L’Unione di comuni e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dei competenti servizi regionali, l’atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salva diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.

 

7. Nel territorio della Regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell’Unione.

 

8. Lo statuto dell’Unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall’Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento, nonché la durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l’Unione e il comune uscente.

 

9. L’Unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

 

10. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’Unione può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’Unione del personale comandato o trasferito.

 

     Art. 8. Convenzione

1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e sia facoltativo, può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

2. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del Ministero dell’interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).

 

3. La convenzione indica:

a) le funzioni oggetto dell’esercizio associato; la durata dell’esercizio associato; l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione;

b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;

c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro delegati, che assume il compito di esprimere l’indirizzo politico, il coordinamento della organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;

f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell’ente responsabile dell’esercizio associato, per l’esercizio associato medesimo.

4. La durata della convenzione non può essere inferiore a tre anni.

 

     Art. 9. Consorzi

1. I comuni possono esercitare anche mediante consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, il servizio già esercitato in forma associata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l’esercizio del medesimo servizio.

 

2. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono obbligati all’esercizio della relativa funzione in associazione con gli stessi comuni che compongono il consorzio, qualunque sia la loro consistenza demografica.

 

     Art. 10. Dimensione territoriale ottimale

1. La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito della Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica atta all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, con riferimento ai criteri di seguito indicati:

a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area geografica omogenea;

b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia o contermini di province diverse;

c) contiguità territoriale degli enti interessati;

d) dimensioni associative degli enti interessati riferite ai valori demografici, non inferiori a 10 mila abitanti ovvero a 5 mila abitanti se trattasi di Unioni di cui al comma 2 dell’articolo 3.

2. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano alla Regione Puglia, con deliberazione del consiglio comunale, le proposte di gestione associata da realizzarsi secondo i criteri indicati al comma 1, specificando le funzioni e i servizi che intendono svolgere in forma associata e la relativa natura giuridica individuata per il loro espletamento, nonché i risultati attesi in termini di economicità, di efficacia, di efficienza e di riduzione delle spese.

 

3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai criteri di cui al comma 1, previa la concertazione in sede di Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, sono considerate Ambiti territoriali ottimali.

 

4. La Giunta regionale adotta il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni e concordate in sede di Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, nonché delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate.

 

5. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati non confinanti con comuni al pari obbligati.

 

6. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi, anche inferiori a quelli previsti al comma 2 dell’articolo 4, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte, nonché per le Unioni già esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 20.

 

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale individua le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi per la costituzione di ambiti territoriali facoltativi adeguati all’esercizio di funzioni di area vasta in forma associata da conferire o delegare nelle materie di propria competenza di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 117 della Costituzione.

 

8. Il Piano di riordino è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

 

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale, anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 17.

 

10. La Giunta regionale, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito della Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo e a trasmetterlo al Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

 

CAPO IV

Incentivazioni per le gestioni associate

 

     Art. 11. Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni;

c) convenzioni;

d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;

e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;

f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;

g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;

h) appartenenza dei comuni alle aree interne.

2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

 

4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l’effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

 

5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

 

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l’esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni.

 

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l’Unione.

 

8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all’organizzazione dell’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

 

9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

 

     Art. 12. Incentivi

1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dal comma 8 dell’articolo 11 finalizzandoli:

a) alla realizzazione di fusioni tra comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l’avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP);

b) alla realizzazione delle forme associative di cui al comma 7 dell’articolo 10, per l’esercizio di funzioni in ambiti di area vasta conferite e/o delegate dalla Regione nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 117 della Costituzione, a concorso delle spese per l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti individuati dalle leggi di settore per l’ottimale esercizio delle funzioni disciplinate dalle stesse;

c) alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali per l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata, a concorso delle spese per l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia, efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio.

2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente.

 

     Art. 13. Supporto formativo

e tecnico-organizzativo

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla legge, nonché delle fusioni di comuni, prevede da parte dei competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

a) assistenza giuridico - amministrativa;

b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che prevedano, tra l’altro, la condivisione di esperienze e l’approfondimento delle conoscenze.

 

CAPO V

Organizzazione e personale

 

     Art. 14. Responsabili dei servizi

1. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell’Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo

dei singoli comuni.

 

     Art. 15. Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni

1. L’esercizio in unione e/o in convenzione delle funzioni e dei servizi dei comuni, si effettua con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

 

2. Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’Unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale di cui al comma 1 rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

 

3. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’Unione di comuni, previa deliberazione della Giunta regionale adottata all’unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’Unione del personale comandato o trasferito.

 

     Art. 16. Norme di salvaguardia

1. In caso di scioglimento dell’Unione di comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all’Unione di comuni, anche per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 15, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l’Unione e i comuni medesimi.

 

2. In caso di mancato accordo l’Unione di comuni non può essere sciolta.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

 

CAPO VI

Anagrafe delle forme di gestione associata

 

     Art. 17. Registro regionale delle forme di gestione associata

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.

 

2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.

 

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 18. Unioni di comuni deficitarie

1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della parte seconda, titolo VIII, capo I, del d.lgs. 267/2000, sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli articoli 11 e 12.

 

2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale.

 

3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all’esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficit ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall’attuazione della presente legge regionale si provvede, per gli esercizi finanziari a partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali, mediante aumento di euro 500 mila, in termini di competenza e cassa, della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.02.01, e contestuale diminuzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.01.01 di pari importo e istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo denominato “Contributi ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni”, con lo stanziamento di euro 800 mila, di cui euro 300 mila rivenienti da minori spese della stessa U.P.B. di competenza.

 

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le Unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, comunque, hanno la facoltà di dimensionarsi diversamente con l’adesione di altri comuni obbligati all’esercizio associato delle loro funzioni, ovvero con la rinuncia da parte di comuni, già appartenenti all’Unione, che non hanno l’obbligo dell’esercizio associato.

 

2. Le Unioni di comuni di cui al comma 1 adeguano i loro statuti alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 21. Clausola valutativa

1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute, suddivisi per tipologia della forma associativa;

b) il numero delle costituzioni associative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle forme prescelte;

c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle gestioni associate;

d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all’erogazione dei contributi;

e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le autonomie locali e i loro organismi di rappresentanza.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 52.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2016, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2016, n. 32.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2016, n. 32.