§ II.3.1 - L.R. 20 dicembre 1973, n. 26.
Norme in materia di circoscrizioni comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:20/12/1973
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune).
Art. 2.  (Costituzione di nuovi comuni).
Art. 3.  (Distacco di frazioni).
Art. 4.  (Riunioni di comuni contermini).
Art. 5.  (Modifica della circoscrizione territoriale).
Art. 5-bis.  (Mutamento della denominazione comunale).
Art. 6.  (Determinazione dei confini).
Art. 7.  (Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari).
Art. 8.      Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale


§ II.3.1 - L.R. 20 dicembre 1973, n. 26.

Norme in materia di circoscrizioni comunali.

(B.U. 21 dicembre 1973, n. 33).

 

     Art. 1. (Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune).

     La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

 

     Art. 2. (Costituzione di nuovi comuni).

     Possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di  mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. E' necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

     2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale [1].

 

     Art. 3. (Distacco di frazioni).

     Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo del cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

 

     Art. 4. (Riunioni di comuni contermini).

     Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

     La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

 

     Art. 5. (Modifica della circoscrizione territoriale).

     I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento del pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

     La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate. In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare [2].

     All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma provvederà la competente commissione consiliare.

     Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico- finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze del comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima [3].

 

     Art. 5-bis. (Mutamento della denominazione comunale).

     Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

     La regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

     Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono  disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati [4].

 

     Art. 6. (Determinazione dei confini).

     Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

     La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 7. (Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari).

     I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

     In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

     In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

 

     Art. 8.

     Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.


[1] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 28/1986. La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. n. 28/1986, art. 2.